MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 26 luglio 2000 

Proroga  dell'efficacia  dell'ordinanza  1o  giugno  1999, relativa a
disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di
organi e tessuti.
(GU n.214 del 13-9-2000)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;
  Vista  la  propria ordinanza del 1o giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale
n.  150  del  29 giugno  1999) con la quale e' stato disposto che, in
attesa  dell'emanazione  del  decreto,  di  cui all'art. 16, comma 1,
della  predetta  legge  n.  91 del 1999, che definira' i criteri e le
modalita'  per  l'individuazione  tra  le  strutture  accreditate, di
quelle  idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti, nonche'
del  decreto  di cui all'art. 19, comma 1, che definira' le modalita'
dell'importazione  e dell'esportazione di organi e tessuti a scopo di
trapianto,  il  Ministero della sanita' provvede in ordine al rinnovo
delle  autorizzazioni  scadute ed alle eventuali nuove autorizzazioni
che   si   rendessero   necessarie,   nonche'   al   rilascio   delle
autorizzazioni  alle  importazioni  e  alle  esportazioni di organi e
tessuti  in  applicazione  al decreto del Presidente della Repubblica
16 giugno 1977, n. 409, atteso che la legge non disciplina il periodo
transitorio  tra  l'entrata  in vigore della legge e l'emanazione dei
suddetti decreti;
  Vista  la propria ordinanza del 31 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale
n.  63  del 16 marzo 2000) con la quale l'efficacia della sopracitata
ordinanza  del  1o giugno  1999  e' stata prorogata fino al 30 giugno
2000;
  Considerato  che  sono  stati  costituiti  ed hanno avviato la loro
attivita'  istituzionale  il  Centro nazionale per i trapianti di cui
all'art.  8  della legge 1o aprile 1999, n. 91, e la Consulta tecnica
permanente per i trapianti di cui all'art. 9 della stessa legge;
  Considerato  che  i  predetti organi, per espressa previsione della
legge  n. 91 del 1999, debbono, tra l'altro, esprimere il loro parere
sul  provvedimento  inerente le caratteristiche delle strutture per i
trapianti,  di  cui  all'art.  16, comma 1, nonche' sul provvedimento
inerente   i   criteri   e   le   modalita'   per  la  certificazione
dell'idoneita'  al trapianto degli organi e tessuti prelevati, di cui
all'art.  14, comma 5, della legge stessa; idoneita' alla quale anche
gli  organi e tessuti importati ed esportati debbono corrispondere ai
fini  della  qualita'  e  della  sicurezza  del  trapianto  cui  sono
destinati;
  Tenuto  conto  che i gruppi tecnici, costituiti in seno ai predetti
organi, definiranno le loro proposte entro i prossimi mesi;
  Ritenuto,  pertanto, opportuno e necessario prorogare ulteriormente
l'efficacia della propria ordinanza del 1o giugno 1999;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  motivi riportati in premessa l'efficacia dell'ordinanza
1o giugno   1999,  recante  disposizioni  in  materia  di  trapianti,
importazioni  ed  esportazioni di organi e tessuti, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2000.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                                Il Ministro: Veronesi