MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  S.p.a.  La  Rinascente  -  Magazzino  UPIM, unita' di Crotone.
(Decreto n. 28763).
(GU n.233 del 5-10-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608  che  individua  in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Viste  le  istanze presentate dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  UPIM,  unita'  di  Crotone, inoltrate presso la competente
direzione  regionale  del lavoro e della massima occupazione, come da
protocollo dello stesso, in data 10 dicembre 1997 e che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali dei lavoratori in data 10 novembre 1997, ed
integrato  con  verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo
di  ventiquattro  mesi  decorrente dal 17 novembre 1997 una riduzione
dell'orario  di  lavoro  previsto dal contratto nazionale del settore
commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A)   E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  17 novembre  1997  al
16 novembre  1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, della legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti dalla societa' La
Rinascente  S.p.a.  -  magazzino  UPIM, con sede in Milano, unita' di
Crotone,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 576 ore di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 20 unita'.
  B)   E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  17 novembre  1997  al
16 novembre  1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori,  occupati  a tempo parziale, dipendenti dalla societa' La
Rinascente  S.p.a.  -  Magazzino  UPIM, con sede in Milano, unita' di
Crotone,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 345 ore, articolate su settimane
intere   di   sospensione   e   su   singole   giornate   lavorative,
riproporzionata  in  base  all'effettiva articolazione dell'orario di
lavoro  individuale,  nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su
un organico di 20 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
societa'  La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  UPIM,  il particolare
beneficio  previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996,  n.  608,  nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto
conto  dei  criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi