GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000 

Autorizzazione  al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale. (Provvedimento n. 2/2000).
(GU n.229 del 30-9-2000)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996,
il  quale  individua  come "sensibili", tra l'altro, i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;
  Visto  l'art. 23 della legge n. 675/1996, come modificato dall'art.
2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
  Visto  l'art.  22,  comma 3 e comma 3-bis, della legge n. 675/1996,
rispettivamente  modificato  ed  introdotto  dall'art.  5 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  Visto  l'art.  17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, nonche' il provvedimento
del  Garante  n.  1/P/2000  del  30 dicembre  1999 - 13 gennaio 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26
del 2 febbraio 2000, con il quale sono state individuate le rilevanti
finalita'  di  interesse  pubblico di cui all'art. 22, comma 3, della
legge n. 675/1996;
  Visto  l'art.  23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che prevede
"modalita'  semplificate  per le informative di cui all'art. 10 della
medesima  legge  e  per  la prestazione del consenso nei confronti di
organismi  sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le
professioni   sanitarie  convenzionati  o  accreditati  dal  Servizio
sanitario nazionale, nonche' per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi  soggetti";  considerato che analoghe modalita' semplificate
sono  previste  dall'art.  17,  comma  3,  del decreto legislativo n.
135/1999;
  Considerato  che il Garante puo' rilasciare l'autoriz-zazione anche
d'ufficio,   nei   confronti   di   singoli   titolari   oppure,  con
provvedimenti  generali,  di  determinate  categorie di titolari o di
trattamenti  (art.  41,  comma 7, della legge n. 675/1996, modificato
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Vista  l'autorizzazione  del  Garante adottata il 29 settembre 1999
relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
e  la  vita  sessuale,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  il  2 ottobre  1999  e avente efficacia fino al
30 settembre 2000;
  Visti   i  risultati  positivi  conseguiti  con  le  autorizzazioni
generali  rilasciate  negli  anni  precedenti, che sono risultate uno
strumento  idoneo  per  prescrivere  ed  uniformare  le  misure e gli
accorgimenti  a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti
e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero
penalizzati  dalla  necessaria  richiesta  di  singoli  provvedimenti
autorizzatori;
  Ritenuto,   pertanto,  opportuno  rilasciare  nuove  autorizzazioni
generali  anche  al  fine  di  proseguire  la  semplificazione  degli
adempimenti  che  la  legge  n. 675/1996 pone a carico di determinate
categorie   di   titolari,   nonche'   di   assicurare  una  migliore
funzionalita'   dell'Ufficio   del   Garante   e  di  armonizzare  le
prescrizioni   da   impartire   con   le  autorizzazioni,  alla  luce
dell'esperienza maturata;
  Visto  l'art.  17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n.  135,  come  integrato  e  modificato  dall'art.  16  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n. 281, secondo cui il trattamento dei
dati  genetici  da  chiunque  effettuato  e' consentito nei soli casi
previsti  da  apposita autorizzazione da rilasciare entro dodici mesi
dalla  data  di entrata in vigore della citata normativa integrativa;
considerato   che  il  trattamento  dei  dati  genetici  puo'  essere
proseguito   nei   limiti   di   quanto   disposto   dalla   presente
autorizzazione fino al rilascio della predetta autorizzazione;
  Ritenuto  opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie siano
a  tempo  determinato,  in  conformita'  anche  a quanto previsto dal
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'ufficio  di  questa Autorita' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Ritenuta   la  necessita'  che  le  nuove  autorizzazioni  prendano
anch'esse   in   considerazione  le  finalita'  dei  trattamenti,  le
categorie   di   dati,   di   interessati   e  di  destinatari  della
comunicazione e della diffusione, nonche' il periodo di conservazione
dei  dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti e' prevista
dalla  legge  n.  675/1996  ai  fini  dell'applicazione  delle  norme
sull'esonero  dall'obbligo  della notificazione e sulla notificazione
semplificata (art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
princi'pi  volti  a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,  nonche'  per  la  dignita'  delle  persone, specie per
quanto  riguarda  la  riservatezza e l'identita' personale, princi'pi
valutati  anche  sulla base delle raccomandazioni adottate in materia
di  dati  sanitari  dal  Consiglio  d'Europa  ed in particolare dalla
Raccomandazione  N.R (97) 5 in base alla quale i dati sanitari devono
essere   trattati,   di   regola,  solo  nell'ambito  dell'assistenza
sanitaria  o  sulla  base di regole di segretezza di efficacia pari a
quelle previste in tale ambito;
  Considerato  che  un numero elevato di trattamenti di dati idonei a
rivelare   lo   stato  di  salute  e'  effettuato  per  finalita'  di
prevenzione  e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione
di  servizi  socio-sanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di
prestazioni,  beni  o  servizi  all'interessato,  e  che  e' pertanto
necessario  che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione
generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
  Visto  l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto  dall'art.  15,  comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
adottato  con  deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  162  del
13 luglio 2000;
  Relatore il prof. Ugo De Siervo;
                             Autorizza:
    a)  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  a trattare i dati
idonei  a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni
siano indispensabili per tutelare l'incolumita' fisica e la salute di
un  terzo o della collettivita', e il consenso non sia prestato o non
possa essere prestato per effettiva irreperibilita';
    b)  gli  organismi  e le case di cura private, nonche' ogni altro
soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
    c)  gli  organismi  sanitari  pubblici,  istituiti  anche  presso
universita',  ivi  compresi  i  soggetti  pubblici allorche' agiscano
nella  qualita'  di  autorita'  sanitarie, a trattare i dati idonei a
rivelare  lo  stato  di  salute,  anche  per  il  perseguimento delle
finalita'  di  rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 17,
comma  1, del decreto legislativo n. 135/1999 o dal provvedimento del
Garante  n.  1/P/2000  del  30 dicembre  1999 - 13 gennaio 2000, o da
altro  provvedimento  di questa Autorita' parimenti adottato ai sensi
dell'art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, qualora ricorrano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
      1)  il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumita'
fisica e della salute di un terzo o della collettivita';
      2)  manchi il consenso (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge
n.  675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato
per effettiva irreperibilita';
      3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge
che  specifichi,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  3, della legge n.
675/1996,  come  modificato  dall'art.  5  del decreto legislativo n.
135/1999,  i  tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
  Il  consenso,  ove  previsto,  e'  acquisito in conformita' anche a
quanto  previsto dall'art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n.
675/1996  e  dall'art.  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  1.1. L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
    a)  ai  medici-chirurghi,  ai  farmacisti, agli odontoiatri, agli
psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in
albi o in elenchi;
    b)  al  personale  sanitario  infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione   che   esercita   l'attivita'  in  regime  di  libera
professione;
    c)  alle  istituzioni  e  agli  organismi sanitari privati, anche
quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
  In  tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata al fine di consentire
ai  destinatari  di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici
obblighi  o  di  eseguire  specifici compiti previsti da leggi, dalla
normativa  comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di
igiene   e   di  sanita'  pubblica,  di  prevenzione  delle  malattie
professionali  e  degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i
trapianti  di  organi  e  tessuti,  di  riabilitazione degli stati di
invalidita'  e  di  inabilita' fisica e psichica, di profilassi delle
malattie  infettive  e  diffusive, di tutela della salute mentale, di
assistenza  farmaceutica  e  di  assistenza  sanitaria alle attivita'
sportive o di accertamento, in conformita' alla legge, degli illeciti
previsti  dall'ordinamento  sportivo.  Il trattamento puo' riguardare
anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri
documenti  di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla
gestione  amministrativa  la  cui  utilizzazione sia necessaria per i
fini suindicati.
  Qualora  il  perseguimento  di tali fini richieda l'espletamento di
compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari
della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli
incaricati  del  trattamento  preposti  a  tali  compiti osservino le
stesse  regole  di  segretezza  alle quali sono sottoposti i medesimi
destinatari  della  presente  autorizzazione,  nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.
  1.2.   L'autorizzazione   e'   rilasciata,  altresi',  ai  seguenti
soggetti:
    a)   alle   persone   fisiche   o  giuridiche,  agli  enti,  alle
associazioni  e  agli  altri  organismi privati, per scopi di ricerca
scientifica,  anche  statistica, finalizzata alla tutela della salute
dell'interessato,  di  terzi  o  della collettivita' in campo medico,
biomedico  o  epidemiologico,  allorche'  si  debba intraprendere uno
studio  delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o
indagini  su  interventi  sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o
preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e
la  disponibilita' di dati solo anonimi su campioni della popolazione
non  permetta  alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi
occorre   acquisire  il  consenso  (fermo  restando  quanto  previsto
dall'art.  23,  comma  1,  ultimo  periodo, della legge n. 675/1996 e
dall'art.  5,  comma  1,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
282),  e  il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere
di  identificare  gli  interessati  anche  indirettamente,  salvo che
l'abbinamento   al  materiale  di  ricerca  dei  dati  identificativi
dell'interessato  sia temporaneo ed essenziale per il risultato della
ricerca,  e  sia  motivato, altresi', per iscritto. I risultati della
ricerca  non  possono  essere  diffusi se non in forma anonima. Resta
fermo   quanto  previsto  dai  decreti  legislativi  30 luglio  1999,
numeri 281  e  282  in  materia  di  ricerca scientifica e di ricerca
medica ed epidemiologica;
    b)   alle   organizzazioni   di   volontariato  o  assistenziali,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi   determinati  e  legittimi  previsti,  in  particolare,  nelle
rispettive norme statutarie;
    c) alle comunita' di recupero e di accoglienza, alle case di cura
e  di  riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per   perseguire   scopi   determinati   e   legittimi  previsti,  in
particolare, nelle rispettive norme statutarie;
    d)  agli  enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose
riconosciute,  ivi  comprese  le confessioni religiose e le comunita'
religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire  scopi  determinati  e  legittimi previsti, ove esistenti,
nelle  rispettive  norme  statutarie, salvo quanto previsto dall'art.
22, comma 1-bis, della legge n. 675/1996;
    e)  alle  persone  fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti,
alle  associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle
operazioni   indispensabili   per   adempiere   agli  obblighi  anche
precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato
di  beni,  di prestazioni o di servizi. Se il rapporto intercorre con
istituti   di   credito,   imprese  assicurative  o  riguarda  valori
mobiliari,   devono   considerarsi  indispensabili  i  soli  dati  ed
operazioni   necessari  per  fornire  specifici  prodotti  o  servizi
richiesti  dall'interessato.  Il  rapporto  puo'  riguardare anche la
fornitura  di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la
deambulazione;
    f)   alle   persone   fisiche   e  giuridiche,  agli  enti,  alle
associazioni  e  agli  altri  organismi  che  gestiscono  impianti  o
strutture   sportive,   limitatamente   ai  dati  e  alle  operazioni
indispensabili  per  accertare l'idoneita' fisica alla partecipazione
ad attivita' sportive o agonistiche;
    g)  alle  persone  fisiche  e  giuridiche  e  ad altri organismi,
limitatamente   ai  dati  dei  beneficiari  e  dei  donatori  e  alle
operazioni  indispensabili all'effettuazione di trapianti di organi e
tessuti, nonche' di donazioni di sangue.
  1.3.  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata, altresi', per il
trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, quando il trattamento sia necessario:
    a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art.
38  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del
codice   di  procedura  penale,  approvate  con  decreto  legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
    b)  per  far  valere  o difendere un diritto anche da parte di un
terzo  in  sede  giudiziaria,  nonche' in sede amministrativa o nelle
procedure  di  arbitrato  e  di conciliazione nei casi previsti dalle
leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti
collettivi,  sempreche'  il  diritto  sia  di  rango  pari  a  quello
dell'interessato,  e  i  dati  siano trattati esclusivamente per tali
finalita'  e  per  il  periodo  strettamente  necessario  per il loro
perseguimento.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento.
  Il   trattamento   puo'  avere  per  oggetto  i  dati  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto
1),  e  puo'  comprendere  le informazioni relative a stati di salute
pregressi.
  Devono  essere  considerati  sottoposti  all'ambito di applicazione
della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
    a)  le  informazioni  relative  ai  nascituri,  che devono essere
trattate  alla  stregua  dei  dati  personali in conformita' a quanto
previsto  dalla  citata  raccomandazione  N.R  (97)  5  del Consiglio
d'Europa;
    b)  i  dati  genetici,  limitatamente  alle  informazioni  e alle
operazioni  indispensabili  per  tutelare  l'incolumita'  fisica e la
salute  dell'interessato,  di  un  terzo o della collettivita', sulla
base  del  consenso  ai  sensi  degli articoli 22 e 23 della legge n.
675/1996.  In  mancanza  del  consenso,  se il trattamento e' volto a
tutelare  l'incolumita'  fisica  e  la  salute  di  un  terzo o della
collettivita',  il trattamento puo' essere iniziato o proseguito solo
previa  apposita  autorizzazione  del  Garante.  I  dati genetici non
possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c),
d),  e)  ed  f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10
della  legge  n.  675/1996  devono  porre  in particolare evidenza il
diritto   dell'interessato  di  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al
trattamento  dei  dati  genetici che lo riguardano. Fino alla data in
cui  sara'  efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei
dati  genetici  prevista  dall'art.  17,  comma  5,  del  decreto  n.
135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati genetici
trattati  per  fini  di  prevenzione,  di  diagnosi  o di terapia nei
confronti   dell'interessato,   ovvero   per   finalita'  di  ricerca
scientifica,  possono essere utilizzati unicamente per tali finalita'
o  per  consentire all'interessato di prendere una decisione libera e
informata,  ovvero  per finalita' probatorie in sede civile o penale,
in conformita' alla legge.
3) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli articoli 9, 15 e 17
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza
e  i  limiti  posti  ai trattamenti automatizzati volti a definire il
profilo  o la personalita' degli interessati, il trattamento dei dati
sensibili  deve  essere  effettuato unicamente con logiche e mediante
forme   di   organizzazione  dei  dati  strettamente  correlate  agli
obblighi, ai compiti o alle finalita' sopra elencati.
  Restano  inoltre  fermi  gli  obblighi  di  acquisire  il  consenso
dell'interessato  e  di  informarlo  in conformita' a quanto previsto
dagli  articoli  10,  22  e  23  della  legge  n.  675/1996.  Per  le
informazioni  relative  ai  nascituri,  il consenso e' prestato dalla
gestante.
4) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati,
per  un  periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli
obblighi  o  ai  compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le
finalita'   ivi   menzionate.  A  tal  fine  deve  essere  verificata
periodicamente  la  stretta  pertinenza  e  la non eccedenza dei dati
rispetto  al  rapporto,  alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
  Ai  sensi  dell'art.  23,  comma 4, della legge n. 675/1996, i dati
idonei  a  rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se
necessario  per  finalita' di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I  dati  idonei  a  rivelare  la  vita  sessuale non possono essere
diffusi,  salvo  il  caso  in  cui  la  diffusione riguardi dati resi
manifestamente  pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato
stesso  non  abbia manifestato successivamente la sua opposizione per
motivi legittimi.
  I  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute, esclusi i dati
genetici,   possono   essere   comunicati,  nei  limiti  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalita' di cui al punto
1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di
assistenza  sanitaria  integrativa, le aziende che svolgono attivita'
strettamente  correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla
fornitura  all'interessato  di beni, di prestazioni o di servizi, gli
istituti  di  credito  e  le imprese assicurative, le associazioni od
organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.
6) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro
accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente
autorizzazione,  relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del
consenso  comporti  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.
7) Norme finali.
  Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da
norme  di  legge  o  di regolamento che stabiliscono divieti o limiti
piu'  restrittivi  in  materia di trattamento di dati personali e, in
particolare:
    a)  dall'art.  5,  comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il
quale  prevede  che  la rilevazione statistica della infezione da HIV
deve   essere   effettuata   con   modalita'   che   non   consentano
l'identificazione della persona;
    b)  dall'art.  11  della  legge  22 maggio 1978, n. 194, il quale
dispone  che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio
nei  quali  e' effettuato un intervento di interruzione di gravidanza
devono  inviare  al  medico provinciale competente per territorio una
dichiarazione che non faccia menzione dell'identita' della donna;
    c)  dall'art.  734-bis  del  codice  penale,  il  quale  vieta la
divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
  Restano  altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che  vietano la
rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi   deontologici  previsti,  in  particolare,  dal  codice  di
deontologia  medica  adottato  il  3 ottobre  1998  dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
  Resta  ferma,  infine,  la  possibilita' di diffondere dati anonimi
anche  aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni
a   contenuto   scientifico   o   finalizzate   all'educazione,  alla
prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.
8) Efficacia temporale.
  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1o ottobre
2000, fino al 31 dicembre 2001.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 settembre 2000
                            Il presidente
                               Rodota'
                       Il segretario generale
                             Buttarelli
                             Il relatore
                              De Siervo