REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 27 

  Modifica alla legge n. 29 dell'8 settembre 1999.
(GU n.44 del 4-11-2000)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22
                         del 4 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    L'art. 1  della  legge  regionale  n. 29 dell'8 settembre 1999 e'
cosi' modicato:
      a) 1o comma:
        "Il  personale  in  servizio  presso  il  CIFDA alla data del
31 dicembre  1998  di  cui  all'allegata  tabella  A e' trasferito ed
inquadrato dal 1o gennaio 2000 nel ruolo della giunta regionale della
Regione  Basilicata secondo le tabelle di equiparazione vigenti e con
la  qualifica  funzionale corrispondente a quella posseduta alla data
del 31 dicembre 1998".
      b) e' aggiunto il seguente 4o comma:
        "La  Regione  Basilicata subentra in tutti i diritti attivi e
passivi inerenti il rapporto tra il suddetto personale ed il CIFDA".
Art. 2.      La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
      Potenza, 27 marzo 2000.
                               DINARDO