ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2000 

Modificazioni   allo   statuto   della   Societa'   Reale   Mutua  di
Assicurazioni, in Torino. (Provvedimento n. 01642).
(GU n.186 del 10-8-2000)

           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in  particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia'  rilasciate alla Societa' Reale
Mutua  di  assicurazioni,  con sede in Torino, via Corte d'appello n.
11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 29 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria   dei   delegati   della   Societa'   Reale   Mutua  di
Assicurazioni  che  ha approvato le modifiche apportate agli articoli
4, 22, 23, 36, 37, 41 e 42 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale della Societa'
Reale  Mutua  di  Assicurazioni, con sede in Torino, con le modifiche
apportate agli articoli:
  Art.  4 (Costituzione - Oggetto - Sede). - Ampliamento dell'oggetto
sociale - Nuova disciplina:
    a) esercizio   di   tutte  le  attivita'  connesse  all'attivita'
assicurativa,   tali   dovendosi   intendere   quelle   accessorie  o
strumentali o funzionali alla medesima;
    b) possibilita'   di   compiere   ogni   operazione   di   natura
commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, inerente o utile al
perseguimento   dell'oggetto   sociale:  (a  titolo  esemplificativo)
partecipare  a  societa',  enti,  imprese, raggruppamenti di imprese,
accordi,  intese,  nonche'  aderire  a  fondazioni e ad associazioni,
anche non riconosciute: modalita'.
  Soppressione  dell'inciso  "Tecnica" riferito alla Sezione "Vita" e
soppressione  dell'ex  comma  finale  relativo  alla  possibilita' di
partecipare   a   societa'  od  imprese,  anche  non  mutue,  per  il
raggiungimento delle finalita' sociali;
  Art.  22  (Assemblea  dei  delegati  e  giunta elettorale). - Nuova
disciplina  in  materia di convocazione dell'assemblea: possibilita',
anche  per  il  collegio  sindacale  o  almeno  due  suoi  membri, di
convocare l'assemblea dei delegati previa comunicazione al presidente
del consiglio di amministrazione.
  Conseguente  soppressione  dell'inciso  "...  tre sindaci effettivi
..."  in  relazione  al  soggetti  altresi'  abilitati ad attivare la
convocazione dell'assemblea tramite domanda;
  Art.      23      (Assemblea      dei     delegati     e     giunta
elettorale). - Introduzione dell'inciso "... dal collegio sindacale o
da  almeno  due  sindaci  in  relazione  ai  soggetti  preposti  alla
convocazione dell'assemblea dei delegati;
  Art.  36  (Consiglio  di  amministrazione). - Nuova  disciplina  in
materia  di  riunioni  del  comitato:  "Il comitato  si riunisce ogni
qualvolta  lo  ritenga  opportuno  il  presidente  del  consiglio  di
amministrazione  o  quando  sia  convocato,  previa  comunicazione al
presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o
da almeno due sindaci".
  "Art.  37  (Assemblea  dei  delegati  e giunta elettorale). - Nuova
disciplina in materia di:
    a) raduno del consiglio di amministrazione - ulteriori casi: "...
Il  consiglio di amministrazione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta
sia  convocato,  previa  comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione, dal collegio sindacale o da almeno due sindaci ...";
    b) obbligo  di  informativa  al  collegio sindacale, da parte del
consiglio   di   amministrazione,   sull'attivita'   svolta  e  sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse:
      modalita'   della  comunicazione,  anche  qualora  "particolari
esigenze lo richiedano".
  In   relazione  ai  casi  di  raduno  ordinario  del  consiglio  di
amministrazione,  soppressione  delle  parole  "...  od  il  collegio
sindacale"  in riferimento ai soggetti altresi' abilitati ad attivare
riunioni consiliari tramite richiesta;
    "Art.  41  (Collegio  dei sindaci). - Nuova disciplina in materia
di:
    a) nomina  del  presidente del collegio sindacale: "Il presidente
del  collegio  sindacale e' scelto tra i delegati stessi o fra i soci
della Reale Mutua";
    b) limiti  al  cumulo  degli  incarichi per i membri del collegio
sindacale.
  In relazione alla composizione del collegio sindacale, modifica del
numero dei membri effettivi (tre in luogo dei precedenti cinque);
  Art.  42 (Collegio dei sindaci). - Riformulazione dell'articolo con
introduzione  dell'obbligo,  per  i  sindaci, di assistere, altresi',
alle  riunioni  del  Comitato  esecutivo  (in  luogo della precedente
previsione statutaria "... ed hanno facolta' di intervenire ...").
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2000
                                             Il presidente: Manghetti