N. 407 SENTENZA 13 - 31 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Esecuzione  forzata  -  Procedura esecutiva - Intervento di creditore
  munito  di scrittura privata - Obbligo di notificazione al debitore
  esecutato,  rimasto  assente  all'udienza per l'autorizzazione alla
  vendita  o  per  l'assegnazione  o per la dichiarazione del terzo -
  Omessa  previsione  -  Lamentata violazione del diritto di difesa -
  Non fondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., art. 525.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.33 del 9-8-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
    Presidente: Cesare MIRABELLI;
    Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 525 del codice
di  procedura  civile,  promosso  con ordinanza emessa il 30 dicembre
1998  dal  pretore  di Milano nel procedimento civile vertente tra la
ditta  Alessio  Inguanta ed altro e la Multi Express S.a.s. ed altra,
iscritta  al  n. 493  del  registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 39,  1a  Serie  speciale,
dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Nel corso di un giudizio di esecuzione mobiliare, il pretore
di  Milano,  con  ordinanza  del 30 dicembre 1998 (pervenuta a questa
Corte  il  30  agosto  1999),  ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 525   cod.   proc.   civ.  in  riferimento
all'art. 24 della Costituzione.
    Osserva   il   rimettente  che  la  disposizione  denunciata  non
prevedendo  che  il ricorso per intervento nella procedura esecutiva,
il  cui  credito  sia  fondato  su  scrittura  privata,  debba essere
notificato  al  debitore  esecutato,  ancorche'  a  conoscenza  della
procedura   suddetta,   rimasto   assente   all'udienza  fissata  per
l'autorizzazione  alla  vendita  o  per  l'assegnazione (ex art. 525,
secondo   comma,   cod.  proc.  civ.)  o  a  quella  fissata  per  la
dichiarazione  del  terzo (ex art. 547 cod. proc. civ.) violerebbe il
diritto di difesa. In questa evenienza, infatti, il debitore potrebbe
vedere  il  ricavato  della vendita dei suoi beni o dei suoi crediti,
eventualmente  dichiarati  dal  terzo  ex  art. 547  cod. proc. civ.,
assegnati   in   parte   o   anche  per  l'intero,  se  asseritamente
privilegiati, a presunti creditori il cui diritto, sfornito di titolo
esecutivo,  sia stato fatto valere sulla base di scritture private al
debitore mai rese note.
    Tutto  cio'  premesso,  osserva il giudice a quo che il principio
ispiratore delle pronunce di questa Corte in ordine all'art. 292 cod.
proc. civ. in materia di produzione di scritture private nel giudizio
contumaciale   sembra  dover  trovare  spazio  in  ogni  procedimento
giurisdizionale   nel  quale,  pur  in  assenza  dell'istituto  della
contumacia,  sia  consentito  l'accesso,  in  assenza di una parte, a
documenti  dei  quali  questa,  ove  informata, potrebbe disconoscere
l'autenticita'.
    In conclusione, quindi, la mancata previsione della notificazione
al  debitore  esecutato del deposito del ricorso per intervento di un
creditore  non  munito  di  titolo  esecutivo,  ma  esclusivamente di
scritture  private  della cui esistenza il debitore non sia mai stato
in  precedenza  informato,  costituirebbe  violazione  del diritto di
difesa ex art. 24 Cost.
    2. - Nel  presente  giudizio  di  legittimita'  costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che, con riserva di
dedurre,  ha  chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.  In  prossimita'  della  camera  di  consiglio,  la difesa
erariale   ha   presentato   memoria   insistendo   nelle  precedenti
conclusioni;  a suo parere non risultano reali lesioni del diritto di
difesa  del debitore che puo', indipendentemente dalla partecipazione
all'udienza, far valere l'eventuale insussistenza del credito fondato
su   scrittura   privata  della  quale  non  abbia  avuto  tempestiva
conoscenza.   Ed   infatti,   cio'   risulterebbe   dall'esame  della
giurisprudenza  di legittimita' secondo cui la posizione del debitore
esecutato,  come  anche  quella  degli  altri  creditori (che possono
subire  pregiudizio  dall'intervento),  resta  comunque affidata alla
possibilita'  di far valere in sede di distribuzione le contestazioni
sull'esistenza  o  l'ammontare  del  credito,  ex art. 512 cod. proc.
civ.,  profilandosi  in  quella  sede una situazione di liticonsorzio
necessario  ex  art  102  cod. proc. civ. tra i soggetti interessati;
ciascuno   di  essi,  percio',  deve  essere  convenuto  in  giudizio
indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla
discussione sul progetto di distribuzione.
    L'Avvocatura  infine  sottolinea  che le pronunce di questa Corte
n. 250  del  1986  e  n. 317  del  1989  afferivano ad una situazione
diversa  da  quella  oggetto  della  presente  questione,  in  quanto
caratterizzata dal determinarsi di uno specifico effetto processuale:
l'acquisizione di un'efficacia probatoria privilegiata in conseguenza
della  contumacia della parte alla quale la scrittura e' attribuita o
al mancato disconoscimento della stessa nella prima risposta ad opera
della parte costituita.

                       Considerato in diritto

    1. - Il   pretore   di   Milano   ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 24    della    Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 525 cod. proc. civ., nella parte in cui non
prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del
creditore,  munito  di scrittura, debba essere notificato al debitore
esecutato  che,  pur  consapevole della pendenza della procedura, sia
rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita
o  per  l'assegnazione  o  a  quella fissata per la dichiarazione del
terzo.
    2. - La questione non e' fondata.
    E'   opportuno   ricordare  che  il  processo  esecutivo  ha  sue
caratteristiche  che lo distinguono da quello ordinario di cognizione
in  quanto  destinato  ad  assicurare  la  realizzazione  della  gia'
accertata  pretesa  giuridica rappresentata dal titolo esecutivo. Dal
che consegue l'impossibilita' di giungere ad una assimilazione tra la
situazione  che  caratterizza  la  presente questione di legittimita'
costituzionale  con  quella  di cui all'art. 292 cod. proc. civ. come
vorrebbe, invece, il giudice a quo.
    Occorre   anche   osservare   che   l'art. 525  cod.  proc  civ.,
disciplinante le condizioni ed il tempo dell'intervento dei creditori
nella  procedura  esecutiva,  deve  essere  interpretato  nell'ambito
dell'intero  sistema  del processo esecutivo, nel quale si rinvengono
diverse  disposizioni  in  cui  si sviluppa il contraddittorio tra le
parti  con  garanzia  per il reciproco diritto di difesa. Ed infatti,
nell'ambito della disciplina dell'espropriazione forzata in generale,
l'art. 485  cod.  proc.  civ.  attribuisce  al  giudice  il potere di
convocare  davanti  a se' le parti del processo esecutivo (tra cui il
debitore   esecutato)   e   gli   altri   soggetti   interessati.   A
quell'udienza,  quindi,  il  debitore  potra'  venire a conoscenza di
eventuali  interventi  di  creditori  ed  esercitare  la  sua  difesa
spiegando anche opposizione.
    Inoltre   l'art. 530  cod.  proc.  civ.,  inserito  nel  contesto
sull'assegnazione   e   la  vendita  nell'ambito  dell'espropriazione
mobiliare  presso  il  debitore,  prevede  un'udienza per l'audizione
delle  parti  successiva  all'istanza  di  vendita  e  assegnazione e
anteriore  al  conseguente  provvedimento.  In detta udienza le parti
possono  fare  osservazioni  e  proporre  le  opposizioni  agli  atti
esecutivi  nei  limiti  indicati  nel  secondo  comma  della medesima
disposizione.
    Da  ultimo,  e non meno importante, la disposizione dell'art. 512
cod.  proc.  civ.,  richiamata dalla difesa erariale, costituisce, in
sede  di  distribuzione  di  quanto  realizzato  esecutivamente,  uno
specifico  momento  di  contraddittorio:  anche  in quella occasione,
invero,  puo' sorgere controversia sulle rispettive posizioni, con la
consequenziale apertura di istruttoria.
    Il  legislatore  ha  quindi  configurato  il  processo  esecutivo
modulando  le  esigenze  difensive  delle  parti  in  relazione  alle
caratteristiche   di  questo  rito.  D'altronde  anche  sul  debitore
esecutato  incombe,  ovviamente,  come  su  ogni  parte  processuale,
l'onere   della  diligenza  necessaria  all'esercizio  della  propria
attivita' difensiva.
    Dalle  proposizioni  che  precedono discende l'infondatezza della
presente questione di legittimita' costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 525   del   codice   di  procedura  civile,  sollevata,  in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con
l'ordinanza di cui in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola

    Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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