A tutte le amministrazioni dello
Stato
e, per conoscenza
Alle direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
Alle direzioni regionali delle
entrate
Ai centri di servizio delle imposte
dirette ed indirette
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Al segretariato generale
Al servizio consultivo e ispettivo
tributario
Al comando generale della Guardia
di finanza
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del
17 febbraio 2000, ha soppresso come e' noto il terzo comma dell'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.
La disposizione soppressa prevedeva per le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, l'obbligo di
trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai
quali erano stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a
ritenute d'acconto.
Unitamente a tale obbligo, era altresi' richiesto l'invio dei dati
relativi alle dichiarazioni mod. 730 dei dipendenti e dei pensionati
che si erano avvalsi dell'assistenza fiscale a norma dell'art. 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' delle relative buste
contenenti la scelta della destinazione dell'otto per mille e del
quattro per mille dell'IRPEF.
In conseguenza dell'abrogazione del citato terzo comma dell'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, le amministrazioni dello Stato sono tenute, a decorrere dal
periodo d'imposta 1999, in luogo dell'invio dei suddetti elenchi, a
presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770, nei
tempi e nei modi previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
Obbligo che questo Dipartimento delle entrate, con la circolare n.
114/E del 31 maggio 2000, ha ribadito precisando che, per il periodo
di imposta 1999, le amministrazioni dello Stato, salvo quanto
previsto per la presentazione della dichiarazione unificata, devono
comunicare i dati fiscali e contributivi dei percipienti utilizzando
il mod. 770/2000.
Si ricorda, peraltro, che con decreto 29 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2000, il termine di
trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mod.
770/2000 e' stato differito per le amministrazioni dello Stato,
comprese quelle con ordinamento autonomo di cui all'art. 29, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, al 30 giugno 2001.
Qualora dette amministrazioni prestino assistenza fiscale come
sostituti di imposta, sono inoltre tenute, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164,
a trasmettere all'amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre
di ciascun anno, le dichiarazioni mod. 730 elaborate ed i relativi
prospetti di liquidazione con le modalita' stabilite dal decreto di
approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta;
decreto che, per l'anno in corso, e' stato emanato il 14 marzo 2000 e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n.
50 del 24 marzo 2000.
Il soppresso terzo comma del citato art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 605/1973 disponeva, altresi',
l'emanazione annuale di un apposito decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della
programmazione economica, per fissare le modalita', i termini ed il
contenuto della comunicazione dei suddetti dati.
Tale adempimento e' stato disciplinato, da ultimo, per l'anno 1997,
con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate,
di concerto con il ragioniere generale dello Stato, del 3 febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999.
Relativamente al periodo di imposta 1998, si e' ritenuto di non
provvedere all'emanazione del summenzionato decreto in attesa della
pubblicazione della norma abrogativa, prevista poi dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, anticipando
nelle istruzioni al mod. 770/1999, per dette amministrazioni,
l'obbligo di presentazione del mod. 770 in luogo della trasmissione
degli elenchi dei percipienti.
Come e' noto il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
542/1999, modificativo del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e' stato pubblicato solo il 17 febbraio 2000
ed entrato in vigore il 3 marzo successivo.
Atteso che alcune amministrazioni dello Stato non si sono attenute
alle anticipazioni contenute nelle predette istruzioni al mod.
770/99, a seguito della tardiva entrata in vigore della norma
abrogrativa del citato art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, si rende opportuno, in questa sede,
chiarire le modalita' di invio della dichiarazione mod. 770/99 e dei
mod. 730/99, unitamente alle relative buste contenenti la scelta
della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF,
precisando che i suddetti adempimenti possono considerarsi
validamente eseguiti se effettuati entro il 15 novembre 2000.
Pertanto, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, per la comunicazione degli elenchi dei
percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno 1998,
osserveranno le seguenti modalita':
qualora abbiano erogato compensi ad un numero di dipendenti
inferiore alle cinquanta unita', provvederanno a consegnare entro il
termine del 15 novembre 2000 le dichiarazioni presso una qualsiasi
agenzia delle Poste Italiane S.p.a. utilizzando il supporto cartaceo
mod. 770/99 approvato con decreto 2 marzo 1999 e pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo
1999. Si ricorda che i predetti modelli sono disponibili nel sito
Internet del Ministero delle finanze www.finanze.it-sezione
dichiarazioni;
qualora abbiano effettuato trattenute nei confronti di un numero
di dipendenti non inferiore a cinquanta, dovranno invece presentare,
entro il suddetto termine, il mod. 770/99 ad una agenzia delle Poste
Italiane S.p.a., utilizzando un supporto magnetico, predisposto
secondo le specifiche tecniche approvate con decreto 19 aprile 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale n.
98 del 28 aprile 1999, compilando la bolla di consegna di cui
all'allegato B del medesimo decreto, redatta in triplice esemplare.
Le stesse modalita' di presentazione potranno essere osservate dalle
amministrazioni dello Stato che, pur avendo un numero di dipendenti
inferiore a cinquanta, hanno effettuato ritenute nei confronti di
almeno cinquanta percipienti. Si precisa altresi' che particolare
attenzione dovra' essere posta relativamente all'imballaggio dei
dischetti magnetici, la cui confezione dovra' presentare all'esterno
un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto della fornitura,
cosi' come descritto al punto 2 dell'allegato A al citato decreto
19 aprile 1999, concernente "l'approvazione delle specifiche tecniche
da osservare per la trasmissione telematica dei dati delle
dichiarazioni mod. 770/99 e per la consegna alle Poste Italiane
S.p.a. da parte dei sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni
dello Stato, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle
citate dichiarazioni mod. 770/99".
Inoltre, le singole amministrazioni che siano abilitate alla
trasmissione telematica, potranno, in luogo dell'invio del supporto
magnetico, comunicare i dati richiesti direttamente in via telematica
all'amministrazione finanziaria entro il 15 dicembre 2000.
Nel caso sia stata prestata assistenza fiscale diretta, la
trasmissione delle dichiarazioni mod. 730/99 e delle buste relative
alla scelta del quattro e otto per mille dell'IRPEF, dovra' avvenire
mediante consegna ad una agenzia delle Poste italiane S.p.a., secondo
le modalita' stabilite dal decreto 19 aprile 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 83 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del
27 aprile 1999, concernente "l'approvazione delle specifiche
tecniche, delle modalita' e dei termini di consegna dei modelli
730/99 e della scelta per la destinazione del quattro e otto per
mille".
Per le considerazioni esposte, nel caso in specie, a causa delle
obiettive condizioni di incertezza in cui le varie amministrazioni
dello Stato si sono venute a trovare rispetto agli adempimenti loro
richiesti, si ritiene di non dover dar luogo all'applicazione di
sanzioni per l'annualita' 1998, giusto il disposto dell'art. 6, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano