L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in
particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al
collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non
quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Societa' Reale
Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'appello n.
11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 29 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria dei delegati della Societa' Reale Mutua di
Assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate agli articoli
4, 22, 23, 36, 37, 41 e 42 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Societa'
Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, con le modifiche
apportate agli articoli:
Art. 4 (Costituzione - Oggetto - Sede). - Ampliamento dell'oggetto
sociale - Nuova disciplina:
a) esercizio di tutte le attivita' connesse all'attivita'
assicurativa, tali dovendosi intendere quelle accessorie o
strumentali o funzionali alla medesima;
b) possibilita' di compiere ogni operazione di natura
commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, inerente o utile al
perseguimento dell'oggetto sociale: (a titolo esemplificativo)
partecipare a societa', enti, imprese, raggruppamenti di imprese,
accordi, intese, nonche' aderire a fondazioni e ad associazioni,
anche non riconosciute: modalita'.
Soppressione dell'inciso "Tecnica" riferito alla Sezione "Vita" e
soppressione dell'ex comma finale relativo alla possibilita' di
partecipare a societa' od imprese, anche non mutue, per il
raggiungimento delle finalita' sociali;
Art. 22 (Assemblea dei delegati e giunta elettorale). - Nuova
disciplina in materia di convocazione dell'assemblea: possibilita',
anche per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di
convocare l'assemblea dei delegati previa comunicazione al presidente
del consiglio di amministrazione.
Conseguente soppressione dell'inciso "... tre sindaci effettivi
..." in relazione al soggetti altresi' abilitati ad attivare la
convocazione dell'assemblea tramite domanda;
Art. 23 (Assemblea dei delegati e giunta
elettorale). - Introduzione dell'inciso "... dal collegio sindacale o
da almeno due sindaci in relazione ai soggetti preposti alla
convocazione dell'assemblea dei delegati;
Art. 36 (Consiglio di amministrazione). - Nuova disciplina in
materia di riunioni del comitato: "Il comitato si riunisce ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il presidente del consiglio di
amministrazione o quando sia convocato, previa comunicazione al
presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o
da almeno due sindaci".
"Art. 37 (Assemblea dei delegati e giunta elettorale). - Nuova
disciplina in materia di:
a) raduno del consiglio di amministrazione - ulteriori casi: "...
Il consiglio di amministrazione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta
sia convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione, dal collegio sindacale o da almeno due sindaci ...";
b) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del
consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita' della comunicazione, anche qualora "particolari
esigenze lo richiedano".
In relazione ai casi di raduno ordinario del consiglio di
amministrazione, soppressione delle parole "... od il collegio
sindacale" in riferimento ai soggetti altresi' abilitati ad attivare
riunioni consiliari tramite richiesta;
"Art. 41 (Collegio dei sindaci). - Nuova disciplina in materia
di:
a) nomina del presidente del collegio sindacale: "Il presidente
del collegio sindacale e' scelto tra i delegati stessi o fra i soci
della Reale Mutua";
b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale.
In relazione alla composizione del collegio sindacale, modifica del
numero dei membri effettivi (tre in luogo dei precedenti cinque);
Art. 42 (Collegio dei sindaci). - Riformulazione dell'articolo con
introduzione dell'obbligo, per i sindaci, di assistere, altresi',
alle riunioni del Comitato esecutivo (in luogo della precedente
previsione statutaria "... ed hanno facolta' di intervenire ...").
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2000
Il presidente: Manghetti