GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000 

Autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  sensibili  da parte degli
organismi  di  tipo associativo e delle fondazioni. (Provvedimento n.
3/2000).
(GU n.229 del 30-9-2000)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 22, comma 1, della citata legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a  rivelare  l'origine  razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche  o  di  altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti,   sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Visto  l'art.  22,  comma  3  e  comma 3-bis, della medesima legge,
rispettivamente  modificato  e  introdotto  dall'art.  5  del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  Considerato  che  i  soggetti privati e gli enti pubblici economici
possono  trattare  tali  dati  solo  previa  autorizzazione di questa
Autorita' e con il consenso scritto degli interessati;
  Considerato  che il Garante puo' rilasciare le autorizzazioni anche
d'ufficio,   nei   confronti   di   singoli   titolari   oppure,  con
provvedimenti  generali,  di  determinate  categorie di titolari o di
trattamenti  (art.  41,  comma 7, della legge n. 675/1996, modificato
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Vista  l'autorizzazione del Garante rilasciata il 29 settembre 1999
relativa  al  trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi
di  tipo  associativo  e  delle fondazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  il  2 ottobre  1999  e avente
efficacia fino al 30 settembre 2000;
  Visti   i  risultati  positivi  conseguiti  con  le  autorizzazioni
generali  rilasciate  negli  anni  precedenti, che sono risultate uno
strumento  idoneo  per  prescrivere  ed  uniformare  le  misure e gli
accorgimenti  a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti
e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero
penalizzati  dalla  necessaria  richiesta  di  singoli  provvedimenti
autorizzatori;
  Ritenuto,   pertanto,  opportuno  rilasciare  nuove  autorizzazioni
generali  anche  al  fine  di  proseguire  la  semplificazione  degli
adempimenti  che  la  legge  n. 675/1996 pone a carico di determinate
categorie   di   titolari,   nonche'   di   assicurare  una  migliore
funzionalita'   dell'ufficio   del   Garante   e  di  armonizzare  le
prescrizioni   da   impartire   con   le  autorizzazioni,  alla  luce
dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie siano
a  tempo  determinato,  in  conformita'  anche  a quanto previsto dal
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'ufficio  di  questa Autorita' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Ritenuta, tuttavia, la necessita' che anche le nuove autorizzazioni
prendano anch'esse in considerazione le finalita' dei trattamenti, le
categorie   di   dati,   di   interessati   e  di  destinatari  della
comunicazione e della diffusione, nonche' il periodo di conservazione
dei  dati  stessi,  in  quanto  la  disciplina  di  questi aspetti e'
prevista  dalla  legge  n.  675/1996  ai fini dell'applicazione delle
norme   sull'esonero   dall'obbligo   della   notificazione  e  sulla
notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
princi'pi  volti  a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,  nonche'  per  la  dignita'  delle  persone, specie per
quanto  riguarda  la  riservatezza e l'identita' personale, princi'pi
valutati  anche  sulla base delle raccomandazioni adottate in materia
dal Consiglio d'Europa;
  Considerato  che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili
e'  effettuato  da  enti  ed  organizzazioni di tipo associativo e da
fondazioni,  per  la  realizzazione  di scopi determinati e legittimi
individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo statuto o da un contratto
collettivo  e che e' pertanto necessario che tali trattamenti formino
oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7,
della legge n. 675/1996;
  Visto  l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto  dall'art.  15,  comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'ufficio  formulate  dal  segretario
generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
adottato  con  deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  162  del
13 luglio 2000;
  Relatore il prof. Ugo De Siervo;
                              Autorizza
il  trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della
legge  n.  675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed
altri  organismi  di  tipo  associativo,  alle  condizioni di seguito
indicate.
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  La presente autorizzazione e' rilasciata senza richiesta:
    a) alle  associazioni  anche  non  riconosciute,  ivi comprese le
confessioni religiose e le comunita' religiose, salvo quanto previsto
dall'art.  22,  comma 1-bis, come introdotto dall'art. 5, comma 1 del
decreto legislativo n. 135/1999, i partiti e i movimenti politici, le
associazioni   e   le   organizzazioni  sindacali,  i  patronati,  le
associazioni  di  categoria,  le  organizzazioni  assistenziali  o di
volontariato,  nonche'  le  federazioni  e confederazioni nelle quali
tali  soggetti  sono  riuniti  in  conformita',  ove  esistenti, allo
statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
    b) alle  fondazioni,  ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio
od  organismo  senza  scopo  di  lucro, dotati o meno di personalita'
giuridica,  ivi  comprese le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (Onlus);
    c) alle  cooperative sociali e alle societa' di mutuo soccorso di
cui,  rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile
1886, n. 3818.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  altresi' agli istituti scolastici
anche  di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati
idonei  a  rivelare  le  convinzioni  religiose  e  per le operazioni
strettamente  necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  per  il  perseguimento  di  scopi
determinati  e  legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo, dallo
statuto  o  dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare
per  il  perseguimento  di finalita' culturali, religiose, politiche,
sindacali,  sportive  o  agonistiche di tipo non professionistico, di
istruzione    anche    con   riguardo   alla   liberta'   di   scelta
dell'insegnamento  religioso,  di formazione, di ricerca scientifica,
di  patrocinio,  di  tutela  dell'ambiente  e  delle cose d'interesse
artistico  e  storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonche' di
beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.
  La  presente autorizzazione e' rilasciata, altresi', per far valere
o   difendere  un  diritto  anche  da  parte  di  un  terzo  in  sede
giudiziaria,  nonche'  in  sede  amministrativa  o nelle procedure di
arbitrato  e  di  conciliazione  nei  casi  previsti  dalla normativa
comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
sempreche'  il  diritto da far valere o difendere sia di rango pari a
quello  dell'interessato,  e i dati siano trattati esclusivamente per
tale  finalita'  e  per il periodo strettamente necessario per il suo
perseguimento.
  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata inoltre per l'esercizio
del  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi, nei limiti di
quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.
  Per  i  fini  predetti,  il  trattamento  dei  dati  sensibili puo'
riguardare  anche  la  tenuta  di  registri e scritture contabili, di
elenchi,  di  indirizzari  e  di  altri  documenti  necessari  per la
gestione  amministrativa  dell'associazione,  della  fondazione,  del
comitato  o  del  diverso  organismo, o per l'adempimento di obblighi
fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
  Qualora  i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di
persone  giuridiche  o  di  altri  organismi  con  scopo di lucro per
perseguire  le  predette  finalita',  ovvero  richiedano  ad  essi la
fornitura  di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione
e' rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche.
  I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), possono comunicare alle
persone  giuridiche  e agli organismi con scopo di lucro, titolari di
un   autonomo   trattamento,   i  soli  dati  sensibili  strettamente
indispensabili  per  le  attivita' di effettivo ausilio alle predette
finalita',   con   particolare  riferimento  alle  generalita'  degli
interessati  e  ad  indirizzari,  sulla  base  di un atto scritto che
individui con precisione le informazioni comunicate, le modalita' del
successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La
dichiarazione  scritta  di consenso degli interessati deve porre tale
circostanza  in  particolare  evidenza,  e  deve  recare  la  precisa
menzione  dei  titolari  del  trattamento  e  delle finalita' da essi
perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro,
oltre  a quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di
non  eccedenza dei dati, possono trattare i dati cosi' acquisiti solo
per  scopi  di  ausilio  alle  finalita'  predette,  ovvero per scopi
amministrativi e contabili.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
    a) agli  associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per
il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui al punto 1), ai relativi
familiari e conviventi;
    b) agli  aderenti,  ai  sostenitori  o sottoscrittori, nonche' ai
soggetti  che  presentano richiesta di ammissione o di adesione o che
hanno  contatti  regolari  con  l'associazione,  la  fondazione  o il
diverso organismo;
    c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
    d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attivita' o
dei  servizi  prestati  dall'associazione  o  dal  diverso organismo,
limitatamente  ai  soggetti  individuabili  in  base  allo  statuto o
all'atto costitutivo, ove esistenti;
    e) agli  studenti  iscritti  o  che  hanno  presentato domanda di
iscrizione  agli  istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di
minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potesta';
    f) ai   lavoratori   dipendenti   degli  associati  e  dei  soci,
limitatamente  ai  dati  idonei  a  rivelare  l'adesione a sindacati,
associazioni   od   organizzazioni   a  carattere  sindacale  e  alle
operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da
contratti collettivi anche aziendali.
3) Categorie di dati oggetto di trattamento.
  L'autorizzazione  non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di
salute  e  la  vita  sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione
generale n. 2/1999.
  Il  trattamento  puo' avere per oggetto gli altri dati sensibili di
cui  all'art.  22,  comma  1,  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675,
idonei  a  rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le convinzioni
religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere, le opinioni politiche,
l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
  Il   trattamento   puo'   riguardare   i   dati   e  le  operazioni
indispensabili  per  perseguire  le  finalita'  di cui al punto 1) o,
comunque,  per  adempiere  ad  obblighi  derivanti dalla legge, dalla
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi.
  A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  deve  essere
verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei
dati  rispetto  ai  predetti obblighi e finalita', in particolare per
quanto  riguarda  i  dati  che  rivelano  le  opinioni  e  le  intime
convinzioni.
4) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n.   318/1999,   concernenti  i  requisiti  dei  dati  personali,  la
sicurezza,  i  limiti  posti  ai  trattamenti  automatizzati  volti a
definire  il  profilo o la personalita' degli interessati, nonche' il
trasferimento  all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili
deve  essere  effettuato  unicamente  con logiche e mediante forme di
organizzazione  dei  dati strettamente correlate alle finalita', agli
scopi e agli obblighi di cui al punto 1).
  Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto
dell'interessato   e   di   informare   l'interessato   medesimo,  in
conformita'  a  quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n.
675/1996.
5) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera  e)  della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati  per  un  periodo  non  superiore  a quello necessario per
perseguire  le  finalita'  e gli scopi di cui ai punto 1), ovvero per
adempiere agli obblighi ivi menzionati.
  Le  verifiche  di  cui  al  punto  3)  devono  riguardare  anche la
pertinenza  e la non eccedenza dei dati rispetto all'attivita' svolta
dall'interessato  o  al  rapporto  che intercorre tra l'interessato e
l'associazione,  la  fondazione,  il comitato o il diverso organismo,
tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio
offerto  all'interessato  e  la  posizione  di  quest'ultimo rispetto
all'associazione,   alla   fondazione,   al  comitato  o  al  diverso
organismo.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati,  e  ove necessario
diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalita', agli scopi e
agli  obblighi  di  cui  al  punto  1)  e  tenendo  presenti le altre
prescrizioni sopraindicate.
7) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro
accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
8) Norme finali.
  Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da
norme  di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in
materia di trattamento di dati personali.
  Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e
in  particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile
1993,  n.  122,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993,  n.  205,  in  materia  di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.
9) Efficacia temporale.
  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1o ottobre
2000, fino al 31 dicembre 2001.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 settembre 2000
                            Il presidente
                               Rodota'
                       Il segretario generale
                             Buttarelli
                             Il relatore
                              De Siervo