AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 25 settembre 2000 

Incentivo per la progettazione ex art. 18, legge 11 febbraio 1994, n.
109,  e  successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n.
43/2000).
(GU n.230 del 2-10-2000)

                            IL CONSIGLIO

  Sulla  base  di  una  ricognizione  dei  quesiti pervenuti a questa
Autorita' in ordine all'interpretazione ed all'applicazione di quanto
disposto  dall'art.  18  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e
successive modificazioni, si formulano le seguenti considerazioni.
1) Soggetti destinatari dell'incentivo.
  La  prima  problematica  attiene  all'individuazione  dei  soggetti
destinatari   dell'incentivo   alla   progettazione  e  concerne,  in
particolare,  quattro  aspetti: la possibilita' di considerare tali i
tecnici   abilitati   o   non  all'esercizio  della  professione;  la
possibilita'   di  intendere  per  "incaricato  del  collaudo"  anche
l'incaricato del collaudo statico; il riconoscimento del diritto alla
quota  di  incentivo spettante al responsabile del procedimento anche
nel  l'ipotesi  di  progettazione  esterna ed, infine, l'inclusione o
meno  del coordinatore per la sicurezza, designato ai sensi dell'art.
3,  comma  4  del  decreto  legislativo  n.  494/1996,  e  successive
modificazioni, tra i beneficiari dell'incentivo.
  Per   quanto   riguarda  il  primo  aspetto,  l'incentivo  previsto
dall'art. 18, costituito da una somma non superiore all'1,5 per cento
dell'importo  posto  a  base  di  gara di un'opera o di un lavoro, va
ripartito tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati
della  redazione  del  progetto,  del  piano  della  sicurezza, della
direzione  dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori,
sulla   base   di  un  regolamento  che  la  singola  amministrazione
aggiudicatrice e' tenuta ad adottare e nel quale i criteri da seguire
per  la ripartizione delle somme tengono conto "delle responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere".
  Al  riguardo,  rispetto  alla  precedente  versione  della legge n.
109/1994,  si  e'  avuto  un ampliamento dell'ambito dei benefici dal
punto di vista soggettivo.
  Al fine d'individuare i soggetti cui corrispondere l'incentivo alla
progettazione,  occorre  far riferimento alle condizioni previste nel
comma   2   dell'art.  17  della  legge  n.  109/1994,  e  successive
modificazioni,  secondo  cui  i progetti redatti dagli uffici tecnici
delle   stazioni   appaltanti   sono   firmati  da  dipendenti  delle
amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione. I tecnici
diplomati,  in  assenza  di abilitazione, possono firmare i progetti,
nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  da almeno cinque
anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge n. 415/1998 e
risultino  inquadrati  in un profilo professionale tecnico ed abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
  Pertanto,  laddove  ricorrano,  per  i  tecnici  non  abilitati, le
suddette  condizioni,  nulla  osta alla possibilita' di far rientrare
anche  questi  soggetti  tra  quelli  beneficiari  degli incentivi in
questione, in quanto autori della redazione di progetti.
  Per  quanto riguarda il secondo aspetto, l'art. 188 del regolamento
di  attuazione  della  legge  quadro  in  materia di lavori pubblici,
adottato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999,
reca  disposizioni  circa  la  nomina  del collaudatore e prevede, al
comma 1,   l'attribuzione,   da   parte  della  stazione  appaltante,
dell'incarico  del  collaudo  a "soggetti di specifica qualificazione
professionale   commisurata   alla   tipologia   e   categoria  degli
interventi, alla loro complessita' ed al relativo importo".
  Inoltre,  lo  stesso  articolo,  al  comma  5, dispone, nel caso di
lavori   che   richiedono   l'apporto  di  diverse  professionalita',
l'affidamento del collaudo ad una commissione composta di tre membri.
  Il comma successivo, infine, prevede che "per i lavori comprendenti
strutture,   al  soggetto  incaricato  del  collaudo  o  ad  uno  dei
componenti  della  commissione  di  collaudo  e'  affidato  anche  il
collaudo statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti
dalla  legge.  Per  i  lavori  eseguiti  in  zone  classificate  come
sismiche,  il  collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle
norme sismiche".
  Pertanto,  per  "incaricato  del  collaudo", ai sensi dell'art. 18,
comma  1,  della  legge n. 109/1994, e successive modificazioni, deve
intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o
certificato  di  regolare  esecuzione,  bensi' anche l'incaricato del
collaudo  statico,  il  quale, peraltro, coincide con il primo oppure
con uno dei tre membri della suddetta commissione.
  Per   quanto   concerne  il  terzo  aspetto,  il  responsabile  del
procedimento,  il  coordinatore  unico  e relativi collaboratori sono
stati  ricompresi  tra  i soggetti aventi diritto alla corresponsione
dell'incentivo,   in  seguito  alle  modifiche  all'originario  testo
dell'art.  18  della legge quadro apportate con la legge n. 216/1995.
Occorre  quindi distinguere il periodo intercorrente tra l'entrata in
vigore di questa legge e l'entrata in vigore della legge n. 144/1999.
Per il primo periodo, nel caso di progettazione affidata all'esterno,
l'inciso   riportato   nella  norma  "qualora  essi  abbiano  redatto
direttamente  i  progetti  o  i piani" si riferisce esclusivamente al
personale  degli  uffici  tecnici  e  non  anche  al responsabile del
procedimento ed al coordinatore unico e relativi collaboratori.
  L'ulteriore  modifica apportata dalla legge n. 144/1999, oltre alla
abrogazione   del   riferimento   al  coordinatore  unico,  ribadisce
l'intento  del  legislatore  di  prevedere  in ogni caso a favore del
responsabile  del  procedimento  e  dei suoi collaboratori il diritto
alla  corresponsione  dell'incentivo,  aggiungendo  espressamente  la
previsione  che,  nel  caso  di  progettazione  esterna, le quote del
compenso  altrimenti  spettante  al  personale  degli  uffici tecnici
costituiranno economie.
  Pertanto,  nel  periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della
legge  n.  216/1995  e  l'entrata  in vigore della legge n. 144/1999,
appare legittima la corresponsione della quota parte di incentivo per
gli   incarichi   sia   di   responsabile  del  procedimento  sia  di
coordinatore  unico,  anche  nel  caso  di  progettazione  affidata a
professionisti esterni.
  Successivamente  all'entrata  in  vigore  della  legge n. 144/1999,
invece,  solo  il responsabile del procedimento ha diritto alla quota
di incentivo nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna.
  Non  e' possibile, invece, ricomprendere tra i soggetti destinatari
dell'incentivo  in  esame  il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione  dei  lavori,  designato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del
decreto  legislativo  n.  494/1996  cosi' come modificato dal decreto
legislativo  n.  528/1999.  Si  premette  che tale figura esula dalla
previsione  legislativa,  che  si riferisce espressamente soltanto al
tecnico  incaricato della redazione del piano della sicurezza, vale a
dire al coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione,
ex  art.  4  del  decreto  legislativo  sopra citato. Siccome in base
all'art.  127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
al   direttore   dei  lavori  sono  affidate  anche  le  funzioni  di
coordinatore  per la sicurezza, l'indicazione della legge "incaricato
della  direzione  dei  lavori"  deve  intendersi  nel  senso  che  si
comprendono entrambe dette attribuzioni. Ne segue che nel regolamento
che  ripartisce  l'incentivo  bisognera' tener conto di questa doppia
attribuzione, come si dovra' prevedere la quota di incentivo a favore
del direttore operativo ove nominato per queste funzioni.
          2) Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 18.
  La  seconda  problematica  attiene, invece, all'ambito oggettivo di
applicazione  dell'art.  18, riferendosi ad una molteplicita' di casi
che possono dar diritto all'erogazione dell'incentivo.
  In  primo  luogo,  si  pone  la  questione  dell'applicabilita' del
compenso  a  favore  dei  tecnici  incaricati della progettazione e/o
della  direzione  lavori in caso di perizie di variante e suppletive,
ex  art.  25,  comma  1  della  legge  quadro,  qualora  si  sia resa
necessaria la riprogettazione delle opere. In presenza di prestazioni
che,  di  fatto, comportano un'attivita' di progettazione l'incentivo
va riconosciuto, ma sull'importo ovviamente della perizia di variante
e suppletiva.
  In secondo luogo, si pone invece la questione della sussistenza del
diritto  ai  compensi  in  caso di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria  che  non  comportino  la  predisposizione di elaborati
progettuali,  quali  per esempio i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria  fatti  eseguire  su semplice richiesta di preventivo e
con  determina  di  assegnazione  e  impegno  di  spesa  adottata dal
responsabile  del  servizio.  In  tal  caso,  l'assenza  di qualsiasi
elaborato  progettuale  contrasterebbe  con  il principio che collega
necessariamente   il   diritto  agli  incentivi  all'espletamento  di
un'attivita' di progettazione.
  Da ultimo, si fa riferimento al comma 2 dell'art. 18 della legge n.
109/1994  e  successive  modificazioni,  cosi'  come modificato dalla
legge  n. 144/1999, il quale prevede l'incentivo per i dipendenti che
redigono un atto di pianificazione.
  La  dizione  utilizzata  dal  legislatore  "atto  di pianificazione
comunque  denominato" fa ritenere che in esso possano ricomprendersi,
oltre  che i vari tipi di atti di pianificazione, anche quegli atti a
contenuto  normativo,  quali  per  esempio i regolamenti edilizi, che
accedono   alla   pianificazione,  purche'  completi  e  idonei  alla
successiva approvazione da parte degli organi competenti.
3) Criteri  e modalita' di costituzione, accantonamento, ripartizione
               e liquidazione del fondo incentivante.
  L'ultima  problematica  emersa  inerisce a tre aspetti strettamente
legati alle modalita' di costituzione, accantonamento, ripartizione e
liquidazione dell'incentivo.
  Mentre  sulla  questione  relativa  agli  "oneri  riflessi" (IRAP e
contributi   previdenziali)  la  soluzione  e'  stata  deferita  alle
amministrazioni  statali competenti, qualora nel quadro economico non
sia  stato  previsto  il  dovuto  accantonamento,  la  presenza di un
regolamento   interno,   adottato   dalla   singola   amministrazione
aggiudicatrice  e  disciplinante la ripartizione della percentuale di
incentivo,  rende  l'accantonamento,  anche se tardivo, conforme alla
disciplina  vigente  ed attuabile mediante l'approvazione di un nuovo
quadro economico.
    Roma, 25 settembre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito