N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  29 marzo 2000 dal tribunale amministrativo del
Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Giuliani  Lucio ed altri contro il
Ministero della sanita' ed altri.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
alla   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o  rinnovo
dell'opzione  per  l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  censurato  -  Previsione  dell'equivalenza  legale della
mancata  comunicazione  dell'opzione  entro il termine predetto, alla
scelta    dell'attivita'    assistenziale    esclusiva    -   Mancata
subordinazione   dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa  concreta
disponibilita'  di  strutture  adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza  -  Contrasto con il
principio di buon andamento della p.a.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria    -    Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  direttore
  generale  dell'Azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(GU n.36 del 30-8-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4351/2000
  proposto  da  Giuliani Lucio, Minervini Riccardo, Baracchini Paolo,
  Caldarelli,  Gianfranco,  Ottenga  Franco, Seccia Massimo e Musetti
  Laura,  rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti Fabio Merusi e Piero
  d'Amelio  con  domicilio eletto nello studio del secondo difensore,
  in Roma, via della Vite n. 7;
    Contro  il  Ministero  della  sanita',  in  persona  del Ministro
  pro-tempore;  Universita'  degli  studi  di  Pisa,  in  persona del
  rettore pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
  dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
  e  nei  confronti  dell'azienda  ospedaliera Pisana, in persona del
  legale    rappresentante    non   costituita   in   giudizio,   per
  l'annullamento, previa sospensione:

        dei  provvedimenti  del  rettore  dell'Universita' di Pisa in
  data  25 gennaio 2000 con i quali si invitano i ricorrenti a optare
  entro  quarantacinque  giorni  dal  27 gennaio 2000 per l'esercizio
  dell'attivita'  assistenziale  intramuraria  oppure per l'esercizio
  dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi e per gli
  effetti dell'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 517/1999;
        nonche'  per  quanto  occorrer  possa,  della  circolare  del
  Ministero  della  sanita' prot. 100/1999-24/7469 del 15 luglio 1999
  recante ad oggetto "legge n. 448/1998 e decreto legislativo ex lege
  n. 419/1998"  nella  parte  in  cui  si  riferisce alle opzioni che
  sarebbero imposte ai professori universitari;
        di ogni altro provvedimento, ancorche' con cognito, anteriore
  o  conseguente  e  per sentire comunque dichiarare che i ricorrenti
  non sono tenuti all'opzione di cui al provvedimento impugnato;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  sopraindicate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per la camera di consiglio del 29 marzo 2000
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
    Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2704/2000;
    Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1.   -   I  ricorrenti,  professori  e  ricercatori  universitari
  afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso
  l'azienda  ospedaliera  Pisana, impugnano, con ricorso rubricato al
  n. 4351/2000,  i  provvedimenti  specificati  in  epigrafe, con cui
  viene   intimato   di   optare   per   l'esercizio   dell'attivita'
  assistenziale   intramuraria   (definita   anche   come  "attivita'
  assistenziale  esclusiva")  o  dell'attivita'  libero professionale
  extramuraria  ai  sensi  dell'art.  5,  commi  7 e 8, del d.lgs. 21
  dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 453/2000),  salvo  in  calce, la data 29 marzo 2000, anziche' 12
  aprile 2000.
00C0750