N. 591 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  17  marzo  2000  dal tribunale di Grosseto nel
procedimento penale a carico di Campanile Antonio ed altri

Processo   penale   -  Dibattimento  -  Acquisizione  delle  prove  -
Procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore della legge 25
febbraio  2000,  n. 35,  di  conversione  del decreto-legge 7 gennaio
2000,  n. 2  -  Utilizzabilita'  delle  dichiarazioni rese, nel corso
delle  indagini  preliminari,  da imputati in procedimento connesso -
Irragionevole  disparita' di trattamento tra imputati in base al mero
elemento temporale - Lesione del diritto di difesa.
- D.L.  7  gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato dalla
  legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione,  artt.  3  e  24.  Processo  penale  - Dibattimento -
  Acquisizione  delle  prove  -  Procedimenti  in  corso alla data di
  entrata   in  vigore  della  legge  25  febbraio  2000,  n. 35,  di
  conversione  del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Dichiarazioni
  rese   nel   corso   delle  indagini  preliminari  da  imputati  in
  procedimento   connesso   -   Limitazione  della  valutazione  alle
  dichiarazioni  gia'  acquisite  al  fascicolo per il dibattimento -
  Disparita'  di  trattamento  tra  imputati - Lesione del diritto di
  difesa.
- D.L.  7  gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato dalla
  legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione,  artt.  3  e  24.  Processo  penale  - Dibattimento -
  Acquisizione   delle   prove   -   Esame  di  persona  imputata  in
  procedimento  connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere
  -  Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti
  implicanti  responsabilita' di altri - Utilizzabilita', in mancanza
  di   accordo   delle   parti  -  Contrasto  con  il  principio  del
  contraddittorio nella formazione della prova.
- Cod. proc. pen., art. 513.
- Costituzione, art. 111.
(GU n.43 del 18-10-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Pronunziando  nel procedimento n. 64/1997 r.dib. nei confronti di
  Campanile  Antonio  piu'  23,  sulle richieste avanzate dalle parti
  all'udienza del 10 marzo 2000, osserva quanto segue.

                              F a t t o

    1.  -  La  difesa degli imputati Pellegrini e Falciani ha chiesto
  l'espunzione  dal  fascicolo  del  dibattimento delle dichiarazioni
  rese  in  sede  di  indagine  preliminare  dagli  imputati di reato
  connesso Masotti, Bianchi e Vichi, acquisite in dipendenza del loro
  esercizio  -  in  sede  di  testimonianza  -  della facolta' di non
  rispondere   ed   in  conseguenza  delle  successive  contestazioni
  effettuate dal pubblico ministero.
    Motivando  la richiesta, il difensore invoca l'applicazione della
  legge  n. 35  del 25 febbraio 2000, che ha convertito il d.-l. n. 2
  del  7 gennaio 2000 - recante disposizioni urgenti per l'attuazione
  dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - ove
  si  statuisce  che,  ferma  l'applicazione  in tutti i processi dei
  principi  del  c.d.  "giusto processo" di cui al novellato art. 111
  della  Costituzione,  per  quanto  concerne i processi in corso, le
  dichiarazioni  rese  da  chi  si  e'  sempre  sottratto liberamente
  all'interrogatorio  dell'imputato  o  del  suo  difensore, "se gia'
  acquisite  al  fascicolo del dibattimento", possono essere valutate
  purche'   suffragate   da   alti   riscontri  probatori  altrimenti
  acquisiti.
    Sostiene  la difesa che gli emendamenti introdotti dalla legge di
  conversione   al   decreto-legge   hanno   carattere   modificativo
  (piuttosto  che  innovativo) dell'impianto normativo del decreto, e
  pertanto  essi  esplicano  efficacia  ex  tunc  - a decorrere cioe'
  dall'entrata   in   vigore   del  decreto  medesimo  -  sicche'  le
  dichiarazioni   rese   dai  sunnominati  imputati  in  procedimento
  connesso,   ancorche'   all'epoca   legittimamente   acquisite   in
  conformita'   all'allora  vigente  disciplina  processuale  (quella
  dettata   dal   d.-l.   n. 2/2000),   non   potendo   oggi  trovare
  utilizzazione  ai  fini  della  decisione  alla  luce  della  nuova
  formulazione,   devono   essere   estromesse   dal   fascicolo  del
  dibattimento per sopravvenuta inutilizzabilita'.
    2.   -  Il  pubblico  ministero  si  e'  opposto  alla  richiesta
  difensiva,   sostenendo  che  il  tenore  complessivo  della  nuova
  normativa  (legge n. 35/2000) induce a ritenere che gli emendamenti
  ivi  arrecati  alla  originaria  formulazione  del  d.-l. n. 2/2000
  abbiano   carattere  innovativo,  sicche'  non  possono  che  avere
  efficacia  ex  nunc,  ovvero  dalla  entrata  in vigore della legge
  medesima;  pertanto  le dichiarazioni gia' acquisite in conformita'
  della  disciplina  d'urgenza  devono  permanere  nel  fascicolo del
  dibattimento  in  quanto  legittimamente utilizzabili ai fini della
  decisione.
    Inoltre,  proprio  alla luce della novella, il pubblico ministero
  ha  chiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti i
  verbali   di   interrogatorio  resi  dall'imputato  m  procedimento
  connesso  Santoro  Raffaele,  nonche'  delle  lettere  a  sua firma
  allegate  ai  suddetti  verbali:  la  richiesta  e'  stata motivata
  sull'assunto che l'acquisizione dei suddetti verbali era gia' stata
  avanzata  dall'accusa  e  nella  sostanza  accolta dal tribunale al
  momento  delle  originarie  richieste istruttorie e del contestuale
  provvedimento  giudiziale  di  ammissione,  pur essendosi allora il
  pubblico   ministero   riservato   nel   concreto   di  indicare  e
  materialmente  produrre  i  singoli  atti volta per volta all'esito
  delle  diverse  e  molteplici  escussioni testimoniali del Santoro:
  giova  infatti premettere che il Santoro e' chiamato a testimoniare
  piu'  volte in dibattimento sulle posizioni dei singoli imputati in
  quanto  per  la  sua  complessita'  l'istruttoria dibattimentale e'
  stata  suddivisa  per  tronconi  individuati  dalla  comunanza  dei
  soggetti e delle vicende.

                            D i r i t t o

    1. - E' in discussione nel presente processo l'applicazione della
  nuova  disciplina  di  cui alla legge n. 35/2000 di conversione del
  d.-l.   n. 2/2000,   normativa   che   trae   origine  della  nuove
  disposizioni costituzionali sul c.d. "giusto processo".
    Il costituente, come noto, nel prevedere regole volte a garantire
  un  processo  che  si svolga in condizioni di effettiva parita' tra
  accusa  e  difesa e al fine precipuo di evitare che affermazioni di
  responsabilita'  penale  possano  derivare da processi nei quali il
  contraddittorio  e' concretamente impedito dalla impossibilita' per
  l'imputato di controinterrogare il proprio accusatore, ha stabilito
  che  la  "colpevolezza  dell'imputato non puo' essere provata sulla
  base  di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre
  volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
  o  del  suo  difensore",  (art. 1, legge costituzionale n. 2 del 23
  novembre  1999,  introduttiva  del  nuovo testo dell'art. 111 della
  Costituzione).
    Il  legislatore  costituente si e' quindi posto il problema della
  applicazione  dei  nuovi  principi  ai procedimenti penali in corso
  alla  data  di  entrata di vigore della nuova disciplina, tanto che
  l'art. 2  della  citata  legge  costituzionale  ne  ha  delegato la
  regolazione alla legge ordinaria.
    Il  Governo,  ritenuta l'urgenza, come detto ha emanato il citato
  d.-l.  (n. 2/2000), secondo il quale fino alla data dell'entrata in
  vigore  della  legge  che  ne  disciplina l'attuazione nel processo
  penale,   i  principi  introdotti  nel  novellato  art.  111  della
  Costituzione  dovevano trovare applicazione nei procedimenti penali
  in  corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
  nei  quali  non  fosse ancora avvenuta la dichiarazione di apertura
  del  dibattimento;  per  quelli  a  dibattimento gia' aperto valeva
  invece  il principio secondo il quale la colpevolezza dell'imputato
  non   poteva  essere  provata  "esclusivamente"  sulla  base  delle
  dichiarazioni  rese da chi per libera scelta si sottraeva all'esame
  in dibattimento.
    Il  testo  legislativo  derivante  dalla conversione in legge del
  decreto  citato stravolge radicalmente il principio statuito in via
  d'urgenza,  in quanto, affermando l'applicazione dei nuovi principi
  costituzionali  per  tutti  i  processi  indistintamente  e  dunque
  prescindendo  da  ogni distinzione tra processi a dibattimento gia'
  aperto   o   meno,   limita   per   i   processi   gia'   in  corso
  l'utilizzabilita'   probatoria  (e  dunque  il  possibile  connesso
  giudizio  di  colpevolezza)  alle  dichiarazioni gia' presenti - in
  quanto   gia'   in   precedenza   acquisite   -  al  fascicolo  del
  dibattimento.
    Questa  sembra essere - secondo l'opinione del collegio - l'unica
  interpretazione   plausibile  dell'inciso  "se  gia'  acquisite  al
  fascicolo  del  dibattimento";  nel  senso  che solo i verbali gia'
  annessi  possono essere utilizzati ai fini probatori, mentre invece
  vi e' un divieto di utilizzazione - e dunque di previa acquisizione
  (non  rintracciandosi  a  questo punto alcuna logica processuale in
  una  eventuale acquisizione di atti insuscettibili di valutazione e
  utilizzazione  da  parte  del giudice) - di quelli che alla data di
  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione non hanno ancora
  trovato ingresso nel fascicolo del dibattimento.
    Una  diversa  interpretazione  - che neghi al periodo in esame il
  carattere  di  spartiacque temporale ostativo a future acquisizioni
  dei  verbali de quibus - appare priva di significato innovativo sia
  nella  logica  del  sistema  che  con  riguardo all'iter dei lavori
  parlamentari  che  hanno  condotto  alle  modifiche  descritte:  e'
  infatti  di  tutta  evidenza che il dibattito parlamentare relativo
  alla  regolazione dei principi del giusto processo sui procedimenti
  in  corso  si  e'  insistentemente  soffermato  sulla necessita' di
  individuare  uno spartiacque temporale che consentisse di ribadire,
  pur    con   i   dovuti   accorgimenti,   l'utilizzabilita'   delle
  dichiarazioni  rilasciate  in  sede  di  indagine da chi si sottrae
  legittimamente    ma   volontariamente   all'esame,   in   ossequio
  all'esigenza  di  contemperare  in maniera ragionevole i diritti di
  difesa  con  il  principio  di  conservazione (non dispersione) del
  materiale probatorio.
    A  dimostrazione dell'assunto sta il testo del decreto originario
  sopra  riportato  (che  limitava l'utilizzazione, con il correttivo
  della   non  esclusivita'  ai  dibattimenti  gia'  aperti);  ancora
  successivamente,  nella  fase  di conversione, veniva introdotto un
  emendamento  (approvato dalla Commissione giustizia della Camera in
  data  27  gennaio 2000),  che  addirittura  arretrava  la soglia di
  utilizzabilita'  probatoria dei verbali ai processi per i quali era
  gia' stata esercitata l'azione penale.
    2.  -  Cio'  premesso,  ritiene  questo  collegio  che  non possa
  escludersi  che  la legge di conversione confligga sotto un duplice
  profilo con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Per  un  primo  aspetto,  infatti,  contrasta con il principio di
  uguaglianza  direttamente  sancito dall'art. 3 della Costituzione e
  con quello di ragionevolezza dei provvedimenti legislativi comunque
  desumibile  sul  piano  interpretativo  dalla  norma costituzionale
  appena  richiamata,  nonche' con il diritto inviolabile alla difesa
  statuito  dal  secondo  comma  dell'art. 24,  la  stessa previsione
  contemplata   prima   nel   decreto-legge  e  poi  nella  legge  di
  conversione   di   un   regime   che  diversifichi  l'utilizzazione
  probatoria   (e   la   preventiva   acquisizione)  dei  verbali  di
  interrogatorio  resi durante le indagini preliminari da imputati in
  procedimenti   connessi,   affermandone   l'ammissibilita'   per  i
  procedimenti in corso e negandola al contrario per quelli a venire.
    Le  perplessita'  sono  evidentemente  motivate  dalla  possibile
  illegittimita'  costituzionale  di  una  disparita'  di trattamento
  delle  posizioni  degli  imputati  per  il  solo effetto di un dato
  processual-temporale  quale  quello  costituito  dalla pendenza del
  procedimento penale.
    E'  ben  vero che la previsione traduce normativamente quella che
  sembra  essere stata - come in precedenza ricordato - la principale
  finalita'  ispiratrice  dei  lavori  parlamentari;  cosi'  come  e'
  altrettanto  indiscutibile  che  sia la stessa legge costituzionale
  (n.  2  del  23  novembre  1999)  a prevedere una "regolazione" dei
  principi del giusto processo sui procedimenti in corso.
    Resta  tuttavia  da  dimostrare  -  ed  in  tal senso il collegio
  sottopone  la  questione  al  vaglio  del  giudice delle leggi - in
  primis   che   la   "regolazione"   voluta  dal  legislatore  possa
  legittimamente    tradursi    in    una    demarcazione   temporale
  dell'applicazione dei principi costituzionali e che - ove realmente
  l'espressione  "regolazione"  possa  e  debba essere intesa in tale
  accezione  -  tale  interpretazione,  ancorche' dettata dall'art. 2
  della  legge costituzionale non confligga comunque con il principio
  di  uguaglianza  di tutti i cittadini innanzi alla legge, principio
  che  nel  sistema  dei  valori costituzionali gode evidentemente di
  rango  e  forza prevalente su quello di cui e' espressione la norma
  costituzionale citata (art. 2 della legge costituzionale).
    Il  sospetto  di illegittimita' esce poi ulteriormente rafforzato
  con  riguardo  alla  previsione - quest'ultima contenuta nella sola
  legge  di  conversione  -  di  un  discrimine  nemmeno  ancorato  a
  possibili scansioni processuali in una qualche misura coerentemente
  inserite  nel sistema (quali appunto la apertura del dibattimento o
  ancor  prima l'avvenuto esercizio dell'azione penale), ma legato ad
  un  accadimento  processuale  del tutto casuale e discrezionale nei
  tempi,  quale  e' l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi
  nelle  indagini preliminari da chi si e' poi sottratto all'esame in
  dibattimento:  e  cio'  in  quanto  tale  acquisizione non puo' che
  avvenire solo e nel momento in cui si esplica concretamente l'esame
  della  persona  e  questa  dichiari  - nell'esercizio delle proprie
  facolta' difensive - di avvalersi della facolta' di non rispondere.
    Lo  spartiacque temporale individuato dalla norma, dunque, appare
  del  tutto  aleatorio,  legato  a  dinamiche  dibattimentali ognuna
  diversa  dall'altra: nel processo che occupa, ad esempio, la scelta
  di   una   trattazione  istruttoria  frazionata  per  comunanza  di
  posizioni,  produce  la  paradossale (e, sembra di poter affermare,
  iniqua)  conseguenza  che  secondo  la  logica  della  novella  non
  potrebbero  essere  utilizzati alcuni verbali di interrogatorio che
  in   nulla  differiscono  da  altri  gia'  acquisiti  al  fascicolo
  dibattimentale  a seguito della dichiarata sottrazione all'esame da
  parte di coloro che li hanno resi, se non per il fatto che non sono
  stati   materialmente  acquisiti  non  essendosi  ancora  espletato
  l'ulteriore  esame  testimoniale  (per le posizioni relative) delle
  persone suddette.
    Vi e' di piu': e' possibile che lo stesso verbale, gia' acquisito
  (e  dunque utilizzabile a fini decisori) per le contestazioni mosse
  nei   confronti  dell'imputato  in  procedimento  connesso  Santoro
  Raffaele  con  riferimento alle dichiarazioni accusatorie da questi
  rilasciate  nei  confronti  di  alcuni imputati la cui posizione e'
  stata  oggetto  di  istruttoria  dibattimentale,  non  possa essere
  ulteriormente  acquisito "formalmente" e utilizzato a fini decisori
  con  riferimento  alle  ulteriori dichiarazioni accusatorie oggetto
  dei  futuri  programmati  esami testimoniali del Santoro (in ordine
  alle  altre  posizioni),  nell'ipotesi in cui l'esaminando persista
  nel sottrarsi liberamente all'esame.
    Non   ignora   il   tribunale  che  l'introduzione  di  modifiche
  costituzionali   di   tale   portata   pone  evidenti  problemi  di
  coordinamento con riferimento ai processi in corso.
    La  ricordata  esigenza  di contemperare l'applicazione dei nuovi
  principi  con  la  necessita'  di  salvaguardare  le attivita' gia'
  compiute  -  stante  la  scelta  del legislatore di non intervenire
  (quanto  meno  allo stato del diritto vigente) sulla disciplina del
  c.d.  "diritto  al  silenzio"; quanto piuttosto di diversificare le
  posizioni  di  chi  si  trova  ad  essere sottoposto a procedimento
  penale - presta il fianco a dubbi di costituzionalita' allorche' si
  traduce  normativamente  nella  previsione  di  un'applicazione dei
  nuovi principi legata ad un evento temporale puramente accidentale,
  privo cioe' di una valenza autonoma giustificativa della dicotomia.
    3.  -  In  ordine  alla  rilevanza  della  questione,  osserva il
  collegio  che  la novella richiamata trova applicazione comunque si
  decida sulle richieste delle parti.
    Qualora  infatti  si  abbracci  la  tesi difensiva secondo cui la
  legge  di  conversione  reca  emendamenti  di  tenore  modificativo
  dell'impianto normativo adottato in via d'urgenza, i suoi effetti -
  in  conformita'  al  costante  insegnamento  giurisprudenziale (per
  tutte:  Cass.  sez. I, sentenza n. 7451 del 24 giugno 1998) - vanno
  necessariamente fatti retroagire al momento della entrata in vigore
  del decreto-legge convertito.
    Pertanto, tutti i verbali acquisiti durante il periodo di vigenza
  del  decreto  -  ovvero  i  verbali  delle dichiarazioni rese dagli
  imputati in procedimenti connessi Masotti, Bianchi e Vichi - devono
  reputarsi    non    piu'    utilizzabili   (per   inutilizzabilita'
  sopravvenuta)  e  come  tali  da  estromettere  dal  fascicolo  del
  dibattimento.
    Ove  invece  si  ritenesse  -  diversamente  opinando  -  che gli
  emendamenti arrecati dalla legge di conversione rivestono carattere
  radicalmente  innovativo (o addirittura sostitutivo), e dunque sono
  privi  di  efficacia  retroattiva, la legge di conversione dovrebbe
  parimenti trovare applicazione nell'odierno procedimento, ancorche'
  con riferimento alle istanze della pubblica accusa.
    Infatti,   la   richiesta   di   acquisire  tutti  i  verbali  di
  interrogatorio resi dall' imputato in procedimento connesso Santoro
  Raffaele,  ancorche' avanzata al momento delle originarie richieste
  istruttorie,  non  ha invero condotto ad un formale provvedimento e
  alla  materiale acquisizione dei verbali medesimi nel fascicolo del
  dibattimento; peraltro, il Santoro e' stato sentito a testimonianza
  (ove  si  e'  avvalso  della  facolta'  di non rispondere) solo con
  riferimento  alla  posizione  di  alcuni  imputati,  per  cui vi e'
  necessita'  di  risentirlo  affinche'  deponga in ordine alle altre
  vicende  di  cui  in  imputazione,  attivita' solo al termine della
  quale   (e  postulata  la  rinnovata  sottrazione  all'esame  e  le
  successive   contestazioni   del  pubblico  ministero  nelle  forme
  indicate  dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 361 del
  2 novembre 1998) potrebbe darsi luogo alla acquisizione dei verbali
  nelle  parti  relative  alle  dichiarazioni  concernenti le vicende
  oggetto di esame.
    Dunque,  l'acquisizione  dei  verbali  (e dei documenti allegati)
  oggetto  della  richiesta del pubblico ministero, lungi dall'essere
  atto   processuale   gia'  formalmente  avvenuto  (fatta  salva  la
  materiale  allegazione  al  fascicolo  del dibattimento dei verbali
  nella loro cartolarita') e' attivita' che, sebbene iniziata (avendo
  la parte interessata all'acquisizione formulato richiesta formale),
  e'  ancora  da  perfezionarsi, ed in tal senso trova ostacolo nella
  nuova disciplina della cui legittimita' costituzionale si dubita.
    4. - Per le considerazioni esposte, va ritenuta la rilevanza e la
  non  manifesta  infondatezza  della  questione di costituzionalita'
  dell'art.  1.  comma 2, del d.-l. n. 2 del 7 gennaio 2000, per come
  modificato  dalla  legge di conversione n. 35 del 25 febbraio 2000,
  nella  sua  totalita'  e,  in  via  subordinata, nella parte in cui
  limita  la  valutazione  delle  dichiarazioni  rese nel corso delle
  indagini  preliminari  da  chi,  per  libera  scelta,  si e' sempre
  volontariamente   sottratto   all'esame  dell'imputato  o  del  suo
  difensore,   a   quelle   gia'   acquisite   al  fascicolo  per  il
  dibattimento,   per   contrasto   con   gli   artt. 3  e  24  della
  Costituzione.
    5.  -  Nella  consapevolezza  della  singolarita'  di una opzione
  interpretativa   alternativa,  il  collegio  sottopone  inoltre  al
  giudizio   della   Corte   un   ulteriore  dubbio  di  legittimita'
  costituzionale,  attinente  a  norma  parimenti  da  applicare  nel
  processo che occupa.
    La  questione  muove  dalla ipotesi che, ritenuta autonomamente o
  per  monito del giudice delle leggi la piena conformita' al dettato
  costituzionale  della  normativa  in  precedenza denunciata, questo
  collegio  si  trovi dunque a dover limitare l'utilizzabilita' delle
  dichiarazioni   rese  in  istruttoria  preliminare  a  quelle  gia'
  acquisite al fascicolo del dibattimento.
    In   una   tale  prospettiva,  dovendo  comunque  statuire  sulla
  richiesta del pubblico ministero, il tribunale si troverebbe (ed in
  questo  senso  la questione pare rilevante) a dover decidere su una
  richiesta  di  acquisizione motivata ai sensi dell'art. 513 c.p.p.,
  norma   che   a   quel   punto   si  profila  come  inevitabilmente
  incompatibile con il regime introdotto dalle nuove disposizioni.
    Se   mal  non  si  interpreta  infatti  il  quadro  normativo  di
  riferimento,   la  disposizione  contenuta  nella  succitata  norma
  processuale   (art. 513   c.p.p.)   -  per  come  risultante  dalla
  interpretazione  dettatane  dalla  Corte  costituzionale nella nota
  pronuncia  n. 361  del  2  novembre  1998,  gia' richiamata (che ha
  dichiarato  tra  le  altre  l'incostituzionalita' del secondo comma
  nella parte in cui non prevede che qualora il dichiarante rifiuti o
  comunque  ometta  in  tutto  o  in  parte  di  rispondere sui fatti
  concernenti  la  responsabilita'  di  altri, gia' oggetto delle sue
  precedenti  dichiarazioni,  in  mancanza  dell'accordo delle parti,
  alla  lettura  si  applica  l'art.  500  secondo comma-bis e quarto
  c.p.p.)  -  e'  tuttora  vigente  nell'ordinamento; pertanto, nulla
  sembra  vietare  in  linea  di  principio  che  anche per il futuro
  possano  e  debbano  (sussistendone  i  presupposti)  acquisirsi le
  dichiarazioni  di  imputati  procedimenti connessi che rifiutino di
  sottoporsi all'esame.
    Una  tale  evenienza  processuale  appare  tuttavia  in  evidente
  contrasto   con  le  nuove  disposizioni  (di  cui  alla  legge  di
  conversione  n. 35/2000),  le  quali  nel vietare l'utilizzabilita'
  delle  suddette  dichiarazioni,  sembrano logicamente escluderne la
  previa  acquisizione,  posto l'evidente rapporto di interdipendenza
  funzionale fra le due attivita'.
    Si  profila  pertanto  come  anticipato  un  ulteriore  dubbio di
  costituzionalita'  -  come  detto  in  qualche  modo  subordinato o
  alternativo  alla  mancata condivisione da parte della Consulta del
  primo  sospetto  - concernente la incompatibilita' sopravvenuta del
  vigente art. 513 c.p.p. con le disposizione di cui alla legge n. 35
  del  25  febbraio 2000 (legge, quest'ultima, che potrebbe reputarsi
  in  qualche  modo "prevalente", rispetto alla prima norma in quanto
  direttamente applicativa del precetto di cui all'art. 111 Cost.).
    6. - Su tali premesse, il tribunale ritiene la rilevanza e la non
  manifesta   infondatezza   della   questione  di  costituzionalita'
  dell'art. 513 c.p.p. per conflitto con l'art. 111 Costituzione, del
  quale la legge n. 35/2000 costituisce concreta attuazione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenutane  la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva
  questione  di costituzionalita', per contrasto con gli artt. 3 e 24
  della Costituzione:
        dell'intero  art.  1, comma 2, d.-l. n. 2 del 7 gennaio 2000,
  per  come  modificato  dalla  legge  di  conversione  n. 35  del 25
  febbraio 2000; ovvero:
        dell'art. 1, comma 2, d.-l. n. 2 del 7 gennaio 2000, per come
  modificato  dalla  legge di conversione n. 35 del 25 febbraio 2000,
  nella  sola  parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni
  rese  nel  corso  delle  indagini  preliminari  da  chi, per libera
  scelta,   si   e'   sempre   volontariamente   sottratto  all'esame
  dell'imputato  o  del  suo  difensore,  a  quelle gia' acquisite al
  fascicolo per il dibattimento; ovvero:
        dell'art. 513  c.p.p.,  per  conflitto  con  l'art. 111 della
  Costituzione;
    Sospende  il  processo  in  corso  e  manda  alla cancelleria per
  l'immediata   trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
  costituzionale  e  per la notifica della medesima al Presidente del
  Consiglio  dei  Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle
  due Camere del Parlamento.
        Grosseto, addi' 17 marzo 2000.
                       Il Presidente: Puliatti
00C1056