IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale delle politiche
agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede
che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da
stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuve'e" nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.;
Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della
Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione Sardegna, con il quale la stessa ha certificato che nel
proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000,
condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;
Decreta:
Articolo unico
Nella campagna vitivinicola 2000/2001 e' consentito aumentare il
titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in
premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione
Sardegna.
Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di 1,5 gradi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 1o settembre 2000
Il direttore generale: Ambrosio