N. 573 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2000

Ordinanza  emessa  l'11 maggio 2000 dal g.i.p. presso il tribunale di
Forli' nel procedimento penale a carico di Ballerini Cristian

Processo  penale  - Procedimento per decreto - Ammissibilita' di tale
rito  per  i  reati  perseguibili  a querela a seguito della legge 16
dicembre  1999,  n. 479 - Condizione - Mancata opposizione, nell'atto
di  querela,  alla  definizione del procedimento con decreto penale -
Possibilita'  di  procedere  con  decreto  penale  in caso di querela
presentata  prima  della  pubblicazione della legge n. 479 del 1999 e
non   contenente   (in  quanto  non  prevista)  la  dichiarazione  di
opposizione   -   Difetto   di  disciplina  transitoria  -  Deteriore
trattamento   per   chi   abbia   presentato   querela   prima  della
pubblicazione della nuova normativa - Lesione del diritto di difesa.
- Cod.  proc.  pen., art. 459, come novellato dalla legge 16 dicembre
  1999, n. 479.
- Costituzione,  artt. 3  e  24.  In  subordine:  Processo  penale  -
  Procedimento  per decreto - Ammissibilita' di tale rito per i reati
  perseguibili  a  querela  a  seguito  della legge 16 dicembre 1999,
  n. 479  -  Ipotesi  di  querela  proposta prima della pubblicazione
  della  legge  n. 479  del  1999  -  Obbligo  a  carico del pubblico
  ministero  di  interpellare il querelante sulla volonta' di opporsi
  alla  definizione  del  procedimento  con  decreto penale - Mancata
  previsione - Deteriore trattamento per chi abbia presentato querela
  prima  della  pubblicazione  della  nuova  normativa  - Lesione del
  diritto di difesa.
- Cod.  proc.  pen., art. 459, come novellato dalla legge 16 dicembre
  1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.42 del 11-10-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Letta la richiesta di decreto penale;
                            O s s e r v a
    Amadio  Graziano ha presentato in data 22 giugno 1999 querela per
  il  delitto  di  cui  all'art. 594  c.p. nei confronti di Ballerini
  Cristian;
    Questo   giudice,   di  fronte  alla  richiesta  del  p.m.  e  in
  considerazione  degli elementi contenuti nel fascicolo processuale,
  dovrebbe  emettere  decreto  penale,  accogliendo  la richiesta del
  p.m.;
    Come  e'  noto,  all'epoca,  per  il delitto in questione non era
  prevista  la  possibilita'  di definire il procedimento con decreto
  penale, trattandosi di illecito perseguibile a querela; nelle more,
  la  legge  479/1999 ha modificato l'articolo 459 c.p.p., prevedendo
  la possibilita' di definire il procedimento con decreto anche per i
  reati  procedibili  a querela; cio' ha consentito qualora ricorrano
  due   condizioni:   valida  presentazione  della  querela;  mancata
  opposizione  del  querelante  a  che  il  p.m.  richieda il decreto
  penale;
    La  ratio  di  tale  disciplina  appare  evidente;  da un lato il
  legislatore   intende   facilitare  la  definizione  rapida,  senza
  contraddittorio,   anche  di  procedimenti  relativi  a  fatti  non
  particolarmente gravi (allettando l'imputato con la promessa di una
  sostanziale "irrilevanza" della condanna, che si estingue in cinque
  o  due  anni e non fa stato in alcun procedimento), che prima erano
  esclusi   da   tale   possibilita';  dall'altro,  in  un'ottica  di
  bilanciamento  dei  contrapposti  interessi,  consente alla persona
  offesa di impedire, sia pure solo con dichiarazione contenuta nella
  querela,  a  tale  definizione che potrebbe pregiudicare, o rendere
  piu' difficile, l'attuazione dei propri diritti;
    Nel caso di specie, tuttavia, e negli altri analoghi, per i quali
  la  querela  sia  stata  presentata  prima  del  2  gennaio 2000, o
  comunque prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
  della  legge  n. 479  del  16  dicembre  1999, il querelante non ha
  aggiunto  (ne'  avrebbe  potuto  aggiungere)  la  dichiarazione  di
  opposizione  di  cui  sopra,  semplicemente perche' la legge non la
  prevedeva;  anzi,  egli  era  certo che il procedimento non potesse
  definirsi  con  decreto  penale, rito percorribile, all'epoca, solo
  per i reati procedibili d'ufficio;
    Ne'  la legge 479/1999 ha previsto una disciplina transitoria, ad
  esempio  con  quella  sorta  di  "interpello"  previsto dalla legge
  205/1999, art. 19, per i delitti divenuti procedibili a querela; si
  sarebbe  cioe'  potuto  prevedere  che  il  p.m., prima di emettere
  richiesta per decreto penale, interpellasse la persona offesa circa
  la sua volonta' di opporsi alla definizione con decreto penale;
    Cio' non e' avvenuto, sicche' la richiesta di decreto penale oggi
  presentata  risulta  corretta, poiche' l'art. 459 c.p.p. la prevede
  espressamente;  tuttavia pare a questo giudice che tale trattamento
  leda  il  principio di uguaglianza, perche' consente di definire il
  procedimento  penale in un modo che, per la persona offesa, risulta
  deteriore;  e  cio'  solo  per  il  mancato coordinamento delle due
  discipline, vigenti prima e dopo il 2 gennaio 2000; in sostanza chi
  abbia  presentato querela prima della vigenza della legge citata, o
  comunque prima della pubblicazione, che rendeva manifesta la futura
  disciplina, applicabile alla fattispecie, si trova in una posizione
  diversa  rispetto  a  chi  abbia  presentato  la querela dopo; solo
  quest'ultimo potendo opporsi alla defmizione con decreto penale del
  processo,  mentre  al primo non e' riconosciuta neppure la facolta'
  di scegliere se opporsi o non opporsi;
    In  altre  parole  la  vittima  del  reato procedibile d'ufficio,
  qualora  la  querela  sia stata presentata prima di una certa data,
  gode  di un trattamento deteriore rispetto alla vittima di un reato
  egualmente  procedibile d'ufficio per il quale la querela sia stata
  presentata  dopo  tale data; e cio' nonostante le due situazioni di
  fatto  siano  le medesime (identico reato, identico danno, nonche',
  addirittura,  possibile  coincidenza  dell'epoca di commissione del
  reato,  considerando  il  termine  di  tre  mesi  previsto  per  la
  presentazione della querela);
    Cio'   sia   per  gli  interessi  civili  che  per  quelli,  piu'
  direttamente coinvolgenti la persona, "penali"; infatti la condanna
  scaturente   da   un   decreto,   come  accennato  sopra,  comporta
  l'estinzione  nel  termine di cinque anni e non puo' essere posta a
  base  di un giudizio civile, come invece accadrebbe per la condanna
  maturata   a   seguito   di   dibattimento;  ne'  vale  opporre  la
  possibilita',  in  caso di instaurazione del giudizio ordinario, di
  concluderlo  con  applicazione  della  pena (con effetti analoghi a
  quelli del decreto penale non opposto), in considerazione del fatto
  che,  comunque,  in  tale  caso la persona offesa e' presente, puo'
  esercitare  il diritto al contradditorio costituendosi parte civile
  e  ottenere  il  ristoro  delle  spese  di  costituzione  e difesa,
  sostenute anche ante causam;
    Non  e'  solo l'imputato, nel caso di specie, a non esercitare il
  diritto  al  contraddittorio,  ma  anche la persona offesa, che non
  puo'  interloquire  in alcun modo, a differenza che per il giudizio
  ordinario,  ove  viene  citata  ai  sensi  dell'art. 552.3  c.p.p.;
  peraltro  mentre  per l'imputato si tratta di una libera scelta, la
  persona offesa neppure viene a conoscenza del decreto penale;
    Tale  disparita'  di  trattamento  di  situazioni  formalmente  e
  comunque  sostanzialmente  identiche,  si  pone in contrasto con la
  previsione dell'art. 3 della Carta costituzionale;
    Ritiene poi il giudice che pure l'art. 24 della Carta, che tutela
  il  diritto  di  difesa  (anche  della persona offesa), subisca una
  violazione  per  le  medesime  considerazioni sopra esposte; e' ben
  vero che la persona offesa conserva il diritto a far valere in sede
  civile  le  proprie pretese; tuttavia, come si e' detto sopra, alla
  stessa  e' precluso ogni intervento in sede penale, rito nel quale,
  oggettivamente,   la   persona  offesa  potrebbe  piu'  prontamente
  esercitare e far valere i propri diritti;
    Pare  quindi  a  questo  giudice  che  l'art. 459 c.p.p., laddove
  consente  di  procedere con decreto penale anche in caso di querela
  presentata  prima della pubblicazione della legge 479/1999 (infatti
  l'opposizione non avrebbe comunque potuto essere presentata dopo la
  querela, essendo prevista, anche ora, solo quella contestuale), sia
  contrario  ai principi costituzionali; al contrario l'esclusione di
  tale  possibilita' sarebbe conforme ai predetti principi; e' appena
  il caso di precisare che ci si riferisce alla data di pubblicazione
  della  legge perche' da tale data il querelante poteva conoscere la
  propria disciplina e aggiungere alla propria querela, se non ancora
  presentata,  l'opposizione  in questione, pur in difetto di vigenza
  della legge;
    In  via subordinata, qualora la Corte ritenesse non meritevole di
  accoglimento  l'invocata pronuncia additiva, ritiene questo giudice
  di  potere  sollecitare,  per  gli  stessi  motivi, altra pronuncia
  additiva,   che   consenta  ai  querelanti,  per  le  sole  querele
  presentate  nell'epoca  di  cui sopra, di manifestare entro termine
  congruo  e  previo  interpello,  l'opposizione alla definizione del
  processo  con  decreto  penale,  cosi'  ponendo  i  predetti  nella
  medesima  situazione  di  chi  abbia  presentato la querela dopo la
  pubblicazione  della  legge,  soggetti  questi  ultimi che potevano
  esercitare  la  facolta' di scelta se opporsi o no alla definizione
  con decreto penale;
    Sulla rilevanza nel presente giudizio, premesso che in assenza di
  questioni  di  legittimita'  costituzionale andrebbe emesso decreto
  penale,  pare  a  questo giudice che l'accoglimento della questione
  "principale"  importerebbe  il  rigetto  dell'istanza del p.m. e la
  restituzione  degli  atti, trattandosi di reato per il quale non e'
  prevista  la  possibilita' di richiedere il decreto penale; in caso
  di  accoglimento della subordinata, parimenti, la richiesta sarebbe
  rigettata  e gli atti andrebbero restituiti al p.m. per il predetto
  "interpello";
                              P. Q. M.
    Visti gli articoli 23, legge n. 87/1953, 3 e 24 Cost., 459 c.p.p.
  dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante nel presente
  giudizio    la    questione   sulla   legittimita'   costituzionale
  dell'art. 459 c.p.p. come novellato dalla legge n. 479/1999 laddove
  consente  al  pubblico  ministero  di  richiedere  e  al giudice di
  emettere decreto penale di condanna per reati procedibili a querela
  laddove  la  querela  sia  stata proposta prima della pubblicazione
  della  predetta  legge  n. 479/1999 e non contenga opposizione alla
  definizione  del  procedimento  con  decreto  penale.  In subordine
  solleva   nei   medesimi   termini   questione  sulla  legittimita'
  costituzionale  dell'art. 459  c.p.p.  come  novellato  dalla legge
  n. 479/1999  laddove  non impone al p.m., qualora intenda procedere
  con   richiesta   di   decreto   penale,   l'obbligo,  in  caso  di
  presentazione  di  querela  nei  modi  e  termini  di cui sopra, di
  interpellare la persona offesa querelante sulla volonta' di opporsi
  alla definizione del procedimento con decreto penale.
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
  atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  la  notifica  della  presente ordinanza a p.m., imputato,
  persona  offesa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, ai
  Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Forli', addi' 11 maggio 2000.
                          Il giudice: Celli
00C1038