N. 421 ORDINANZA 9 - 13 ottobre 2000

Ordinanza 9-13 ottobre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Lombardia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di
alloggi    di    edilizia    residenziale    pubblica   -   Decadenza
dall'assegnazione,  qualora  il  soggetto  sia  proprietario  di beni
immobili  produttivi  di  reddito  pari  all'ammontare  del canone di
locazione  di  un alloggio adeguato, determinato ai sensi della legge
n. 392  del  1978  -  Lamentata  disparita'  di  trattamento  tra gli
assegnatari   degli   alloggi   di   edilizia  residenziale,  nonche'
violazione  dei  criteri  generali  fissati in materia - Sopravvenuta
dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale  delle  norme  -
Restituzione degli atti al giudice a quo.
- Legge  regionale  Lombardia  5  dicembre 1983, n. 91, art. 2, primo
  comma, lettera d) e 22, primo comma, lettera e).
- Costituzione artt. 3, 117 e 118.
(GU n.43 del 18-10-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 2, primo
comma,  lettera  d), e 22, primo comma, lettera e), della legge della
regione     Lombardia     5 dicembre    1983,    n. 91    (Disciplina
dell'assegnazione   e   della  gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica),  promosso  con  ordinanza emessa il 5 maggio
1999  dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione
I,  sul ricorso proposto da C. S. ed altra contro il comune di Milano
ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 11,  prima  serie
speciale, dell'anno 2000.
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto   che   il   Tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia,  sezione  I,  nel  corso  di un giudizio avente ad oggetto
l'impugnazione   del   decreto   che   ha   disposto   la   decadenza
dall'assegnazione  di  un  alloggio di edilizia residenziale pubblica
(in   seguito   e.r.p.)   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 2, primo comma, lettera d), e dell'art. 22,
primo   comma,  lettera  e),  della  legge  della  regione  Lombardia
5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli
artt. 3, 117 e 118 della Costituzione;
        che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 2,
primo  comma,  lettera  d)  in  virtu'  del rinvio all'art. 22, primo
comma,   lettera   e),  della  legge  citata,  prevede  la  decadenza
dall'assegnazione  dell'alloggio  di  e.r.p.,  indipendentemente  dal
reddito  complessivo  di  cui il beneficiario e' titolare, qualora si
accerti  che  egli  e'  proprietario  "di  beni  immobili, ubicati in
qualsiasi   localita',   che   consentano   un  reddito  almeno  pari
all'ammontare  del  canone  di  locazione, determinato ai sensi della
legge  27 luglio  1978,  n. 392  (...),  di  un alloggio adeguato con
condizioni medie abitative";
        che,  ad avviso del Collegio, le norme censurate recherebbero
vulnus   all'art. 3   della   Costituzione,  sia  in  quanto  sarebbe
ingiustificata  la  diversita'  di  trattamento  realizzata  tra  gli
assegnatari degli alloggi di e.r.p. in base alla natura ed al tipo di
reddito ed in danno di quelli di essi che sono titolari di redditi da
immobili,  sia  in  quanto non sarebbe ragionevole la quantificazione
del  reddito  rilevante  per la decadenza determinata con riferimento
alla  legge  n. 392  del  1978,  ormai  superata dalla disciplina dei
cosiddetti patti in deroga;
        che, secondo il tar, le norme impugnate violerebbero altresi'
gli  artt. 117  e  118  della Costituzione, dato che si porrebbero in
contrasto  con i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica,  con  la  delibera  del  13 marzo 1995
(Edilizia  residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione
degli alloggi e per la determinazione dei canoni).
    Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, questa Corte, con sentenza n. 176 del 2000, ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d)
e  dell'art. 22,  primo  comma,  lettera e) della legge della regione
Lombardia   n. 91   del   1983,  "limitatamente  alle  parti  in  cui
individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente
dell'assegnazione  dell'alloggio  e della dichiarazione di decadenza,
commisurandolo  al  canone  di  locazione  determinato ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392";
        che in conseguenza di questa decisione gli atti devono essere
restituiti  al giudice a quo affinche' valuti, tenuto conto del novum
costituito  dalle  statuizioni  contenute nella sopravvenuta sentenza
della Corte, se la questione sia tuttora rilevante.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, sezione I.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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