N. 457 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  29 marzo 2000 dal tribunale amministrativo del
Lazio  sul ricorso proposto da Selli Cesare contro il Ministero della
sanita' ed altri.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
alla   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o  rinnovo
dell'opzione  per  l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  censurato  -  Previsione  dell'equivalenza  legale della
mancata  comunicazione  dell'opzione  entro il termine predetto, alla
scelta    dell'attivita'    assistenziale    esclusiva    -   Mancata
subordinazione   dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa  concreta
disponibilita'  di  strutture  adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza  -  Contrasto con il
principio di buon andamento della p.a.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria    -    Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  direttore
  generale  dell'Azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(GU n.36 del 30-8-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4746/2000
  proposto  da  Selli  Cesare, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
  Racco  con  domicilio  eletto  nello studio del difensore, in Roma,
  viale Mazzini n. 114/B;
    Contro    il    Ministero   della   sanita'   ed   il   Ministero
  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, in
  persona  dei  rispettivi  Ministri  pro-tempore;  e  nei  confronti
  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine,  in  persona del rettore
  pro-tempore, non costituitisi in giudizio;
        per  l'accertamento  del  diritto  del  ricorrente, in quanto
  professore  universitario  della  facolta'  di  medicina, a vedersi
  garantita  l'applicazione  della normativa vigente sull'ordinamento
  universitario,  quale  risulta  dal d.P.R. n. 382/1980 e successive
  modificazioni   e   integrazioni  e  dalle  ulteriori  disposizioni
  legislative   intervenute   in   materia,   in  tema  di  esercizio
  dell'attivita'  istituzionale  di  didattica  e  ricerca, direzione
  delle  strutture  assistenziali,  attivita'  libero-professionale e
  regime  di impegno a tempo pieno o definito. Cio' in relazione alle
  intervenute  disposizioni  del  d.lgs.  n. 229/1999  e  del  d.lgs.
  n. 517/1999;
        nonche'  per  l'annullamento della nota a firma del direttore
  amministrativo  del  Policlinico  universitario  a gestione diretta
  Universita'  degli  studi  di  Udine  dell'8  febbraio  2000, prot.
  n. 1591, indirizzata a tutto il personale della dirigenza del ruolo
  sanitario,  avente  ad oggetto "esc1usivita' del rapporto di lavoro
  dei dirigenti del ruolo sanitario - termine per opzione";
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per la camera di consiglio del 29 marzo 2000
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi altresi' i difensori, come da verbale;
    Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2706/2000;
    Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1. - Il   prof.   Selli,  docente  universitario  afferente  alla
  facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico
  universitario   di   Udine,   impugna,  con  ricorso  rubricato  al
  n. 4746/2000,  il  provvedimento  specificato  in epigrafe, con cui
  viene   intimato   di   optare   per   l'esercizio   dell'attivita'
  assistenziale   intramuraria   (definita   anche   come  "attivita'
  assistenziale  esclusiva")  o  dell'attivita'  libero professionale
  extramuraria  ai  sensi  dell'art.  5,  commi 7  e 8, del d.lgs. 21
  dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 453/2000),  salvo,  in calce, la data 29 marzo 2000, anziche' 12
  aprile 2000.
00C0752