UNIVERSITA' DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 27 luglio 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.201 del 29-8-2000)

                             IL RETTORE

  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19 novembre  1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta' di medicina e chirurgia in data 6 maggio 1999, dal consiglio
di amministrazione in data 19 ottobre 1999 e dal senato accademico in
data 12 ottobre 1999;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita' di istituire la scuola di
specializzazione  in  angiologia  medica  per  i motivi esposti nelle
predette deliberazioni delle autorita' accademiche;
  Visto  che  lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di
Padova,  emanato  con  decreto  rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995,
pubblicato  nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995,  non  contiene  gli ordinamenti didattici e che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole
di  specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:

                               Art. 1.
  All'art.  102,  il  comma  29, concernente l'elenco delle scuole di
specializzazione  afferenti  alla facolta' di medicina e chirurgia e'
soppresso e sostituito dal seguente:
  29.  Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di
Padova   sono   istituite  le  seguenti  scuole  di  specializzazione
afferenti al settore medico:
    1) allergologia e immunologia clinica (1);
    2) anatomia patologica (1);
    3) anestesia e rianimazione (1);
    4) angiologia medica (3);
    5) audiologia e foniatria (1);
    6) biochimica e chimica clinica (2);
    7) cardiochirurgia (1);
    8) cardiologia, prima scuola (1);
    9) cardiologia, seconda scuola (1);
   10)  chirurgia  generale,  indirizzo  di chirurgia generale, prima
scuola (1);
   11)  chirurgia  generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda
scuola (3);
   12) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza (1);
   13) chirurgia maxillo-facciale (3);
   14) chirurgia pediatrica (1);
   15) chirurgia plastica e ricostruttiva (1);
   16) chirurgia toracica (1);
   17) chirurgia vascolare (3);
   18) dermatologia e venereologia (1);
   19) ematologia (1);
   20) endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola (1);
   21) endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola (1);
   22) farmacologia; (1); foniatria (2);
   23) gastroenterologia (1);
   24) genetica medica (2);
   25) geriatria (1);
   26) ginecologia ed ostetricia (1);
   27) igiene e medicina preventiva (1);
   28) malattie dell'apparato respiratorio (2);
   29) malattie infettive (3);
   30) medicina del lavoro (1);
   31) medicina dello sport (1);
   32) medicina di comunita' (3);
   33) medicina fisica e riabilitazione (1);
   34) medicina interna, prima scuola (1);
   35) medicina interna, seconda scuola (1);
   36) medicina legale (1);
   37) medicina nucleare (1);
   38) microbiologia e virologia (1);
   39) nefrologia (2);
   40) neurochirurgia (1);
   41) neurologia (1);
   42) neuropsichiatria infantile (1);
   43) odontostomatologia (4);
   44) oftalmologia (1);
   45) oncologia (1);
   46) ortognatodonzia (2);
   47) ortopedia e traumatologia (1);
   48) otorinolaringoiatria (1);
   49) patologia clinica (1);
   50) pediatria (1);
   51) psichiatria (1);
   52) radiodiagnostica (1);
   53) radioterapia (1);
   54) reumatologia (1);
   55) scienza dell'alimentazione (1);
   56) tossicologia medica (1);
   57) urologia (1).
    (1) Scuola riordinata.
    (2) Scuola non riordinata.
    (3) Scuola di nuova istituzione.
    (4) Scuola disattivata.

                               Art. 2.
  Dopo  l'art.  105,  concernente  la  scuola  di specializzazione in
anestesia e rianimazione e con lo scorrimento della numerazione degli
articoli  successivi, e' inserito il seguente art. 106 concernente la
scuola di specializzazione in angiologia medica.

                              Art. 106.
           Scuola di specializzazione in angiologia medica
  1.  E'  istituita  presso  l'Universita'  degli  studi di Padova la
scuola  di  specializzazione in angiologia medica. La scuola risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.
  2.  La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore
professionale  della  prevenzione,  della diagnostica, della clinica,
della  terapia medica e della riabilitazione delle malattie vascolari
intese  come  malattie delle arterie, delle vene, dei linfatici e del
microcircolo dei vari organi ed apparati.
  3.  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista in angiologia
medica.
  4. Il corso ha durata di 4 anni.
  5.  Concorrono  al  funzionamento  della  scuola le strutture della
facolta'  di  medicina  e chirurgia (prioritariamente le strutture di
angiologia medica e di medicina interna ad indirizzo cardiovascolare,
di  malattie  cardiovascolari  o di chirurgia vascolare) e quelle del
Servizio  sanitario  nazionale individuate nei protocolli d'intesa di
cui  all'art.  6,  comma  2,  del decreto legislativo n. 502/1992, il
personale   universitario  individuato  tra  quello  appartenente  ai
settori   scientifico-disciplinari   di  cui  alla  tab. A  e  quello
dirigente del Servizio sanitario nazionale nonche' di altre strutture
convenzionate delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  6.  Il numero massimo degli specializzandi e' determinato in numero
di  cinque  per ciascun anno di corso e complessivamente in venti per
tutti  gli  anni  previsti  dalla  scuola, tenuto conto delle risorse
umane e finanziarie delle strutture ed attrezzature disponibili; sono
comunque fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli
accessi  prevista  dalle  norme  vigenti.  Il  numero effettivo degli
iscritti  e'  determinato dalla programmazione nazionale stabilita di
concerto   tra   il   Ministero   della   sanita'   e   il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica e dalla
successiva  ripartizione  dei  posti fra le singole scuole. Il numero
degli  iscritti della scuola non puo' superare quello totale previsto
dallo statuto.
  7.  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesta la laurea in medicina
e  chirurgia.  Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso del
titolo  di  studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  8.   Il   consiglio   della   scuola   e'   tenuto   a  determinare
l'articolazione  del  corso  di specializzazione ed il relativo piano
degli  studi  nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente
comma 5.
  Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al
comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 9 e specificati
nelle tabelle A e B relative agli standard formativi specifici per la
specializzazione   in   angiologia  medica  determina  pertanto,  nel
rispetto dei diritti dei malati:
    a) la   tipologia   delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
    b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le norme di tutorato.
  9.  Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse  aree, nonche' degli obiettivi specifici dei relativi settori
scientifico-disciplinari riportati nella tabella A.
  L'organizzazione   del  processo  di  addestramento,  ivi  compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
nella tabella B.
  10.  Il  piano  dettagliato  delle  attivita'  formative  di cui ai
precedenti  commi  8  e  9 e' deliberato dal consiglio della scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  11.   Programmazione   annuale   delle  attivita'  e  verifica  del
tirocinio.
  All'inizio  di  ciascun  anno  di  corso  il consiglio della scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche  relative  al  tirocinio. Per tutta la durata della scuola
gli  specializzandi  sono  guidati  nel  loro  percorso formativo dal
consiglio  della scuola e dai tutori da questo nominati. Il tirocinio
e'  svolto  nelle  strutture  universitarie  ed in quelle ospedaliere
convenzionate.  Lo  svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito
positivo  del  medesimo  sono  attestati  dal consiglio della scuola,
sentiti  i  docenti  e  i  tutori,  ai  quali  e'  stata  affidata la
responsabilita'  didattica. In servizio nelle strutture presso cui il
medesimo   tirocinio  e'  svolto.  Il  consiglio  della  scuola  puo'
autorizzare  un periodo di frequenza in strutture nazionali ed estere
universitarie  o  extrauniversitarie  coerenti con le finalita' della
scuola,  per  periodi  complessivamente  non  superiori ad un anno. A
conclusione  del  periodo  di  frequenza suddetto, il consiglio della
scuola  puo'  riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione,
l'attivita' nelle suddette strutture estere.
  12. Esame di diploma.
  L'esame  finale  consta nella presentazione di un elaborato scritto
su una tematica, coerente con i fini della specializzazione assegnata
allo   specializzando  almeno  un  anno  prima  dell'esame  stesso  e
realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  La   commissione  d'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione e' nominata dal rettore della Universita' di Padova,
secondo la vigente normativa.
  Lo  specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve avere
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici   specialistici  certificati  secondo  lo  standard  nazionale
riportato nella tabella B.
  13. Protocolli d'intesa e convenzioni.
  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio  della  scuola  (e del
consiglio di facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu'
scuole  per  la  stessa  convenzione),  puo'  stabilire protocolli di
intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo
n.  502/1992,  per  i  fini  di  cui all'art. 16 del medesimo decreto
legislativo.
  14. Norme finali.
  Le  tabelle  A  e B, che definiscono gli standards nazionali per le
scuole  di  specializzazione  in  angiologia  medica (sugli obiettivi
formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e
sulla   attivita'   minima   dello  specializzando  per  l'ammissione
all'esame  finale),  sono  decentrate  ed  aggiornate  dal  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, con le
procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
                        settori disciplinari.

  A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  conoscenze
fondamentali    di    anatomofisiologia,    biochimica   e   genetica
dell'apparato   vascolare   allo  scopo  di  stabilire  le  basi  per
l'apprendimento  delle  tecniche  strumentali e di laboratorio, della
clinica e della terapia angiologica. Lo specializzando, inoltre, deve
apprendere   le   nozioni   fondamentali  di  fisica,  statistica  ed
informatica,   utili  per  la  comprensione  della  fisiologia  della
circolazione  e  per l'elaborazione dei dati ed immagini di interesse
clinico.  Deve  inoltre  apprendere  le  conoscenze  necessarie  alla
valutazione   epidemiologica   ed  alla  sistematizzazione  dei  dati
clinici, anche mediante sistemi informatici.
  Settori scientifico-disciplinari:
    B01B - Fisica;
    E09A - Anatomia umana;
    E09B - Istologia;
    E05A - Biochimica;
    E10X - Biofisica medica;
    E06A - Fisiologia umana;
    F03X - Genetica medica;
    F01X - Statistica medica;
    K05B - Informatica.
  B.   Area   di  biologia  molecolare,  fisiopatologia  e  patologia
vascolare.
  Obiettivo.  Lo specilizzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi   etiopatogenetici   che  determinano  lo  sviluppo  delle
malattie vascolari congenite ed acquisite, dei meccanismi genetici ed
ambientali che alterano la normale struttura e funzione dell'apparato
vascolare  e  di  quelli  che  determinano  condizioni di trombofilia
nonche' dei principi utilizzati per la terapia genica.
  Settori scientifico-disciplinari:
    E04B - Biologia molecolare;
    F03X - Genetica medica;
    F04A - Patologia generale;
    F05X - Microbiologia e microbiologia clinica;
    F06A - Anatomia patologica;
    F07A - Medicina interna;
    F07C - Malattie cardio-vascolari;
    F07G-Malattie del sangue.
  C. Area delle tecnologie diagnostiche strumentali e di laboratorio.
  Obiettivo:   lo   specializzando  deve  acquisire  le  fondamentali
conoscenze  teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli
apparecchi  di  diagnostica vascolare. Inoltre lo specializzando deve
acquisire  le  fondamentali  conoscenze  teoriche  e  tecniche per le
attivita'  diagnostiche  di laboratorio inerenti la valutazione delle
funzioni  endoteliali,  piastriniche,  coagulative,  fibrinolitiche e
reologiche,   il   controllo   delle   terapie   anti-trombotiche   e
trombolitiche,   lo   studio   dei  parametri  immunologici  e  delle
alterazioni del ricambio lipidico e glucidico.
  Settori scientifico-disciplinari:
    B01B - Fisica;
    E10X - Biofisica medica;
    E05B - Biochimica clinica;
    F04B - Patologia clinica;
    F07G - Malattie del sangue;
    F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia;
    F07C - Malattie cardiovascolari;
    F07A - Medicina interna;
    K06X - Bioingegneria.
  D.  Area  di  semiologia  clinica  e  di  diagnostica vascolare non
invasiva.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  conoscenze
semiologiche e cliniche per la valutazione delle arterie, delle vene,
del  microcircolo  e  dei linfatici nei diversi distretti. Inoltre lo
specializzando  deve  acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e
tecniche in tutti i settori della diagnostica vascolare non invasiva,
compresa    l'elettrocardiografia    (standard    e   dinamica),   la
pletismografia,  il  Doppler,  l'eco-Doppler  o eco-color-Doppler, le
tecniche    per    lo   studio   del   microcircolo,   le   metodiche
radioisotopiche, la TAC, la angio-RMN, altre tecniche innovative atte
allo studio del macro-e del micro-circolo.
  Settori scientifico-disciplinari:
    F07A - Medicina interna;
    F07C - Malattie cardio-vascolari;
    F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.
  E. Area di diagnostica e terapia vascolare invasive.
  Obiettivo:   lo   specializzando  deve  acquisire  le  fondamentali
conoscenze  teoriche e tecniche delle metodiche angiografiche e delle
procedure  bioptiche,  delle  terapie  endovascolari, ivi comprese le
terapie  locoregionali  farmacologiche,  la  angioplastica percutanea
transluminale,  l'applicazione  di  stent vascolari e di endoprotesi,
altre terapie innovative.
  Settori scientifico-disciplinari:
    F07A - Medicina interna;
    F07C - Malattie cardio-vascolari;
    F06A - Anatomia patologica;
    F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.
  F. Area di angiologia clinica.
  Obiettivo:   lo   specializzando  deve  acquisire  le  fondamentali
conoscenze   teoriche  e  pratiche  necessarie  per  la  prevenzione,
diagnosi,  terapia  farmacologica  e  riabilitazione  delle  malattie
vascolari.   Deve  inoltre  acquisire  le  conoscenze  e  metodologie
compartimentali  nelle  sindromi  vascolari  acute e in situazioni di
emergenza  e deve saper decidere, in concerto con l'angioradiologo ed
il  chirurgo vascolare, la piu' opportuna condotta terapeutica per le
procedure di rivascolarizzazione.
  Settori scientifico-disciplinari:
    F07A - Medicina interna;
    F07C - Malattie cardio-vascolari;
    E07X - Farmacologia;
    F08E - Chirurgia vascolare;
    F18X - Diagnostica per immagini e Radioterapia;
    F11B - Neurologia.
  G. Area di chirurgia vascolare.
  Obiettivo:   lo   specializzando  deve  acquisire  le  fondamentali
conoscenze  ed  i  principi inerenti le diverse tecniche di chirurgia
vascolare,  in  modo  da saper porre con adeguatezza l'indicazione al
trattamento  chirurgico  della  patologia  vascolare  e  di  seguirne
l'evoluzione clinica.
  Settori scientifico-disciplinari:
    F07A - Medicina interna;
    F07C - Malattie cardio-vascolari;
    F06A - Anatomia patologica;
    F08E - Chirurgia vascolare.
  H. Area cardiologica.
  Obiettivo:   lo   specializzando  deve  acquisire  le  fondamentali
conoscenze  teorico-pratiche  necessarie  per  la  diagnosi e terapia
delle  patologie  cardiache  da  causa  vascolare o con ripercussioni
sull'apparato vascolare.
  Settori scientifico-disciplinari:
    F07A - Medicina interna;
    F07C - Malattie cardio-vascolari;
    F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
                        professionalizzante.

  1. Diagnostica  vascolare  non  invasiva:  esecuzione  personale  e
valutazione  diagnostica  di  almeno trecentocinquanta esami Doppler,
eco-Doppler  o  eco-color  Doppler  dei seguenti distretti: arteriosi
sovraortici; aorta addominale e rami, incluse arterie renali; arterie
degli  arti  inferiori  e  superiori;  vene  splancniche;  vena  cava
inferiore; vene superficiali e profonde degli arti.
  2. Diagnostica   di   laboratori:   partecipazione   agli   aspetti
organizzativi  ed alle attivita' diagnostiche di laboratorio inerenti
il  sistema  emostatico,  gli  stati trombofilici, il controllo delle
terapie   anti-trombotiche   e   trombolitiche,  le  alterazioni  del
metabolismo  lipidico,  le alterazioni emoreologiche per un totale di
almeno duecento ore.
  3. Diagnostica   strumentale  della  microcircolazione:  esecuzione
personale   e  valutazione  diagnostica  di  almeno  cento  casi  con
metodologie specifiche della microcircolazione.
  4. Diagnostica  vascolare  invasiva: partecipazione alla esecuzione
in  equipe  e  valutazione  diagnostica  di  cento esami angiografici
(compresa  la  angioRMN  e  la  angioTAC) di vari distretti vascolari
arteriosi  e venosi inclusa, quando appropriata, la valutazione delle
scelte mediche o chirurgiche.
  5. Terapia   vascolare  invasiva:  partecipazione  in  equipe  alla
esecuzione di cinquanta interventi di angioplastica periferica e/o di
trombolisi  loco-regionale  di  vari  distretti  arteriosi incluse le
arterie  renali (la relativa angiografia e' cumulabile con quelle del
settore 4).
  6. Angiologia clinica:
    a) aver  steso personalmente e firmato almeno centoventi cartelle
cliniche  di  dirigenti,  comprensive,  ove  necessario, dei relativi
esami   strumentali  previsti  dai  punti  precedenti,  personalmente
valutati;
    b) aver  steso  personalmente  e  firmato  almeno  cento cartelle
ambulatoriali,  comprensive  dell'eventuale  prescrizione  di  tutori
comprensivi;
    c) aver   eseguito   e   firmato   almeno   cinquanta  consulenze
internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;
    d) aver  valutato  almeno cento ECG e cinquanta emogasanalisi con
prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;
    e) aver  eseguito il trattamento locale, anche ambulatoriale o in
regime   di  Day-Hospital,  di  almeno  cento  pazienti  con  lesioni
ischemiche  o  da  patologia  venosa  o  linfatica (terapia locale di
lesioni  ulcerative o necrotiche, di ematomi, tecniche di bendaggio e
drenaggio).
  Infine,  lo  specializzando  deve aver partecipato alla conduzione,
secondo   le   norme   di   buona  pratica  clinica,  di  almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   di  Ateneo  verranno  eventualmente
specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Padova, 27 luglio 2000
                                                           Il rettore