N. 479 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  9 maggio 2000 dal giudice di pace di Avola nel
procedimento civile vertente tra Pintaldi Rosario e Vasile Angela

Ordinamento  giudiziario  - Riforma delle circoscrizioni degli uffici
giudiziari  ad  opera  del d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate del
Tribunale  di  Siracusa  -  Previsione  che i giudizi civili pendenti
avanti  al  Pretore  alla data del 30 aprile 1995 siano attribuiti al
giudice  del  luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario o la Sezione
distaccata  davanti  a  cui  il  giudizio  e'  pendente - Conseguente
attribuzione  al giudice di pace di Avola e sottrazione al giudice di
pace  di  Noto  delle controversie gia' di competenza della soppressa
sezione  distaccata  della Pretura di Noto - Violazione del principio
di ugualianza e incidenza sul principio del giudice naturale.
- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 2, n. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.38 del 13-9-2000 )
                         IL GIUDICE DI PACE
    Ha  pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
  al n. 163/2000 R.G. avente per oggetto: condannatorio per pagamento
  somme.  Tra  Pintaldi  Rosario,  nato  a  Noto,  il  26 marzo 1928,
  rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marziano, attore.
    Contro  Vasile  Angela,  nata  a  Bivona,  il  22 settembre 1933,
  residente  in  Noto,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Salvatore
  Criscione, convenuta.
    Ritenuto   che   l'avv. Francesco   Marziano,   procuratore   del
  sig. Pintaldi  Rosario all'udienza del 6 maggio 2000, prima udienza
  avanti  al  giudice  di pace di Avola, al quale era stata trasmessa
  dal  giudice unico del tribunale di Siracusa, sezione distaccata di
  Avola,  la  causa n. 6310/1994 R.G. gia' pendente avanti la pretura
  di  Noto,  ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale
  dell'art.  2,  n. 1  della  legge  16  dicembre  1999,  n. 479  per
  violazione dell'art. 25, primo comma della Costituzione, in quanto,
  mentre  l'art.1  della stessa legge attribuisce alla competenza del
  giudice  competente per territorio i giudizi civili pendenti avanti
  al  pretore  alla  data  del  30  aprile 1995,  che rientrano nella
  competenza  del  detto  giudice,  nell'art. 2, individua il giudice
  competente  per  territorio  in  quello  del  luogo  in cui ha sede
  l'ufficio  giudiziario  o  la  sezione  distaccata davanti a cui il
  giudizio  e'  pendente,  che  nella  fattispecie e' il tribunale di
  Siracusa, sezione distaccata di Avola.
    Assumeva  che  con l'attribuzione di detto giudizio al giudice di
  pace   di   Avola,   si  violava  l'art.  25,  primo  comma,  della
  Costituzione in quanto al giudice naturale e' il giudice di pace di
  Noto  e  non quello di Avola poiche' con il d.lgs. 19 febbraio 1998
  era  stata  soppressa  la sezione distaccata della pretura di Noto,
  istituendo   ad  Avola  la  sezione  distaccata  del  tribunale  di
  Siracusa,  con competenza territoriale anche nelle ex prefetture di
  Noto,  Pachino  ed Avola, ma non ha soppresso l'ufficio del giudice
  di pace di Noto.
    Si  assumeva che con l'assegnazione di alcune cause gia' pendenti
  avanti  alla  soppressa sezione distaccata di Noto della prefettura
  circondariale  di  Siracusa,  tra  le  quali  quella in oggetto, si
  verrebbe  a  creare  una  disparita'  di  trattamento  in quanto la
  maggior  parte  dei giudizi rientranti nella competenza del giudice
  di  pace  vengono  trattati  a  Noto  ed  altri  ad  Avola,  il che
  comporterebbe   la   ulteriore   violazione   dell'art.   3   della
  Costituzione,  anche  per  quanto  riguarda  i  soppressi uffici di
  conciliazione.
    Ritenuto   che  la  questione  sollevata  non  e'  manifestamente
  infondata,   e   che   il   giudizio   non   puo'  essere  definito
  indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
  costituzionale sollevata.
                              P. Q. M.
    Visto 1'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 295 c.p.c.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  cotituzionale e sospende il giudizio;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti in
  causa,   nonche'   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del Parlamento a cura
  della cancelleria.
        Avola, addi' 9 maggio 2000.
               Il giudice di pace coordinatore: Grande
00C0944