N. 385 ORDINANZA 12 - 27 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Istruzione  universitaria  -  Accesso  -  Corsi universitari a numero
chiuso  -  Disciplina di sanatoria - Ammissione ai corsi universitari
limitata agli studenti che abbiano ottenuto, in sede di giurisdizione
amministrativa,  provvedimenti  di  sospensione  dell'efficacia degli
atti  preclusivi  dell'iscrizione  ai  corsi,  o che abbiano prodotto
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica - Lamentata
violazione  del  diritto  allo  studio, con disparita' di trattamento
sulla  base  di  un criterio estraneo al merito e alle capacita', del
principio   di  imparzialita'  dell'amministrazione  ed  inoltre  del
divieto  di interferire nell'esercizio della funzione giurisdizionale
- Apodittica enunciazione della rilevanza della questione - Manifesta
inammissibilita'.
- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e 113.
(GU n.32 del 2-8-2000 )
Ordinanza 12-27 luglio 2000
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo
CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 13,
della  legge  14  gennaio  1999,  n. 4  (Disposizioni  riguardanti il
settore   universitario  e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il
servizio  di mensa nelle scuole), promosso con ordinanza emessa il 23
novembre     1999     dal    Tribunale    amministrativo    regionale
dell'Emilia-Romagna  -  sezione  di  Parma,  sul  ricorso proposto da
Angela  Genitori  contro l'Universita' degli studi di Parma ed altro,
iscritta  al  n. 750  del  registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 4,  prima  serie speciale,
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  23 novembre 1999 il Tribunale
amministrativo  regionale  dell'Emilia-Romagna - sezione di Parma, in
un  giudizio  promosso  per  l'annullamento  del provvedimento con il
quale  il Rettore dell'Universita' di Parma ha respinto la domanda di
iscrizione  della  ricorrente  al  corso  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia  per  l'anno  accademico  1998/1999,  "essendosi  la stessa
classificata  al 398 posto su 200", ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  4,  9,  24,  34,  97 e 113 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  13, della legge 14
gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario
e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il  servizio di mensa nelle
scuole);
        che, secondo il rimettente, la questione sarebbe rilevante in
quanto  il  provvedimento  amministrativo  impugnato  e' motivato con
esclusivo  riferimento  alla norma censurata, che dispone la regolare
iscrizione  ai  corsi  universitari  degli studenti nei confronti dei
quali,  in  data  anteriore  all'entrata  in  vigore  del regolamento
recante  norme  in  materia  di  accessi all'istruzione universitaria
(approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  21  luglio 1997, n. 245), i giudici
amministrativi abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia
degli  atti  preclusivi  dell'iscrizione  ai corsi, nonche' di coloro
che,  entro  la medesima data, abbiano prodotto ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica;
        che,  riferisce ancora il Tribunale amministrativo, l'atto di
diniego  dell'iscrizione  e'  stato impugnato nel giudizio principale
sul  rilievo, tra l'altro, dell'incostituzionalita' della norma nella
parte in cui essa, disponendo una sanatoria, ne limita l'applicazione
a  chi  abbia  ottenuto  un'ordinanza  cautelare di sospensiva, senza
considerare   "l'identica   situazione   di   chi   avesse   aspirato
all'ammissione  ai  corsi trovandosi nelle stesse condizioni di fatto
ma trascurando di opporsi in via giurisdizionale ovvero non ottenendo
una sospensiva";
        che,  cio'  premesso,  il Tribunale amministrativo rimette la
questione  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, che sarebbe
violato  in quanto la norma considera in modo diverso studenti che si
trovano  nella  stessa  condizione  sostanziale,  ossia quella di non
essere utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'iscrizione,
differenziando le rispettive posizioni in base a un dato processuale,
del tutto casuale;
        che   secondo  il  rimettente  sarebbero  violati  anche  gli
artt. 4,  9  e  34  della  Costituzione, in quanto la norma impugnata
favorirebbe  lo  studio, la cultura e l'istruzione soltanto di alcuni
soggetti  e  non  di  altri,  sulla  base di un criterio quello della
scelta  o  meno  dello  strumento  giustiziale  del tutto estraneo al
merito e alle capacita';
        che, inoltre, sarebbero violati i principi di imparzialita' e
buon  andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), in
quanto  l'amministrazione  e'  costretta a operare scelte a carattere
vincolato,  ammettendo  o  escludendo  studenti in identica posizione
sostanziale sulla base di criteri "inidonei e casuali";
        che, infine, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e
113  della  Costituzione,  interferendo sull'esercizio della funzione
giurisdizionale,  in quanto "punirebbe" - oltre che gli studenti meno
litigiosi  -  la  piu' rigorosa scelta di quei giudici amministrativi
che,  non accordando la misura cautelare richiesta, abbiano preferito
risolvere la questione con una sentenza di merito;
        che  nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, sostenendo l'inammissibilita' della questione
per irrilevanza: dagli atti di causa emergerebbe che la ricorrente ha
chiesto  di  essere  iscritta  per  l'anno  accademico 1998/1999, sul
presupposto  della  sua  precedente esclusione dal corso di laurea in
medicina  e  chirurgia  nel  1996,  e pertanto la sanatoria contenuta
nella   norma   impugnata   non   riguarderebbe  la  posizione  della
ricorrente,  essendo riferita ai soli studenti che abbiano presentato
domanda  di  ammissione agli anni accademici precedenti la definitiva
disciplina  del  numero  programmato,  posta dal decreto ministeriale
n. 245  del  1997  e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, cosicche' il
ricorso,  proposto  a posteriori risulterebbe un artificio realizzato
al  mero  fine  di  denunciare la illegittimita' costituzionale della
norma;
        che,  secondo  l'Avvocatura,  la  questione  sarebbe comunque
infondata: a) quanto agli artt. 3 e 97 della Costituzione, perche' la
posizione  dei  soggetti  messi  a  confronto  sarebbe differenziata,
potendo   beneficiare  della  sanatoria  soltanto  coloro  che  hanno
continuato  a  manifestare  l'interesse al corso di laurea prescelto,
mediante la presentazione del ricorso; b) quanto agli artt. 24 e 113,
perche'  la  legge  non  ha  voluto interferire con l'esercizio della
funzione giurisdizionale, ma ha inteso evitare che l'attivita' svolta
da  studenti  -  ammessi  con riserva ai corsi - e da docenti potesse
essere  vanificata;  c) quanto, infine, agli artt. 4, 9 e 34, perche'
si  tratta di una norma con la quale si e' inteso tutelare i soggetti
venutisi  a  trovare  in  una situazione di disagio a seguito appunto
delle iscrizioni con riserva.
    Considerato  che il rimettente Tribunale amministrativo regionale
solleva,   in   riferimento   a   diversi   parametri,  questione  di
costituzionalita' sull'art. 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999,
n. 4,  in  quanto  tale  disposizione di "sanatoria" e' applicabile a
favore degli studenti che abbiano ottenuto una ordinanza cautelare di
sospensiva  degli  atti amministrativi di diniego delle iscrizioni ai
corsi  universitari,  e  non anche a favore di coloro che non abbiano
proposto ricorso dinanzi alla giurisdizione amministrativa ovvero non
abbiano ottenuto il provvedimento cautelare in discorso;
        che  nel  sollevare  la  questione - poi variamente svolta in
relazione ai differenti parametri invocati, ma comunque riconducibile
pur  sempre  all'anzidetta  censurata  differenziazione  - il giudice
rimettente  non  indica gli elementi della fattispecie che e' oggetto
del giudizio cui esso e' chiamato;
        che,   in   particolare,   il  Tribunale  amministrativo  non
chiarisce le ragioni per le quali esso prende in considerazione - per
dubitarne sul piano della legittimita' costituzionale - la disciplina
di  sanatoria  contenuta  nella  norma  impugnata, riferibile ai soli
studenti  che  abbiano  presentato  domanda  di  ammissione  ai corsi
universitari  negli  anni  accademici  in  data  anteriore  al limite
cronologico  indicato nella stessa norma (limite rappresentato, nella
disposizione   impugnata,   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento  in  materia  di  accessi  all'istruzione  universitaria,
approvato  con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245), laddove,
come  risulta dalle premesse della stessa ordinanza di rimessione, il
giudizio  principale  e'  stato  promosso  da  persona  che  ha visto
respinta  la  propria  domanda  di  iscrizione  a  un anno accademico
(1998/1999) successivo al suddetto sbarramento temporale;
        che  dalla suddetta incongruenza tra l'ambito di operativita'
della norma impugnata e la condizione soggettiva dedotta nel giudizio
di  merito  e'  lecito  trarre il dubbio circa l'applicabilita' della
norma,  anche  nella  sua  prospettata estensione quale richiesta dal
rimettente, al caso di specie;
        che  pertanto  la affermata rilevanza della questione risulta
apoditticamente  enunciata  dal  Tribunale  amministrativo regionale,
perche'  non  e'  sorretta  da una adeguata esposizione dei fatti che
consenta a questa Corte il controllo sull'effettivo apprezzamento del
requisito   preliminare   della   rilevanza   da  parte  del  giudice
rimettente;
        che alla lacuna espositiva e argomentativa anzidetta concorre
altresi'  la  mancata  considerazione  della disciplina di estensione
della  "sanatoria"  contenuta  nell'art. 5 della legge 2 agosto 1999,
n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari), anteriore
all'ordinanza di rimessione;
        che    pertanto   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  13, della legge 14
gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario
e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il  servizio di mensa nelle
scuole),  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e
113   della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale
dell'Emilia-Romagna  -  sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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