IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale
Vista la domanda con la quale la sig.ra Sanchez Pastor Gissela
Maria del Rosario ha chiesto il riconoscimento del titolo di
licenciada en enfermeria, conseguito in Peru', ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di infermiere;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella
riunione del 21 giugno 2000.
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di "licenciada en enfermeria", conseguito nell'anno
1994 presso la Universidad de San Martin de Porres - Lima (Peru')
dalla sig.ra Sanchez Pastor Gissela Maria del Rosario, nata a Lima
(Peru') il giorno 22 agosto 1965, e' riconosciuto ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
2. La sig.ra Sanchez Pastor Gissela Maria del Rosario e'
autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o
autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente ed accertamento da parte
del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo
di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2000
Il dirigente generale: D'Ari