ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Modificazioni  allo  statuto  della "Aurora assicurazioni S.p.a.", in
Napoli
(GU n.188 del 12-8-2000)

    Con  provvedimento  n. 1626 del 25 luglio 2000, l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  174  e  ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto
sociale   della  "Aurora  assicurazioni  S.p.a.",  con  le  modifiche
deliberate  in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli
azionisti  relative  ai  seguenti  articoli:  art.  20  (Introduzione
dell'obbligo  di  informativa  al  collegio  sindacale,  da parte del
consiglio   di   amministrazione,   sull'attivita'   svolta  e  sulle
operazioni  di  maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  ed,  in particolare, sulle operazioni in
potenziale    conflitto    di    interesse:   modalita');   art.   24
(Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in materia di
nomina del collegio sindacale, elezione del presidente e compenso dei
sindaci:  "Il  collegio  sindacale  e'  nominato dall'assemblea ed e'
composto  di  tre  sindaci  effettivi  e  di  due  supplenti,  le cui
attribuzioni,  doveri  e  durata  sono  stabiliti dalla legge. ... Il
presidente e' eletto dall'assemblea con le maggioranze previste dalla
legge.  ...  Il compenso annuo e' determinato dall'assemblea all'atto
della nomina. ..." - in luogo della precedente previsione statutaria:
"Il  collegio  sindacale  e'  composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti  nominati la prima volta dall'atto costitutivo e in seguito
dall'assemblea, che eleggera' il presidente e stabilira' i compensi".
Nuova  disciplina  in  materia  di:  a)  cause di ineleggibilita', di
decadenza  e  limiti  al  cumulo  degli  incarichi  per  i membri del
collegio  sindacale;  b)  possibilita'  per  il collegio sindacale, o
almeno  due  suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di
amministrazione: modalita').