N. 579 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2000

Ordinanza  emessa  il  18  aprile 2000 dal tribunale di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Rollandi Roberta ed altri

Processo  penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di
persona  imputata in procedimento connesso - Esercizio della facolta'
di  non  rispondere  -  Dichiarazioni  rese  nel corso delle indagini
preliminari   su   fatti   implicanti   responsabilita'  di  altri  -
Utilizzabilita',  in  mancanza di accordo delle parti - Contrasto con
il  principio  del  contraddittorio  nella  formazione  della prova -
Insussistenza  di  ipotesi  in  cui e' consentita la formazione della
prova al di fuori del contraddittorio.
- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione,  art.  111,  quarto  e  quinto comma (come modificato
  dalla legge 23 novembre 1999, n. 2).
(GU n.43 del 18-10-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    All'udienza  del  18 aprile 2000, pronuncia la seguente ordinanza
  nel  procedimento  n. 61/97/16  contro  Roberta  Rollandi, Giuseppe
  Caputi,  Giovanni  Ferrari  e  Cristian  Cidale, imputati dei reati
  ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia del
  13 marzo 1996;
    Premesso che:
        all'odierna   udienza   i   difensori  degli  imputati  hanno
  sollevato  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.
  513,  comma  2,  c.p.p.,  con riferimento all'art. 111 Cost., nella
  parte  in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta,
  in  tutto  o  in  parte,  di  rispondere  sui  fatti concernenti la
  responsabilita'   di   altri   imputati,  gia'  oggetto  delle  sue
  precedenti  dichiarazioni,  in mancanza di accordo delle parti alla
  lettura,   si   applichi  l'art. 500,  commi  2-bis  e  4,  c.p.p.,
  indipendentemente   dal   verificarsi  di  uno  dei  casi  previsti
  dall'art. 111, quinto comma, Cost.;
        il p.m. non si e' opposto;

                            O s s e r v a

    La  questione  sollevata  dalla  difesa e' rilevante nel presente
  giudizio,   posto   che  non  e'  possibile  definirlo  senza  aver
  previamente stabilito se il p.m. possa, non sussistendo il consenso
  delle  parti, contestare a Polledri Massimiliano, persona esaminata
  ex  art.  210,  c.p.p.,  e  che si e' avvalsa della facolta' di non
  rispondere    alle    domande,    il    contenuto    del    verbale
  dell'interrogatorio  reso  il  30  marzo 1995 al p.m. del tribunale
  della Spezia, nel quale aveva reso dichiarazioni attinenti ai fatti
  per cui si procede.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 578/2000).
00C1044