N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2000
Ordinanza emessa il 29 marzo 2000 dal tribunale amministrativo del Lazio sul ricorso proposto da Cerulli Luciano contro il Ministero della sanita' ed altri. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, artt. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76.(GU n.36 del 30-8-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4744/2000 proposto da Cerulli Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, viale Mazzini n. 114/B; Contro il Ministero della sanita' e Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore; e nei confronti dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", in persona del rettore pro-tempore; azienda USL RM/B, in personale del commissario straordinario pro-tempore; azienda USL RM/C, in personale del commissario straordinario pro-tempore; non costituiti in giudizio; Per l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto docente universitario della facolta' di medicina e chirurgia, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e succ. mod. e int. e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca, direzione delle strutture assistenziali, attivita' libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito. Cio' in relazione alle intervenute disposizioni dei decreti legislativi n. 229/1999 e n. 517/1999; Nonche' per l'annullamento della nota dell'Univerista' di Roma "Tor Vergata" del 24 febbraio 2000, prot. n. 7477/2000 indirizzata ai dirigenti medici di secondo livello delle divisioni e servizi speciali Ospedale Sant'Eugenio, complesso integrato Columbus, Policlinico Casilino, al prof. Sergio Gambardella ed altri, avente ad oggetto: d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 "disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge n. 419/1998. Opzione per esercizio attivita' libero professionale". Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 29 marzo 2000 il consigliere Bruno Mollica; Uditi altresi' i difensori, come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 2705/2000; Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - Il prof. Cerulli, docente universitario afferente alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico universitario, impugna, con ricorso rubricato al n. 4744/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 453/2000), salvo, in calce, la data 29 marzo 2000, anziche' 12 aprile 2000. 00C0753