N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  29 marzo 2000 dal tribunale amministrativo del
Lazio  sul  ricorso  proposto  da Cerulli Luciano contro il Ministero
della sanita' ed altri.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
alla   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o  rinnovo
dell'opzione  per  l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  censurato  -  Previsione  dell'equivalenza  legale della
mancata  comunicazione  dell'opzione  entro il termine predetto, alla
scelta    dell'attivita'    assistenziale    esclusiva    -   Mancata
subordinazione   dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa  concreta
disponibilita'  di  strutture  adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza  -  Contrasto con il
principio di buon andamento della p.a.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria    -    Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  direttore
  generale  dell'Azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(GU n.36 del 30-8-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4744/2000
  proposto da Cerulli Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
  Racco  con  domicilio  eletto  nello studio del difensore, in Roma,
  viale Mazzini n. 114/B;
    Contro  il Ministero della sanita' e Ministero dell'universita' e
  della  ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi
  Ministri  pro-tempore; e nei confronti dell'Universita' degli studi
  di Roma "Tor Vergata", in persona del rettore pro-tempore;
        azienda  USL RM/B, in personale del commissario straordinario
  pro-tempore;
        azienda  USL RM/C, in personale del commissario straordinario
  pro-tempore; non costituiti in giudizio;
    Per  l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto docente
  universitario  della  facolta'  di  medicina e chirurgia, a vedersi
  garantita  l'applicazione  della normativa vigente sull'ordinamento
  universitario,  quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e succ. mod. e
  int.  e  dalle  ulteriori  disposizioni  legislative intervenute in
  materia,  in  tema  di  esercizio  dell'attivita'  istituzionale di
  didattica  e  ricerca,  direzione  delle  strutture  assistenziali,
  attivita'  libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o
  definito.  Cio'  in  relazione  alle  intervenute  disposizioni dei
  decreti legislativi n. 229/1999 e n. 517/1999;
    Nonche'  per  l'annullamento  della nota dell'Univerista' di Roma
  "Tor  Vergata" del 24 febbraio 2000, prot. n. 7477/2000 indirizzata
  ai  dirigenti  medici  di secondo livello delle divisioni e servizi
  speciali   Ospedale  Sant'Eugenio,  complesso  integrato  Columbus,
  Policlinico  Casilino, al prof. Sergio Gambardella ed altri, avente
  ad  oggetto:  d.lgs.  21  dicembre  1999,  n. 517  "disciplina  dei
  rapporti  tra  servizio sanitario nazionale ed universita', a norma
  dell'art.   6   della  legge  n. 419/1998.  Opzione  per  esercizio
  attivita' libero professionale".
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per la camera di consiglio del 29 marzo 2000
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi altresi' i difensori, come da verbale;
    Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2705/2000;
    Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1. - Il  prof.  Cerulli,  docente  universitario  afferente  alla
  facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico
  universitario,  impugna,  con ricorso rubricato al n. 4744/2000, il
  provvedimento  specificato  in  epigrafe, con cui viene intimato di
  optare  per  l'esercizio  dell'attivita' assistenziale intramuraria
  (definita   anche   come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o
  dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art.
  5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 453/2000),  salvo,  in calce, la data 29 marzo 2000, anziche' 12
  aprile 2000.
00C0753