MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 settembre 2000 

Ripartizione tra le regioni delle risorse finaziarie del Fondo per il
diritto  al  lavoro  dei  disabili, istituito dall'art. 13, com-ma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
(GU n.244 del 18-10-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                            per l'impiego
  Visto  l'art.  13,  comma  4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
istituisce  il  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro dei disabili, con
apposita  dotazione  finanziaria,  pari a lire 40 miliardi per l'anno
1999  e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato
art. 13, comma 6;
  Considerata la possibilita', prevista dal medesimo comma del citato
art.  13, di utilizzare le somme non impegnate nell'anno 1999, pari a
lire 40  miliardi,  nel-l'esercizio  in corso, ammontando pertanto la
dotazione   finanziaria  complessiva  per  l'anno  2000  a  lire  100
miliardi;
  Visto l'art. 4 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, che determina
i  criteri  per  la ripartizione annuale delle risorse del Fondo alle
regioni;
  Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000;
  Considerato  che,  a  seguito  di approfondimenti di natura tecnica
concordati  con  le  regioni,  si  e'  ritenuto opportuno individuare
criteri  diversi  di  ripartizione,  il  piu'  possibile  aderenti ai
contenuti  del  decreto  13 gennaio  2000, n. 91, e che, pertanto, si
rende necessario annullare il predetto decreto direttoriale 31 maggio
2000;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover effettuare la ripartizione di quota
parte  dell'intero  importo  da  erogare,  pari  a  lire 90 miliardi,
tenendo  conto della popolazione residente in ciascuna regione, quale
indicatore  omogeneo della complessiva entita' dei probabili fruitori
dei  servizi  di  collocamento,  e  del  rapporto  tra  il numero dei
lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati,
quale puntuale indice di correzione nella distribuzione;
  Tenuto  conto,  con  riferimento  al  secondo dei criteri enunciati
nella  disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto n.
91  del  13 gennaio  2000,  che  le  iniziative  dirette ad agevolare
l'inserimento   lavorativo   dei   disabili  ancora  in  corso,  come
verificato   a   seguito   della  ricognizione  effettuata  presso  i
competenti  servizi  per  l'impiego  locali,  sono state stipulate ai
sensi   della   previgente  disciplina  in  materia  di  collocamento
obbligatorio  e  che, come ribadisce la circolare n. 4 del 17 gennaio
2000  di  questo  Ministero, le stesse sono attualmente in scadenza e
dunque  cesseranno la loro operativita' o saranno rinegoziate secondo
i  nuovi  principi  fissati  dalla  legge  n.  68  del  1999  e dalle
successive direttive applicative;
  Considerato   inoltre  che  i  dati  pervenuti  sull'entita'  delle
convenzioni  stipulate  non  sono  omogenei  e  quindi  risultano  di
difficile    valutazione   comparativa   ai   fini   della   predetta
ripartizione;
  Ritenuta,  pertanto,  l'opportunita'  di  stabilire la ripartizione
equivalente   della   ulteriore   quota   parte  dell'intero  importo
utilizzabile,  pari  a  lire  10  miliardi,  tra  tutte le regioni, a
prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere;
  Considerato che la rilevazione dei dati viene effettuata sulla base
delle ultime statistiche annuali ufficiali disponibili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 100
miliardi  per  l'anno  2000,  e'  ripartito  tra  le  regioni secondo
l'elenco  allegato  (tabella  1),  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto.
  2. Il decreto direttoriale 31 maggio 2000 di ripartizione del Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili e' annullato.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
all'Ufficio centrale del bilancio.
    Roma, 26 settembre 2000
                                        Il direttore generale: Carla'

                                                            Tabella 1
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
             Direzione generale per l'impiego - div. III
             Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
                    anno 2000 - legge n. 68/1999
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              Regioni               |             Totale
=====================================================================
Valle d'Aosta                       |                   1.337.288.835
Piemonte                            |                   6.803.434.984
Liguria                             |                   3.172.328.022
Lombardia                           |                  14.446.798.781
Prov. aut. Trento                   |                     509.014.252
Prov. aut. Bolzano                  |                     484.794.907
Friuli-Venezia Giulia               |                   2.516.843.367
Veneto                              |                   7.373.209.934
Emilia-Romagna                      |                   6.873.556.180
Toscana                             |                   6.159.197.419
Marche                              |                   3.005.871.945
Umbria                              |                   1.748.061.281
Lazio                               |                   9.067.142.731
Campania                            |                   9.066.504.663
Abruzzo                             |                   2.688.990.244
Molise                              |                   1.047.862.773
Puglia                              |                   7.304.725.257
Basilicata                          |                   1.012.724.674
Calabria                            |                   3.795.597.265
Sicilia                             |                   8.666.988.236
Sardegna                            |                   2.919.064.250
Totale . . .                        |              L. 100.000.000.000