Modifica alla legge n. 29 dell'8 settembre 1999.(GU n.44 del 4-11-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 della legge regionale n. 29 dell'8 settembre 1999 e' cosi' modicato: a) 1o comma: "Il personale in servizio presso il CIFDA alla data del 31 dicembre 1998 di cui all'allegata tabella A e' trasferito ed inquadrato dal 1o gennaio 2000 nel ruolo della giunta regionale della Regione Basilicata secondo le tabelle di equiparazione vigenti e con la qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1998". b) e' aggiunto il seguente 4o comma: "La Regione Basilicata subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti il rapporto tra il suddetto personale ed il CIFDA". Art. 2. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 27 marzo 2000. DINARDO