IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 5, comma 10, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153, ove e' stabilito che il Ministro del tesoro determina con
proprio decreto i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei
cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di
riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei
dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun
intermediario abilitato;
Visto il proprio decreto del 21 luglio 2000, con il quale sono
stati specificati criteri generali per la segnalazione dei dati
aggregati previsti dall'art. 5, comma 10 del citato decreto legge
3 maggio 1991, n. 143;
Ravvisata la necessita' di consentire tempi adeguati per
l'adattamento delle procedure e dei sistemi informatici impiegati per
la raccolta, la conservazione e l'aggregazione delle informazioni da
segnalare;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 5, comma 3, del decreto 21 luglio 2000 e' sostituito dal
seguente:
"3. Le disposizioni, emanate ai sensi delle norme abrogate o
sostituite, continuano ad essere applicate fino al 31 dicembre 2000".
2. L'art. 6, comma 1, del decreto 21 luglio 2000 e' sostituito dal
seguente:
"1. Il presente decreto e le disposizioni attuative contenute
nella circolare dell'Ufficio italiano dei cambi si applicano a
partire dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2001, da
inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi entro la seconda decade
di marzo 2001.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2000
p. Il Ministro: Morgando