DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2000 

Direttiva  sull'applicazione  alle  pubbliche  amministrazioni  delle
disposizioni  in  materia  di clienti idonei del mercato elettrico ai
sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(GU n.250 del 25-10-2000)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita'
di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo ai poteri di
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  in  base al quale per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte  le  amministrazioni  dello  Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole  di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed  amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le  province,  i  comuni,  le  comunita'  montane, e loro consorzi ed
associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli istituti autonomi
case  popolari,  le  camere  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura   e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  il  quale prevede che cliente idoneo del mercato elettrico e' la
persona  fisica  o  giuridica  che  ha  la capacita', per effetto del
decreto  medesimo,  di  stipulare  contratti  di fornitura di energia
elettrica  con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in
Italia che all'estero;
  Visto  l'art.  14,  comma  2,  lettera  b), del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante
norme  comuni  per  il mercato interno dell'energia elettrica, per il
quale  hanno  tra l'altro diritto alla qualifica di clienti idonei le
imprese  costituite  in  forma  societaria,  i  gruppi  di imprese, i
consorzi  e  le  societa'  consortili  il  cui  consumo sia risultato
nell'anno  precedente,  anche  come  somma  dei  consumi  dei singoli
componenti  la  persona  giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i
cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua,
siano   ubicati,   salvo  aree  individuate  con  specifici  atti  di
programmazione  regionale,  esclusivamente  nello  stesso comune o in
comuni contigui;
  Visto  il  comma  3,  lettera  b),  del  citato art. 14 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, che prevede che a decorrere dal
1o gennaio  2000  hanno  diritto  alla  qualifica di clienti idonei i
soggetti  di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori
a  20  GWh, con dimensione minima di 1 GWh, e il comma 4, lettera b),
del  medesimo  art.  14,  in base al quale a decorrere dal 1o gennaio
2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di cui
al  comma  2,  lettera  b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con
dimensione minima di 1 GWh;
  Vista  la  delibera n. 91/99 dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed  il  gas,  avente  ad  oggetto  la  definizione delle modalita' di
riconoscimento  della  qualifica  di  cliente  idoneo e l'istituzione
dell'elenco dei clienti idonei e i relativi allegati;
  Visto  l'art.  25  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, il quale
dispone  che con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti  i  Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche'
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono stabiliti i
criteri  e  le  modalita'  per  la  costituzione  di  consorzi  e  la
partecipazione  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai consorzi,
anche  con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese,
previsti  dall'art.  14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
16  marzo  1999,  n.  79,  ai  fini  dell'applicazione delle relative
disposizioni  alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando
l'applicazione  alle  amministrazioni stesse delle altre disposizioni
del  citato art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ove
ne ricorrano le condizioni;
  Considerato  che lo scopo perseguito dal citato art. 25 della legge
n.  488  del  1999  e'  quello di agevolare l'accesso delle pubbliche
amministrazioni  al  mercato  liberalizzato  dell'energia  elettrica,
tramite  la  costituzione  o  la  partecipazione  a  consorzi  per il
riconoscimento della qualifica di cliente idoneo;
  Considerato  che  l'accesso  al  mercato liberalizzato dell'energia
elettrica abilita le pubbliche amministrazioni a stipulare, in regime
di  libera concorrenza, contratti di fornitura di energia elettrica a
condizioni  piu'  vantaggiose  direttamente con qualsiasi produttore,
distributore  o  grossista, sia in Italia che all'estero, consentendo
di ottenere una riduzione significativa della spesa pubblica inerente
i consumi energetici;
  Sentiti  il  Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione
economica   e   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Sentita, altresi', l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                1. Oggetto e ambito di applicazione.
  La  presente  direttiva  definisce  i criteri e le modalita' per la
costituzione  dei  consorzi  e  per  la  partecipazione  ai  consorzi
medesimi  delle  pubbliche  amministrazioni ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  in materia di clienti idonei contenute nell'art.
14,  comma  2,  lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  e nella delibera n. 91/99 dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas.
  La presente direttiva e' indirizzata alle pubbliche amministrazioni
elencate  nell'art.  1,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
             2. Costituzione e disciplina dei consorzi.
  2.1.  Le  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.  29,  ai  fini  della
costituzione dei consorzi previsti dall'art. 14, comma 2, lettera b),
del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  si  attengono ai
seguenti criteri:
    a) le amministrazioni interessate procedono alla costituzione dei
consorzi  sulla  base  di un'attenta analisi costi-benefici che tenga
conto  di  tutte  le condizioni tecniche, economiche e di mercato che
possono   rendere   utilmente   praticabile   l'accesso   al  mercato
liberalizzato dell'energia elettrica in qualita' di clienti idonei ai
sensi della normativa sopra richiamata rispetto al ricorso al mercato
vincolato,  avuto  riguardo all'esigenza di razionalizzare la spesa e
di ridurre gli oneri attualmente sostenuti per il soddisfacimento del
proprio ordinario fabbisogno energetico;
    b) il   consorzio   e   le   pubbliche  amministrazioni  ad  esso
partecipanti,  per ubicazione e consumi annuali di energia elettrica,
devono  possedere,  all'atto della costituzione del singolo consorzio
ed  anche  come somma dei consumi dei singoli componenti il consorzio
stesso,  i  requisiti specificati dalla normativa vigente ai fini del
riconoscimento   della   qualita'   di  cliente  idoneo  del  mercato
elettrico,  come  previsti  dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, lettera b),
del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dalle eventuali
successive modificazioni di tale disciplina;
    c) il consorzio non deve avere scopo di lucro;
    d) il  consorzio,  deve  avere  per  esclusivo  oggetto  sociale,
attraverso il conseguimento della qualita' di cliente idoneo ai sensi
del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  l'acquisto, alle
migliori  condizioni  reperibili  sul  mercato  nazionale e/o estero,
dell'energia  elettrica  necessaria  a  soddisfare  il fabbisogno dei
consorziati.   Il   consorzio  potra'  svolgere  anche  attivita'  di
promozione  di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di
approvvigionamento  energetico  in favore dei consorziati, nonche' la
prestazione   di  servizi  di  assistenza  e  consulenza  tecnica  ai
consorziati per materie attinenti all'oggetto sociale;
    e) e'  esclusa  ogni prestazione di servizi o forniture in favore
di terzi.
  2.2.  Il  funzionamento  del  consorzio  e'  disciplinato dall'atto
costitutivo,   dallo   statuto  e  dal  regolamento  consortile,  con
l'osservanza  delle  condizioni  previste al punto 2.1 e nel rispetto
dei   principi   di   par  condicio,  di  non  discriminazione  e  di
trasparenza.
  2.3.  Gli  atti  di  cui  al  precedente  punto  2.2  individuano e
disciplinano, tra l'altro:
    a) la sede del consorzio;
    b) la durata del consorzio;
    c) le   modalita'   di  ammissione  dei  nuovi  consorziati,  con
particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 14,
commi 2, 3 e 4, lettera b), del decreto legislativo n. 79 del 1999, e
successive modificazioni;
    d) le  modalita'  e  i  casi  di  recesso  e  di  esclusione  dei
consorziati,  prevedendo  in  ogni  caso l'esclusione del consorziato
qualora  abbia  perduto  anche uno soltanto dei requisiti specificati
dall'art. 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
    e) la   determinazione  del  fondo  consortile  e  l'entita'  dei
contributi  dovuti  dai consorziati, nonche' le modalita' e i criteri
per la determinazione di eventuali contributi una tantum;
    f) gli  obblighi  dei  consorziati,  con  particolare  riguardo a
quelli derivanti dalla fornitura dell'energia elettrica ed ai casi di
insolvenza nei relativi pagamenti;
    g) le  modalita'  di utilizzo dell'energia elettrica acquistata e
la  sua attribuzione ai consorziati, nonche' i criteri di imputazione
della  relativa  spesa, modellando preferibilmente i rapporti secondo
lo schema giuridico del mandato con rappresentanza.
  2.4.  La  partecipazione delle pubbliche amministrazioni a consorzi
gia'  esistenti  e'  consentita  qualora i consorzi stessi rispondano
alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti per la costituzione di
nuovi  consorzi  ai  quali  partecipino,  in via o meno esclusiva, le
pubbliche amministrazioni medesime, secondo quanto previsto nei punti
2.1, 2.2 e 2.3.
  Si   invitano  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  ad
adottare  direttamente  o  indirettamente  tutte quelle iniziative di
informazione,   sensibilizzazione,   promozione,   organizzazione   e
consulenza dirette a favorire la costituzione, la partecipazione e lo
sviluppo   di  consorzi  tra  le  pubbliche  amministrazioni  per  il
riconoscimento della qualifica di cliente idoneo.
  Si  invitano altresi' le regioni, in attuazione della facolta' loro
riservata  dall'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
n.  79  del  1999,  ad adottare, ove non abbiano gia' provveduto, gli
atti  di programmazione regionale ivi previsti, al fine di facilitare
e    sviluppare   la   costituzione   di   consorzi   tra   pubbliche
amministrazioni  ubicate  in aree anche diverse da quelle individuate
attraverso  il  criterio  di  contiguita'  territoriale  tra  singoli
comuni,  estendendo  in tal modo le opportunita' connesse all'accesso
al  libero mercato dell'energia elettrica al maggior numero possibile
di pubbliche amministrazioni.
    Roma, 18 settembre 2000
                                                 Il Presidente: Amato
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 319