MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 luglio 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Nuova Camea, unita' di Oricola. (Decreto n.
28495).
(GU n.196 del 23-8-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista   la   legge   5   novembre   1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  796  del  13  maggio 1998, pronunciata dal
tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Nuova
Camea;
  Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della predetta
societa',  con  la  quale  e'  stata  richiesta  la  concessione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  1,  della  legge  n.  223/1991,  in  favore dei
lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario ridotto, a
decorrere dal 13 maggio 1998;
  Visto  il  provvedimento  ministeriale n. 26320 del 21 maggio 1999,
con  il  quale,  riscontrata  la  carenza del requisito occupazionale
richiesto  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  n. 223/1991, si e'
ritenuto non potersi dare seguito all'istanza in questione;
  Visto  il  ricorso  al  TAR  per  il  Lazio, proposto, dal curatore
fallimentare   della   S.r.l.   Nuova  Camea,  avverso  il  precitato
provvedimento;
  Vista  la sentenza n. 3901/2000, con la quale il suddetto tribunale
amministrativo  ha  accolto  il  ricorso  sopra indicato, ravvisando,
nella  fattispecie, la sussistenza del requisito occupazionale di cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991;
  Visti  i  ricorsi  proposti  da  7 ex dipendenti della S.r.l. Nuova
Camea,  per  l'ammissione,  al  passivo  del  fallimento,  dei propri
crediti retributivi, previo accertamento della data di assunzione dei
lavoratori medesimi;
  Visti  i  provvedimenti,  datati  25  febbraio 2000, con i quali il
giudice  delegato  ha  accolto  i predetti ricorsi, disponendo, quale
data di assunzione dei ricorrenti, il 15 ottobre 1997;
  Riesaminata,    pertanto,   l'istanza   presentata   dal   curatore
fallimentare della S.r.l. Nuova Camea;
    Considerato  che, stante quanto disposto dal giudice delegato, la
suddetta  azienda,  nel semestre precedente la data di fallimento, ha
mediamente  occupato  piu'  di 15 unita', come richiesto dall'art. 1,
comma 1, legge n. 223/1991;
  Ritenuto,  quindi,  di  dover  provvedere  alla  corresponsione del
trattamento richiesto;
                              Decreta:
  Per   le   motivazioni  in  premessa  esplicitate,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Nuova Camea, con sede in Roma e
unita' di Oricola (L'Aquila), per un massimo di 11 unita' lavorative,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 13 maggio 1998 al 12 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai   lavoratori   interessati,  nonche'  all'esonero  dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.
160/1988, citata nel preambolo del presente provvedimento.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di 36 mesi nell'arco del quinquennio, previsto,
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi