N. 642 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2000
Ordinanza emessa il 27 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco sui ricorsi riuniti proposti da Arigoni Riccardo ed altri contro l'Ufficio delle entrate di Lecco Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Ingiustificata assimilazione dei redditi di lavoro autonomo ai redditi di impresa - Non deducibilita' dalla base imponibile delle spese per il personale dipendente - Indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte sui redditi - Contrasto con i principi di razionalita' e di capacita' contributiva. - D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dai d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e 19 novembre 1998, n. 442. - Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 76.(GU n.45 del 2-11-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza: sul ricorso n. 548/1999, depositato il 29 novembre 1999 - avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Uffico delle entrate di Lecco proposto da: Arigoni Riccardo residente a Lecco in via Fratelli Bandiera n. 14, difeso da: Mora dott.ssa Sonia residente a Lecco in via A. Visconi, 51; sul ricorso n. 549/1999 depositato il 29 novembre 1999 - avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: studio Milani dott. commercialisti associati di Milani Leona rappresentati da dott. Leonardo Milani, residente a Lecco in via A. Visconti n. 24; sul ricorso n. 550/1999 depositato il 29 novembre 1999 - avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Brambilla Giorgio, residente a Lecco in via Lazzaretto n. 6, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco in via A. Visconti n. 51; sul ricorso n. 551/1999 depositato il 29 novembre 1999 - avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Mora Sonia, residente a Pescate (Lecco), in via Belvedere n. 10/C; sul ricorso n. 552/1999 depositato il 29 novembre 1999 - avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Brigatti Luca, residente a Lecco in via Mazzucconi, n. 39, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco in via A. Visconti n. 51; sul ricorso n. 553/1999 depositato il 29 novembre 1999 - avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Marazzi Adriano, residente a Lecco in via Papa Giovanni XXIII n. 14, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco, in via A. Visconti n. 51; sul ricorso n. 554/1999 depositato il 29 novembre 1999 - avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Perondi Cesare, residente a Lecco in viale Costituzione n. 31, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco, in via A. Visconti n. 51; sul ricorso n. 555/1999 depositato il 29 novembre 1999 - avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Milani Leonardo, residente a Lecco in via Aquileia n. 1, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco, in via A. Visconti n. 51; sul ricorso n. 556/1999 depositato il 29 novembre 1999 - avverso S/Rif su I.Rimb - IRAP, 98, contro Ufficio delle entrate di Lecco proposto da: Le Rose Alessandro Antonio, residente a Malgrate (Lecco) in via Roma n. 62, difeso da: Mora dott.ssa Sonia, residente a Lecco, in via A. Visconti n. 51. P r e m e s s o Che Arigoni Riccardo, Studio Milani dott. commercialisti associati di Milani Leonardo, Brambilla Giorgio, Mora Sonia, Brigatti Luca, Marazzi Adriano, Perondi Cesare, Milani Leonardo, Le Rose Alessandro Antonio ricorrono con atti che qui vengono riuniti per connessione oggettiva avverso il silenzio-rifiuto della Direzione regionale delle entrate di Como in relazione ad un'istanza di rimbordo dell'Irap (anno 1998) perche' a loro dire il d.lgs. n. 446 istitutivo dell'Irap e' in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione per i seguenti motivi: A) la legge istitutiva dell'Irap in contrasto con l'art. 3 della Costituzione ha illeggittimamente equiparato l'esercizio di arti e professioni all'esercizio di impresa. Le attivita' professionali sono infatti diverse e distinte nella loro essenza e nella disciplina di ogni tributo (tale diversita' e' stata espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale quando ha stabilito l'illeggittimita' costituzionale dell'Ilor sui redditi di lavoro autonomo). E ancora e' in contrasto con l'art. 3 in quanto pone a carico di alcune sole categorie di cittadini un contributo per un servizio di cui tutti fruiscono e precedentemente da tutti pagato; B) la legge istitutiva dell'Irap, in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, assume quale indice di capacita' contributiva il semplice esercizio di una attivita' organizzata per la produzione di beni e di servizi, inidoneo ad esprimere l'effettiva capacita' contributiva del contribuente. E ancora e' in contrasto con l'art. 53 in quanto l'Irap puo', per la sua indeducibilita' dall'Irpef, incidere su contribuenti che non han prodotto alcun reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; C) la legge istitutiva dell'Irap e' in contrasto con l'art. 76 della Costituzione perche' non rispetta i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663. La struttura del tributo violerebbe infatti il contenuto della legge delega; D) la legge istitutiva dell'Irap viola da ultimo il principio di riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione in quanto l'ammontare dell'acconto Irap viene a dipendere non dalla legge, ma da un atto amministrativo (decreto del Ministero delle finanze del 5 maggio 1998). In conclusione il ricorrente chiede che, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale sopra esposte, la Commissione trasmetta gli atti alla Corte costituzionale e, accogliendo il ricorso, dichiari il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di acconto Irap per l'anno 1998 con gli interessi e la vittoria delle spese di giudizio; che l'ufficio replica sostenendo che il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rispetta ed osserva tutti i principi di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge garantendo altresi' il presupposto di progressivita' cui si ispira il nostro sistema tributario. Sostiene inoltre che il potere impositivo, per scelta meditata dal legislatore tributario, si esercita, determinato il reddito imponibile sul quale grave l'Irap, senza violare principi costituzionali, sul reddito di lavoro autonomo equiparato a quello d'impresa. Prima di concludere chiedendo il rigetto del gravame, l'ufficio osserva che il legislatore con l'Irap ha perseguito con ragionevolezza un necessario equilibrio nel proseguire verso il raggiungimento del federalimso fiscale (!) assicurando alle regioni i mezzi finanziari necessari dopo la soppressione di taluni tributi. O s s e r v a La Commissione dopo approfondita disamina delle questioni di costituzionalita' sollevate dai ricorrenti, con riguardo ad alcune disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137, e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, e' dell'avviso che tali questioni non siano prive di fondamento. Solleva quindi questione di incostituzionalita' della predetta normativa Irap ritenendo che la stessa non sia manifestamente infondata e osservando che, dalla risposta circa la costituzionalita' o meno della norma, dipende come conseguenza la decisione se i ricorrenti abbiano o meno diritto al rimborso dell'Irap, come richiesto con i ricorsi avverso il silenzio rifiuto essendo trascorsi inutilmente novanta giorni dalla istanza di rimborso. Non e' ignota alla Commissione la pendenza di non poche rimessioni alla Corte costituzionale relative alle questioni di incostituzionalita' della normativa Irap. Non e' ignoto ancora che ormai tutte le strade che conducono ai forti dubbi sulla costituzionalita' della norma sono state battute, per cui, per economia processuale e al fine di non gravare la Corte di infiniti esami su questioni di incostituzionalita' per molti versi simili (e nella seduta odierna i ricorsi per gli stessi motivi sono nove e son stati riuniti per connessione oggettiva!), sarebbe opportuno sospendere il processo. Senonche' non e' ignoto a questa Commissione che l'unica ipotesi di sospensione del processo tributario sembra sia quella regolata dall'art. 39 del d.-l. n. 546/1992 che prevede e consente la sospensione soltanto in due tassative ipotesi, per cui la rimessione alla Corte costituzionale e' d'obbligo. Cio' premesso, ritiene questa Commissione che l'assimilazione di tutti i redditi di lavoro autonomo ai redditi di impresa urti contro i principi espressi dalla Corte nella nota sentenza sull'Ilor del 26 marzo 1980, n. 42. Gli artisti ed i professionisti cui la legge sull'Irap si rivolge equiparandoli a imprese, son ben diversi da queste ultime. Per i primi infatti (eccezion fatta per i modesti beni strumentali che svolgono una funzione meramente accessoria) manca in modo totale o comunque prevalente la componente patrimoniale mentre e' prevalente (e cio' anche nei rari casi di studi professionali con dotazioni strumentali e organizzati in societa' professionale) la componente personale spesso addirittura esclusiva se si considera la possibilita', per il professionista che si ammala o si infortuna, di non produrre reddito alcuno. D'altra parte, visto che l'Irap viene dalla legge istitutiva classificata come un'imposta a carattere reale (art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997) e cioe' che si riferisce ad una organizzazione complessa dotata di un'entita' organica autonoma, con capacita' contributiva reale distinta da quella personale del titolare, non si vede come sia possibile pensare ad una autonoma e reale capacita' contributiva dello studio di un medico, di un avvocato o di uno psicologo distinta da quella del titolare in carne ed ossa. Per di piu' pare a questa Commissione che l'Irap sia incostituzionale anche perche' colpisce non il risultato finale di una attivita' professionale, ma un valore intermedio avulso del reddito finale. Per un professionista, ad esempio, non e' possibile detrarre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e collaboratori giungendo all'assurdo che paga meno tasse e quindi guadagna di piu' (oltre a non pareggiare contributi ecc.) chi non retribuisce alla luce del sole dipendenti e collaboratori o non ne ha. (Cioe' paga l'imposta Irap in modo identico a quello di un professionista che sostiene costi, indeducibili, per dipendenti o collaboratori). Per di piu', non essendo l'Irap deducibile ai fini delle imposte sui redditi, si ritiene che l'imposta violi il principio di razionalita' di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto il risultato economico su cui si applica l'Irpef, non essendo alla detrazione di imposta, appare del tutto fittizio. Con cio' vengono introdotti ulteriori squilibri tra contribuenti che pur presentino sul piano civilistico identici bilanci.
P. Q. M. Per i motivi sopra esposti, ritenendo non manifestamente infondate le questioni sollevate dai ricorrenti, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione di costituzionalita' della legge sull'Irap. Lecco, addi' 27 marzo 2000. Il Presidente relatore: Calvi 00C1115