N. 479 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2000
Ordinanza emessa il 9 maggio 2000 dal giudice di pace di Avola nel procedimento civile vertente tra Pintaldi Rosario e Vasile Angela Ordinamento giudiziario - Riforma delle circoscrizioni degli uffici giudiziari ad opera del d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa - Previsione che i giudizi civili pendenti avanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 siano attribuiti al giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario o la Sezione distaccata davanti a cui il giudizio e' pendente - Conseguente attribuzione al giudice di pace di Avola e sottrazione al giudice di pace di Noto delle controversie gia' di competenza della soppressa sezione distaccata della Pretura di Noto - Violazione del principio di ugualianza e incidenza sul principio del giudice naturale. - Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 2, n. 1. - Costituzione, artt. 3 e 25.(GU n.38 del 13-9-2000 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 163/2000 R.G. avente per oggetto: condannatorio per pagamento somme. Tra Pintaldi Rosario, nato a Noto, il 26 marzo 1928, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marziano, attore. Contro Vasile Angela, nata a Bivona, il 22 settembre 1933, residente in Noto, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Criscione, convenuta. Ritenuto che l'avv. Francesco Marziano, procuratore del sig. Pintaldi Rosario all'udienza del 6 maggio 2000, prima udienza avanti al giudice di pace di Avola, al quale era stata trasmessa dal giudice unico del tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, la causa n. 6310/1994 R.G. gia' pendente avanti la pretura di Noto, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 per violazione dell'art. 25, primo comma della Costituzione, in quanto, mentre l'art.1 della stessa legge attribuisce alla competenza del giudice competente per territorio i giudizi civili pendenti avanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, che rientrano nella competenza del detto giudice, nell'art. 2, individua il giudice competente per territorio in quello del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata davanti a cui il giudizio e' pendente, che nella fattispecie e' il tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola. Assumeva che con l'attribuzione di detto giudizio al giudice di pace di Avola, si violava l'art. 25, primo comma, della Costituzione in quanto al giudice naturale e' il giudice di pace di Noto e non quello di Avola poiche' con il d.lgs. 19 febbraio 1998 era stata soppressa la sezione distaccata della pretura di Noto, istituendo ad Avola la sezione distaccata del tribunale di Siracusa, con competenza territoriale anche nelle ex prefetture di Noto, Pachino ed Avola, ma non ha soppresso l'ufficio del giudice di pace di Noto. Si assumeva che con l'assegnazione di alcune cause gia' pendenti avanti alla soppressa sezione distaccata di Noto della prefettura circondariale di Siracusa, tra le quali quella in oggetto, si verrebbe a creare una disparita' di trattamento in quanto la maggior parte dei giudizi rientranti nella competenza del giudice di pace vengono trattati a Noto ed altri ad Avola, il che comporterebbe la ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche per quanto riguarda i soppressi uffici di conciliazione. Ritenuto che la questione sollevata non e' manifestamente infondata, e che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata.
P. Q. M. Visto 1'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 295 c.p.c.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte cotituzionale e sospende il giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria. Avola, addi' 9 maggio 2000. Il giudice di pace coordinatore: Grande 00C0944