IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale
Vista la domanda con la quale il sig. Miklavcic Vilko, ha chiesto
il riconoscimento del titolo di zdravstveno tehnik, conseguito in
Slovenia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella
riunione del 21 giugno 2000.
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di "zdravstveno tehnik" conseguito nell'anno 1990
presso la Srednja zdravstena sola Scuola media Sanitaria Piran -
Pirano (Slovenia) dal sig. Miklavcic Vilko nato a Capodistria
(Slovenia) il giorno 4 ottobre 1970 e' riconosciuto ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di "infermiere".
2. Il sig. Miklavcic Vilko e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere,
previa iscrizione al collegio professionale territorialmente
competente ed accertamento da parte del collegio stesso della
conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2000
Il dirigente generale: D'Ari