N. 642 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  27  marzo  2000  dalla  Commissione tributaria
provinciale di Lecco sui ricorsi riuniti proposti da Arigoni Riccardo
ed altri contro l'Ufficio delle entrate di Lecco

Imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) - Istituzione e
disciplina  -  Ingiustificata  assimilazione  dei  redditi  di lavoro
autonomo  ai  redditi  di  impresa  -  Non  deducibilita'  dalla base
imponibile  delle spese per il personale dipendente - Indeducibilita'
dell'IRAP  dalle  imposte  sui  redditi - Contrasto con i principi di
razionalita' e di capacita' contributiva.
- D.lgs.  15  dicembre  1997, n. 446, modificato dai d.lgs. 10 aprile
  1998, n. 137 e 19 novembre 1998, n. 442.
- Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 76.
(GU n.45 del 2-11-2000 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza:
        sul  ricorso  n. 548/1999,  depositato  il 29 novembre 1999 -
  avverso  S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Uffico delle entrate di
  Lecco  proposto  da:  Arigoni  Riccardo  residente  a  Lecco in via
  Fratelli Bandiera n. 14, difeso da: Mora dott.ssa Sonia residente a
  Lecco in via A. Visconi, 51;
        sul  ricorso  n. 549/1999  depositato  il  29 novembre 1999 -
  avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di
  Lecco  proposto da: studio Milani dott. commercialisti associati di
  Milani  Leona  rappresentati  da dott. Leonardo Milani, residente a
  Lecco in via A. Visconti n. 24;
        sul  ricorso  n. 550/1999  depositato  il  29 novembre 1999 -
  avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di
  Lecco  proposto  da:  Brambilla  Giorgio,  residente a Lecco in via
  Lazzaretto  n. 6, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco
  in via A. Visconti n. 51;
        sul  ricorso  n. 551/1999  depositato  il  29 novembre 1999 -
  avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di
  Lecco  proposto da: Mora Sonia, residente a Pescate (Lecco), in via
  Belvedere n. 10/C;
        sul  ricorso  n. 552/1999  depositato  il  29 novembre 1999 -
  avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di
  Lecco  proposto  da:  Brigatti  Luca,  residente  a  Lecco  in  via
  Mazzucconi,  n. 39,  difeso  da:  Mora  dott.ssa Sonia, residente a
  Lecco in via A. Visconti n. 51;
        sul  ricorso  n. 553/1999  depositato  il  29 novembre 1999 -
  avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di
  Lecco  proposto  da: Marazzi Adriano, residente a Lecco in via Papa
  Giovanni  XXIII  n. 14, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a
  Lecco, in via A. Visconti n. 51;
        sul  ricorso  n. 554/1999  depositato  il  29 novembre 1999 -
  avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di
  Lecco  proposto  da:  Perondi  Cesare,  residente  a Lecco in viale
  Costituzione  n. 31,  difeso  da:  Mora dott.ssa Sonia, residente a
  Lecco, in via A. Visconti n. 51;
        sul  ricorso  n. 555/1999  depositato  il  29 novembre 1999 -
  avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di
  Lecco  proposto  da:  Milani  Leonardo,  residente  a  Lecco in via
  Aquileia  n. 1,  difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco,
  in via A. Visconti n. 51;
        sul  ricorso  n. 556/1999  depositato  il  29 novembre 1999 -
  avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di
  Lecco proposto da: Le Rose Alessandro Antonio, residente a Malgrate
  (Lecco)  in  via  Roma  n. 62,  difeso  da:  Mora  dott.ssa  Sonia,
  residente a Lecco, in via A. Visconti n. 51.
                           P r e m e s s o
    Che   Arigoni   Riccardo,   Studio  Milani  dott.  commercialisti
  associati  di  Milani  Leonardo,  Brambilla  Giorgio,  Mora  Sonia,
  Brigatti Luca, Marazzi Adriano, Perondi Cesare, Milani Leonardo, Le
  Rose  Alessandro Antonio ricorrono con atti che qui vengono riuniti
  per   connessione   oggettiva  avverso  il  silenzio-rifiuto  della
  Direzione   regionale   delle  entrate  di  Como  in  relazione  ad
  un'istanza di rimbordo dell'Irap (anno 1998) perche' a loro dire il
  d.lgs.  n. 446  istitutivo dell'Irap e' in contrasto con i principi
  di  cui  agli  artt.  3,  53 e 76 della Costituzione per i seguenti
  motivi:
      A) la  legge  istitutiva  dell'Irap  in  contrasto con l'art. 3
  della  Costituzione  ha illeggittimamente equiparato l'esercizio di
  arti   e   professioni   all'esercizio  di  impresa.  Le  attivita'
  professionali  sono infatti diverse e distinte nella loro essenza e
  nella   disciplina  di  ogni  tributo  (tale  diversita'  e'  stata
  espressamente  riconosciuta  dalla  Corte  costituzionale quando ha
  stabilito l'illeggittimita' costituzionale dell'Ilor sui redditi di
  lavoro  autonomo).  E ancora e' in contrasto con l'art. 3 in quanto
  pone  a  carico di alcune sole categorie di cittadini un contributo
  per  un  servizio di cui tutti fruiscono e precedentemente da tutti
  pagato;
        B) la  legge istitutiva dell'Irap, in contrasto con l'art. 53
  della  Costituzione,  assume quale indice di capacita' contributiva
  il   semplice   esercizio  di  una  attivita'  organizzata  per  la
  produzione  di beni e di servizi, inidoneo ad esprimere l'effettiva
  capacita'  contributiva  del contribuente. E ancora e' in contrasto
  con  l'art.  53  in  quanto l'Irap puo', per la sua indeducibilita'
  dall'Irpef,  incidere  su  contribuenti  che non han prodotto alcun
  reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

        C) la  legge  istitutiva dell'Irap e' in contrasto con l'art.
  76  della  Costituzione perche' non rispetta i principi e i criteri
  direttivi  stabiliti  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n. 663. La
  struttura  del  tributo violerebbe infatti il contenuto della legge
  delega;
        D) la legge istitutiva dell'Irap viola da ultimo il principio
  di  riserva  di  legge  sancito  dall'art. 23 della Costituzione in
  quanto  l'ammontare  dell'acconto  Irap viene a dipendere non dalla
  legge,  ma  da  un atto amministrativo (decreto del Ministero delle
  finanze del 5 maggio 1998).

    In  conclusione il ricorrente chiede che, previa dichiarazione di
  non   manifesta  infondatezza  delle  eccezioni  di  illegittimita'
  costituzionale  sopra  esposte,  la  Commissione trasmetta gli atti
  alla  Corte  costituzionale  e, accogliendo il ricorso, dichiari il
  diritto  al rimborso di quanto versato a titolo di acconto Irap per
  l'anno  1998  con  gli  interessi  e  la  vittoria  delle  spese di
  giudizio;
        che  l'ufficio  replica  sostenendo che il d.lgs. 15 dicembre
  1997,  n. 446,  rispetta ed osserva tutti i principi di uguaglianza
  dei   cittadini   di  fronte  alla  legge  garantendo  altresi'  il
  presupposto  di  progressivita'  cui  si  ispira  il nostro sistema
  tributario.  Sostiene  inoltre che il potere impositivo, per scelta
  meditata  dal  legislatore  tributario, si esercita, determinato il
  reddito  imponibile  sul quale grave l'Irap, senza violare principi
  costituzionali,  sul reddito di lavoro autonomo equiparato a quello
  d'impresa.

    Prima  di  concludere chiedendo il rigetto del gravame, l'ufficio
  osserva   che   il   legislatore   con  l'Irap  ha  perseguito  con
  ragionevolezza  un  necessario  equilibrio  nel proseguire verso il
  raggiungimento del federalimso fiscale (!) assicurando alle regioni
  i  mezzi  finanziari  necessari  dopo  la  soppressione  di  taluni
  tributi.

                            O s s e r v a

    La  Commissione  dopo  approfondita  disamina  delle questioni di
  costituzionalita'  sollevate dai ricorrenti, con riguardo ad alcune
  disposizioni  del  d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato
  dal  d.lgs.  10 aprile 1998, n. 137, e dal d.lgs. 19 novembre 1998,
  n. 422,  e'  dell'avviso  che  tali  questioni  non  siano prive di
  fondamento.
    Solleva  quindi  questione  di incostituzionalita' della predetta
  normativa  Irap  ritenendo  che  la  stessa  non sia manifestamente
  infondata    e    osservando   che,   dalla   risposta   circa   la
  costituzionalita'  o  meno della norma, dipende come conseguenza la
  decisione  se  i  ricorrenti  abbiano  o  meno  diritto al rimborso
  dell'Irap, come richiesto con i ricorsi avverso il silenzio rifiuto
  essendo  trascorsi  inutilmente  novanta  giorni  dalla  istanza di
  rimborso.
    Non   e'  ignota  alla  Commissione  la  pendenza  di  non  poche
  rimessioni  alla  Corte  costituzionale  relative alle questioni di
  incostituzionalita'  della normativa Irap. Non e' ignoto ancora che
  ormai   tutte   le  strade  che  conducono  ai  forti  dubbi  sulla
  costituzionalita'  della  norma  sono  state  battute, per cui, per
  economia  processuale e al fine di non gravare la Corte di infiniti
  esami su questioni di incostituzionalita' per molti versi simili (e
  nella  seduta  odierna  i ricorsi per gli stessi motivi sono nove e
  son  stati  riuniti  per connessione oggettiva!), sarebbe opportuno
  sospendere il processo.
    Senonche'  non e' ignoto a questa Commissione che l'unica ipotesi
  di  sospensione  del processo tributario sembra sia quella regolata
  dall'art.  39  del  d.-l.  n. 546/1992  che  prevede  e consente la
  sospensione   soltanto   in  due  tassative  ipotesi,  per  cui  la
  rimessione alla Corte costituzionale e' d'obbligo.
    Cio'  premesso, ritiene questa Commissione che l'assimilazione di
  tutti  i  redditi  di  lavoro  autonomo  ai redditi di impresa urti
  contro   i  principi  espressi  dalla  Corte  nella  nota  sentenza
  sull'Ilor del 26 marzo 1980, n. 42.
    Gli artisti ed i professionisti cui la legge sull'Irap si rivolge
  equiparandoli a imprese, son ben diversi da queste ultime.
    Per   i   primi  infatti  (eccezion  fatta  per  i  modesti  beni
  strumentali  che  svolgono una funzione meramente accessoria) manca
  in  modo  totale  o  comunque prevalente la componente patrimoniale
  mentre  e'  prevalente  (e  cio'  anche  nei  rari  casi  di  studi
  professionali  con  dotazioni strumentali e organizzati in societa'
  professionale) la componente personale spesso addirittura esclusiva
  se  si  considera  la  possibilita',  per  il professionista che si
  ammala o si infortuna, di non produrre reddito alcuno.
    D'altra  parte,  visto  che  l'Irap  viene dalla legge istitutiva
  classificata  come  un'imposta  a carattere reale (art. 1, comma 2,
  decreto  legislativo  n. 446/1997)  e cioe' che si riferisce ad una
  organizzazione  complessa  dotata  di un'entita' organica autonoma,
  con  capacita'  contributiva reale distinta da quella personale del
  titolare,  non si vede come sia possibile pensare ad una autonoma e
  reale  capacita'  contributiva  dello  studio  di  un medico, di un
  avvocato  o  di  uno  psicologo  distinta da quella del titolare in
  carne ed ossa.
    Per   di   piu'   pare   a  questa  Commissione  che  l'Irap  sia
  incostituzionale  anche perche' colpisce non il risultato finale di
  una  attivita'  professionale,  ma  un valore intermedio avulso del
  reddito finale.
    Per  un  professionista,  ad  esempio,  non e' possibile detrarre
  dalla  base  imponibile  le  spese  sostenute  per  i  dipendenti e
  collaboratori  giungendo  all'assurdo  che paga meno tasse e quindi
  guadagna  di  piu' (oltre a non pareggiare contributi ecc.) chi non
  retribuisce  alla luce del sole dipendenti e collaboratori o non ne
  ha.  (Cioe'  paga  l'imposta  Irap  in modo identico a quello di un
  professionista  che  sostiene costi, indeducibili, per dipendenti o
  collaboratori).
    Per  di piu', non essendo l'Irap deducibile ai fini delle imposte
  sui  redditi,  si  ritiene  che  l'imposta  violi  il  principio di
  razionalita'  di  cui  all'art.  3 della Costituzione, in quanto il
  risultato  economico  su  cui  si applica l'Irpef, non essendo alla
  detrazione  di imposta, appare del tutto fittizio. Con cio' vengono
  introdotti  ulteriori squilibri tra contribuenti che pur presentino
  sul piano civilistico identici bilanci.
                              P. Q. M.
    Per   i   motivi  sopra  esposti,  ritenendo  non  manifestamente
  infondate  le  questioni  sollevate  dai  ricorrenti,  sospende  il
  giudizio  e  rimette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale per la
  decisione di costituzionalita' della legge sull'Irap.
        Lecco, addi' 27 marzo 2000.
                    Il Presidente relatore: Calvi
00C1115