COMUNE DI MALO

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000
(GU n.218 del 18-9-2000)

    Il  comune  di Malo (Vicenza) ha adottato il 20 dicembre 1999, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.
    (Omissis).
    1) di  stabilire ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2000, (omissis), le stesse aliquote stabilite per l'anno 1999
con  propria  precedente  deliberazione  n.  5  del 25 gennaio 1999 e
precisamente:
      a) aliquota  ordinaria,  nella  misura  del  5,5  per mille, da
applicare  al  valore  degli  immobili  diversi da quelli contemplati
nelle lettere b) e c) del presente punto 1);
      b) aliquota  ridotta,  nella  misura  del  4,8  per  mille,  da
applicare  al  valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale,  intesa  secondo  quanto  dispone  il comma 2
dell'art.  8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
sostituito  dall'art.  3,  comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  in  favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, purche' residenti nel
comune di Malo, nonche' al valore delle seguenti unita' immobiliari:
        unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
        unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato a condizione che la stessa risulti non locata;
      c) aliquota   ridotta,  nella  misura  del  4,8  per  mille  da
applicare  al  valore  del  garage,  quale  pertinenza  o  accessorio
dell'abitazione   principale,  purche'  utilizzato  direttamente  dai
soggetti  titolari  del  diritto  di proprieta', di usufrutto o altro
diritto  reale  sull'abitazione  principale  medesima,  o dai soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, di cui alla precedente
lettera b);
    2)  di  elevare, (omissis) anche per l'anno 2000, a L. 400.000 la
detrazione  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano
in tutte le seguenti condizioni:
      I) possesso  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale  dell'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione
principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in
tutto  il  territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di
pertinenza;
     II) godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito
dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza; nel
caso  di  piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo
del   nucleo   familiare   del   soggetto  passivo,  oltre  a  quello
dell'abitazione  principale  e  dell'eventuale  garage di pertinenza,
dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
    III) in  alternativa  al  precedente  punto  Il,  godimento di un
reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  del  soggetto  passivo,
determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce
l'imposta,  uguale  od  inferiore  al  "minimo  vitale"  nella misura
stabilita per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato.
    Di   stabilire   che   la   richiesta  documentata  della maggior
detrazione  dovra'  essere depositata all'ufficio protocollo entro il
termine  previsto  dalla  legge  per  il  versamento  dell'imposta in
acconto  e  verificata  dall'ufficio  servizi  sociali del comune. Il
possesso  dei  requisiti  di  cui  ai precedenti punti I), II) e III)
potra'  risultare  da  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta';