N. 411 ORDINANZA 13 - 31 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Finanza   locale   -   Addizionale   comunale  all'IRPEF  -  Proventi
  dell'addizionale  -  Attribuzione,  in  via transitoria, a un fondo
  nazionale,   gestito   in   sede   ministeriale,   in  luogo  della
  destinazione  diretta ai Comuni della Provincia di Trento - Ricorso
  della  Provincia  in  via  principale  - Lamentata violazione della
  propria  competenza  esclusiva in materia di finanza locale e della
  propria  autonomia finanziaria - Sopravvenienza di una nuova norma,
  in   sostanziale   accoglimento   delle   doglianze  provinciali  -
  Cessazione della materia del contendere.
- D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 2, comma 2.
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  artt. 80, 81, 16, e
  titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.
(GU n.33 del 9-8-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
    Presidente: Cesare MIRABELLI;
    Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 2,
del   decreto   legislativo   29   settembre  1998,  n. 360,  recante
"Istituzione  di una addizionale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48,
comma  10,  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, come modificato,
dall'articolo  1,  comma  10,  della  legge  16 giugno 1998, n. 191",
promosso  con  ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato
il  16  novembre  1998, depositato in cancelleria il 25 successivo ed
iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1998.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  giugno  2000  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Udito l'avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.
    Ritenuto  che  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  con  ricorso
depositato   il   16   novembre   1998,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  2,  comma 2, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale
comunale  all'IRPEF,  a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge
27  dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10,
della  legge  16 giugno 1998, n. 191), in riferimento alla competenza
statutaria  della  Provincia  stessa  in  materia  di  finanza locale
(articoli   80,   81  e  16  dello  statuto  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto  Adige  e  decreto  legislativo  di attuazione 16 marzo
1992,  n. 268)  e  alle  regole  statutarie sulla finanza provinciale
(Titolo  VI  dello  statuto speciale, e in particolare articolo 75, e
norme  di  attuazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992),
in  quanto  prevede, anche in relazione alla addizionale spettante ai
comuni della Provincia di Trento in sostituzione del gettito dei nove
decimi   spettante   alla   Provincia   sulla   corrispondente  quota
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche (IRPEF), una fase
transitoria  nella quale i proventi dell'addizionale stessa, anziche'
essere  destinati  ai  comuni  della  Provincia, sono collocati in un
fondo  nazionale,  gestito  in  sede  ministeriale,  e distribuiti ai
comuni  secondo  regole  nazionali,  che in sostanza escluderebbero i
comuni trentini dalla percezione del tributo loro spettante;
        che  il  d.lgs.  n. 360  del  1998, all'art. 1, statuisce una
addizionale  comunale  all'IRPEF - destinata ai comuni ove i soggetti
passivi  dell'imposta  hanno  il  domicilio fiscale - composta da una
parte  fissa (o aliquota base), sostanzialmente detratta dall'IRPEF e
determinata a livello centrale, e una parte variabile determinata dal
singolo comune;
        che    la    disposizione    censurata,    nel   disciplinare
l'applicazione  transitoria della normativa per il periodo successivo
alla   istituzione   dell'addizionale,   stabilisce  che  i  proventi
dell'addizionale   comunale  "vengono  ripartiti  fra  i  comuni  dal
Ministero  dell'interno  in  misura  proporzionale  ai  trasferimenti
erariali  aggiuntivi  richiamati  al  comma  1",  il  che  vuol  dire
proporzionalmente  ai  trasferimenti disposti dalla normativa statale
in materia di finanziamento delle funzioni trasferite ai comuni;
        che,  ad  avviso  della  Provincia  autonoma ricorrente, tale
previsione  si  risolverebbe, anziche' in un incremento delle risorse
comunali,  in  una drastica riduzione dei fondi a disposizione, nella
Provincia   stessa,  sia  della  finanza  locale  che  della  finanza
provinciale:   infatti,  da  un  lato,  la  qualificazione  di  parte
dell'IRPEF  come addizionale comunale comporterebbe la corrispondente
riduzione  dei  nove decimi di questa parte di spettanza provinciale;
d'altro  lato,  il  gettito dell'addizionale, usando il parametro dei
trasferimenti  erariali  aggiuntivi,  sarebbe  solo  in  minima parte
destinato ai comuni trentini, finendo per lo piu' in altri comuni;
        che  la  Provincia  autonoma  lamenta  ancora l'accentramento
della  determinazione  dei  parametri di attribuzione del gettito, in
violazione anche della esclusiva competenza provinciale in materia di
finanza locale;
        che  la ricorrente, opinando che il legislatore statale abbia
creato  inconsapevolmente il denunciato problema di coordinamento con
le  competenze  delle  Province  autonome,  dichiara di aver proposto
all'attenzione  del Governo un progetto di modifica della norma, e di
aver presentato ricorso a soli fini cautelari;
        che,  con memoria dell'11 gennaio 1999, la Provincia autonoma
di  Trento  ha  fatto  presente  che  la modifica da essa proposta al
Governo  e'  stata  "sostanzialmente"  accolta nell'art. 31, comma 2,
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la   stabilizzazione   e   lo  sviluppo),  e  che,  in  virtu'  della
sopravvenienza  di  tale  norma, la Provincia ritiene che l'impugnato
art. 2,  comma  2,  del  d.lgs.  n. 360  del  1998  non potra' essere
applicato  alla  Provincia  autonoma di Trento ne' per il futuro, ne'
per  il  passato,  e  chiede  quindi che la Corte dichiari cessata la
materia del contendere.
    Considerato  che  la  Provincia  autonoma  di Trento ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 2, comma 2,
del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il quale prevede
un  secondo  periodo  transitorio  dell'istituzione  dell'addizionale
comunale  all'imposta  sul  reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel
quale  i proventi dell'addizionale stessa, anziche' essere destinati,
per  quanto  di  competenza,  ai  comuni  della  Provincia ricorrente
direttamente  o per il tramite della Provincia, sono invece collocati
in un fondo nazionale, gestito in sede ministeriale, e distribuiti ai
comuni  secondo  regole nazionali che finirebbero sostanzialmente con
l'escludere  i  comuni  trentini  dalla  percezione  dei tributi loro
spettanti;
        che la Provincia autonoma lamenta la violazione della propria
esclusiva  competenza  in  materia  di  finanza locale, sancita dagli
artt. 80,  81  e 16 dello statuto di autonomia e dalle relative norme
di  attuazione, in particolare quelle di cui al d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268, e altresi' la violazione della propria autonomia finanziaria,
garantita  dal  Titolo  VI  dello  statuto speciale, e in particolare
dall'articolo 75, e dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268
del  1992,  in  quanto verrebbero sottratti alla Provincia, senza che
siano  destinati  ai  suoi comuni, i nove decimi della parte di IRPEF
destinata ad integrare l'addizionale;
        che  con memoria dell'11 gennaio 1999 la Provincia ricorrente
ha   chiesto  che  questa  Corte  dichiari  cessata  la  materia  del
contendere,  ritenendo "sostanzialmente" accolte le proprie doglianze
con  l'entrata  in  vigore  dell'articolo 31, comma 2, della legge 23
dicembre  1998, n. 448, che stabilisce il versamento dell'addizionale
in  questione  direttamente,  tra l'altro, alla Provincia autonoma di
Trento, la quale dovra' poi provvedere ai trasferimenti finanziari ai
propri comuni;
        che,  per  effetto  della  sopravvenienza di tale norma, come
riconosciuto  dalla  Provincia  ricorrente, sono venuti meno i motivi
della  controversia  e l'interesse della Provincia autonoma di Trento
ad ottenere una pronuncia di questa Corte.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara cessata la materia del contendere.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola

    Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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