GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000 

Autorizzazione  al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi
professionisti. (Provvedimento n. 4/2000).
(GU n.229 del 30-9-2000)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 22, comma 1, della citata legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a  rivelare  l'origine  razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche  o  di  altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti,   sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Visto  l'art.  22,  comma  3  e  comma 3-bis, della medesima legge,
rispettivamente  modificato  e  introdotto  dall'art.  5  del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  Considerato  che  i  soggetti privati e gli enti pubblici economici
possono  trattare  tali  dati  solo  previa  autorizzazione di questa
Autorita' e con il consenso scritto degli interessati;
  Considerato che il Garante puo' rilasciare le autorizzazioni, anche
d'ufficio,  nei  confronti  di  singoli titolari o, con provvedimenti
generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.
41, comma 7, legge n. 675/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Vista  l'autorizzazione  del  Garante adottata il 29 settembre 1999
relativa  al trattamento dei dati "sensibili" nei rapporti di lavoro,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana il
2 ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
  Visti   i  risultati  positivi  conseguiti  con  le  autorizzazioni
generali  rilasciate  negli  anni  precedenti, che sono risultate uno
strumento  idoneo  per  prescrivere  ed  uniformare  le  misure e gli
accorgimenti  a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti
e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero
penalizzati  dalla  necessaria  riechiesta  di  singoli provvedimenti
autorizzatori;
  Ritenuto,   pertanto,  opportuno  rilasciare  nuove  autorizzazioni
generali  anche  al  fine  di  proseguire  la  semplificazione  degli
adempimenti  che  la  legge  n. 675/1996 pone a carico di determinate
categorie   di   titolari,   nonche'   di   assicurare  una  migliore
funzionalita'   dell'ufficio   del   Garante   e  di  armonizzare  le
prescrizioni   da   impartire   con   le  autorizzazioni,  alla  luce
dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie siano
a tempo determinato, in conformita' a quanto previsto dal regolamento
concernente  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'ufficio  di
questa  Autorita' emanato con decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
  Ritenuta  la  necessita' che anche le nuove autorizzazioni prendano
in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati,
di   interessati   e  di  destinatari  della  comunicazione  e  della
diffusione,  nonche'  il periodo di conservazione dei dati stessi, in
quanto  la  disciplina  di  tali  aspetti  e' prevista dalla legge n.
675/1996   ai   fini   dell'applicazione   delle  norme  sull'esonero
dall'obbligo  della  notificazione e sulla notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
princi'pi  volti  a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,  nonche'  per  la  dignita'  delle  persone, specie per
quanto  riguarda  la  riservatezza e l'identita' personale, princi'pi
valutati  anche  sulla base delle raccomandazioni adottate in materia
dal Consiglio d'Europa;
  Considerato  che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili
e'  effettuato  da  liberi  professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali   per   l'espletamento   delle   rispettive   attivita'
professionali,  e  che  e'  pertanto  necessario che tali trattamenti
formino oggetto di una autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41,
comma 7, della legge n. 675/1996;
  Visto  l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto  dall'art.  15,  comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'ufficio  formulate  dal  segretario
generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
adottato  con  deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  162  del
13 luglio 2000;
  Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
                              Autorizza
i  liberi  professionisti  iscritti in albi o elenchi professionali a
trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n.
675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  anche senza richiesta, ai liberi
professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio
di  un'attivita' professionale in forma individuale o associata, o in
conformita'  alle  norme  di  attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge  7 agosto  1997,  n.  266, in tema di attivita' di assistenza e
consulenza.
  Sono  equiparati  ai  liberi professionisti i soggetti iscritti nei
corrispondenti  albi  o  elenchi  speciali  istituiti  anche ai sensi
dell'art.  34  del  regio  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e
successive  modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della
professione di avvocato.
  L'autorizzazione  e' rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari
che  collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232
del  codice  civile,  ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero
professionista,  qualora  tali soggetti siano titolari di un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
  Il  presente  provvedimento  non si applica al trattamento dei dati
sensibili effettuato:
    a)  dagli  esercenti  la professione sanitaria e dagli psicologi,
dal    personale   sanitario   infermieristico,   tecnico   e   della
riabilitazione,  ai  quali  si riferisce l'autorizzazione generale n.
2/2000;
    b) per   la   gestione   delle   prestazioni   di   lavoro  o  di
collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei
soggetti  sopraindicati,  alla  quale  si  riferisce l'autorizzazione
generale n. 1/2000;
    c) da  soggetti privati che svolgono attivita' investigative, dai
giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i  dati  sensibili  relativi  ai
clienti.
  I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove cio'
sia   strettamente  indispensabile  per  l'esecuzione  di  specifiche
prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati
e legittimi.
  In  ogni  caso,  i  dati  devono  essere pertinenti e non eccedenti
rispetto agli incarichi conferiti.
  Il  trattamento  dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita  sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata
autorizzazione generale n. 2/2000.
3) Finalita' del trattamento.
  Il  trattamento  dei  dati sensibili puo' essere effettuato ai soli
fini  dell'espletamento  di un incarico che rientri tra quelli che il
libero  professionista  puo'  eseguire in base al proprio ordinamento
professionale, e in particolare:
    a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza
ed  assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che
sono  parte  di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi
della  legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di
consulente del lavoro;
    b) per  far  valere  o  difendere un diritto anche da parte di un
terzo  in  sede  giudiziaria,  nonche' in sede amministrativa o nelle
procedure  di  arbitrato  e  di conciliazione nei casi previsti dalla
normativa  comunitaria,  dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti
collettivi;
    c) ai   fini   dello  svolgimento  da  parte  del  difensore  nel
procedimento  penale  delle  investigazioni  di cui all'art. 38 delle
norme  di attuazione del codice di procedura penale, anche a mezzo di
sostituti e di consulenti tecnici;
    d) per   l'esercizio   del   diritto   di  accesso  ai  documenti
amministrativi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito dalle leggi e dai
regolamenti in materia.
4) Modalita' di trattamento.
  Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente
con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
correlate all'incarico conferito dal cliente.
  Restano  fermi  gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n.   318/1999,   concernenti  i  requisiti  dei  dati  personali,  la
sicurezza,  i  limiti  posti  ai  trattamenti  automatizzati  volti a
definire  il  profilo o la personalita' degli interessati, nonche' il
trasferimento all'estero dei dati.
  Restano inoltre fermi gli obblighi:
    a) di informare l'interessato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3,
della  legge  n.  675/1996,  anche quando i dati sono raccolti presso
terzi;
    b) di acquisire il consenso scritto.
  Se  i  dati  sono  raccolti  per  l'esercizio di un diritto in sede
giudiziaria  o  per le indagini difensive (punto 3), lettere b) e c),
l'informativa  relativa  ai dati raccolti presso terzi, e il consenso
scritto,  sono  necessari  anche  in  riferimento  ai  dati  idonei a
rivelare  lo  stato di salute o la vita sessuale, solo se i dati sono
trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al
perseguimento  di tali finalita', oppure per altre finalita' con esse
non incompatibili.
  Le  informative  devono  permettere  all'interessato di comprendere
agevolmente   se   il   titolare   del   trattamento  e'  un  singolo
professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre
un'ipotesi di contitolarita' tra piu' liberi professionisti.
  Resta  ferma  la  facolta'  del  libero professionista di designare
quali  responsabili  o  incaricati  del  trattamento i sostituti, gli
ausiliari,   i   tirocinanti   e   i   praticanti  presso  il  libero
professionista,  i  quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli
dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
  Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati
del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.
5) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera  e)  della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati,   per  il  periodo  di  tempo  previsto  dalla  normativa
comunitaria,  da  leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo
non  superiore  a  quello  strettamente necessario per adempiere agli
incarichi conferiti.
  A  tal  fine  deve essere verificata la stretta pertinenza e la non
eccedenza dei dati rispetto agli incarichi.
  I  dati  acquisiti  in  occasione  di  precedenti incarichi possono
essere  mantenuti se pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi
incarichi.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati  e  ove  necessario
diffusi,  a  soggetti  pubblici  o  privati,  nei limiti strettamente
pertinenti  all'espletamento  dell'incarico conferito e nel rispetto,
in ogni caso, del segreto professionale.
  I  dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi
solo  se  necessario  per  finalita'  di  prevenzione, accertamento o
repressione  dei  reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996).
  I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
7) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro
accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
8) Norme finali.
  Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da
norme  di  legge  o  da regolamenti che stabiliscono divieti o limiti
piu'  restrittivi  in  materia di trattamento di dati personali e, in
particolare  dalle  leggi  20 maggio 1970, n. 300 e 5 giugno 1990, n.
135, nonche' dalle norme volte a prevenire discriminazioni.
  Restano  fermi,  altresi',  gli  obblighi  di  legge che vietano la
rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi  deontologici  o  di  buona  condotta  relativi alle singole
figure professionali.
9) Efficacia temporale.
  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1o ottobre
2000, fino al 31 dicembre 2001.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 settembre 2000
                            Il presidente
                               Rodota'
                       Il segretario generale
                             Buttarelli
                             Il relatore
                             Santaniello