N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2000
Ordinanza emessa il 29 marzo 2000 dal tribunale amministrativo del Lazio sul ricorso proposto da Giuliani Lucio ed altri contro il Ministero della sanita' ed altri. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, artt. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76.(GU n.36 del 30-8-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4351/2000 proposto da Giuliani Lucio, Minervini Riccardo, Baracchini Paolo, Caldarelli, Gianfranco, Ottenga Franco, Seccia Massimo e Musetti Laura, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Merusi e Piero d'Amelio con domicilio eletto nello studio del secondo difensore, in Roma, via della Vite n. 7; Contro il Ministero della sanita', in persona del Ministro pro-tempore; Universita' degli studi di Pisa, in persona del rettore pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti dell'azienda ospedaliera Pisana, in persona del legale rappresentante non costituita in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione: dei provvedimenti del rettore dell'Universita' di Pisa in data 25 gennaio 2000 con i quali si invitano i ricorrenti a optare entro quarantacinque giorni dal 27 gennaio 2000 per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria oppure per l'esercizio dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 517/1999; nonche' per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero della sanita' prot. 100/1999-24/7469 del 15 luglio 1999 recante ad oggetto "legge n. 448/1998 e decreto legislativo ex lege n. 419/1998" nella parte in cui si riferisce alle opzioni che sarebbero imposte ai professori universitari; di ogni altro provvedimento, ancorche' con cognito, anteriore o conseguente e per sentire comunque dichiarare che i ricorrenti non sono tenuti all'opzione di cui al provvedimento impugnato; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni sopraindicate; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 29 marzo 2000 il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2704/2000; Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - I ricorrenti, professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso l'azienda ospedaliera Pisana, impugnano, con ricorso rubricato al n. 4351/2000, i provvedimenti specificati in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 453/2000), salvo in calce, la data 29 marzo 2000, anziche' 12 aprile 2000. 00C0750