ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 agosto 2000 

Modificazioni  allo  statuto  della  Commercial Union Vita S.p.a., in
Milano. (Provvedimento n. 1659).
(GU n.201 del 29-8-2000)

       L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio 1989 di autorizzazione
all'esercizio dell' attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni
rami  vita  rilasciato  alla Commercial Union Vita S.p.a. con sede in
Milano,   viale   Abruzzi,   94   ed   i   successivi   provvedimenti
autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 20 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti della Commercial Union Vita S.p.a. che
ha  approvato  le  modifiche  apportate  agli articoli 6, 21, 24 e 25
dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial
Union Vita S.p.a. con sede in Milano, con le modifiche apportate agli
articoli:
  Art.   6  (Capitale).  -  Nuovo  ammontare  del  capitale  sociale:
L. 60.000.000.000   (in   luogo   del   precedente   importo   di  L.
50.000.000.000) diviso in n. 6.000.000 di azioni da L. 10.000 cadauna
[a   seguito  dell'aumento  del  capitale  per  L.  10.000.000.000  a
pagamento  con  sovrapprezzo,  mediante sottoscrizione da parte degli
azionisti in proporzione alle relative partecipazioni;
  Art.   21   (Consiglio   di   amministrazione).   -  Riformulazione
dell'articolo  e  nuova disciplina: "Il consiglio viene convocato dal
presidente  o  dall'amministratore delegato (se nominato) o da chi lo
sostituisce   con   avviso  da  spedirsi  con  lettera  raccomandata,
telegramma,  telex,  telefax o messaggio di posta elettronica a tutti
gli  amministratori ed ai membri del collegio sindacale almeno cinque
giorni  prima  o,  in  caso  di  urgenza,  con  telegramma, telefax o
messaggio  di  posta  elettronica almeno tre giorni prima e si raduna
tutte  le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne
sia  fatto richiesta scritta da almeno due dei suoi membri" (in luogo
della precedente previsione statutaria: "Le riunioni del consiglio di
amministrazione   saranno   convocate   dal   presidente   o   da  un
amministratore o da un membro del collegio sindacale mediante lettera
raccomandata    inviata   a   ciascun   membro   del   consiglio   di
amministrazione e del collegio sindacale almeno venti giorni prima di
quello  fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo
della  riunione  nonche' gli argomenti posti all'ordine del giorno").
Nuova disciplina: possibilita' di tenere le adunanze del consiglio di
amministrazione  per videoconferenza o teleconferenza - condizioni ed
effetti;
  Art.  24  (Consiglio  di amministrazione). - Soppressione del comma
contenente  l'elencazione esemplificativa delle operazioni rientranti
nei poteri attribuiti all'organo amministrativo;
  Art.  25  (Consiglio  di amministrazione). - Soppressione del primo
comma   in   tema   di   nomina   del  presidente  del  consiglio  di
amministrazione.  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova disciplina:
"L'amministratore   unico   e/o   il   presidente  del  consiglio  di
amministrazione,  gli  amministratori delegati (se nominati) hanno la
rappresentanza  legale  della  societa'  di  fronte  ai  terzi  ed in
giudizio,  sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i
giudizi  di Cassazione e revocazione ed i procedimenti arbitrali, con
facolta'  degli  stessi di nominare procuratori e avvocati alle liti"
(in  luogo  della precedente previsione statutaria: "L'amministratore
unico  o  il  presidente ha la legale rappresentanza della societa' e
rappresenta   la  medesima  davanti  alla  legge,  con  autorita'  di
promuovere  azioni  giudiziali  per  ogni  genere  di  giurisdizione,
compresa  la  facolta'  di  revocare  ed  abrogare, e di delegare per
questi scopi avvocati e consiglieri)".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 agosto 2000
                                             Il presidente: Manghetti