IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Acciaieria Valsugana ora
Siderurgica Trentina S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999 con il quale
e' stato approvato il programma di crisi aziendale della
summenzionata ditta;
Visto il decreto ministeriale datato 14 dicembre 1999, con il quale
e' stato concesso, a decorrere dal 30 agosto 1999, il suddetto
trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Acciaieria Valsugana ora Siderurgica Trentina S.p.a., con sede
in Borgo Valsugana (Trento), unita' di Trento (NID 0005TN0004), per
un massimo di centoventiquattro unita' lavorative per il periodo dal
1o marzo 2000 al 29 agosto 2000.
Istanza aziendale presentata il 30 marzo 2000 con decorrenza 1o
marzo 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2000
Il direttore generale: Daddi