N. 421 ORDINANZA 9 - 13 ottobre 2000
Ordinanza 9-13 ottobre 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Lombardia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Decadenza dall'assegnazione, qualora il soggetto sia proprietario di beni immobili produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione di un alloggio adeguato, determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Lamentata disparita' di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale, nonche' violazione dei criteri generali fissati in materia - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme - Restituzione degli atti al giudice a quo. - Legge regionale Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 2, primo comma, lettera d) e 22, primo comma, lettera e). - Costituzione artt. 3, 117 e 118.(GU n.43 del 18-10-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 22, primo comma, lettera e), della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione I, sul ricorso proposto da C. S. ed altra contro il comune di Milano ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2000. Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione I, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto che ha disposto la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito e.r.p.) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d), e dell'art. 22, primo comma, lettera e), della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione; che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 2, primo comma, lettera d) in virtu' del rinvio all'art. 22, primo comma, lettera e), della legge citata, prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p., indipendentemente dal reddito complessivo di cui il beneficiario e' titolare, qualora si accerti che egli e' proprietario "di beni immobili, ubicati in qualsiasi localita', che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (...), di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative"; che, ad avviso del Collegio, le norme censurate recherebbero vulnus all'art. 3 della Costituzione, sia in quanto sarebbe ingiustificata la diversita' di trattamento realizzata tra gli assegnatari degli alloggi di e.r.p. in base alla natura ed al tipo di reddito ed in danno di quelli di essi che sono titolari di redditi da immobili, sia in quanto non sarebbe ragionevole la quantificazione del reddito rilevante per la decadenza determinata con riferimento alla legge n. 392 del 1978, ormai superata dalla disciplina dei cosiddetti patti in deroga; che, secondo il tar, le norme impugnate violerebbero altresi' gli artt. 117 e 118 della Costituzione, dato che si porrebbero in contrasto con i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con la delibera del 13 marzo 1995 (Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni). Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 176 del 2000, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d) e dell'art. 22, primo comma, lettera e) della legge della regione Lombardia n. 91 del 1983, "limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392"; che in conseguenza di questa decisione gli atti devono essere restituiti al giudice a quo affinche' valuti, tenuto conto del novum costituito dalle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza della Corte, se la questione sia tuttora rilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione I. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C1144