REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2000, n. 15 

  Approvazione  della modifica al "Regolamento interno del lavoro del
comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve".
(GU n.44 del 4-11-2000)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
        Regione Friuli Venezia-Giulia n. 9 del 1o marzo 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  il  D.P.G.R. n. 0125/Pres. del 23 aprile 1997 con il quale
e'  stato  costituito,  ai  sensi  dell'art.  8 della legge regionale
30 settembre  1996,  n.  42  recante "Norme in materia di parchi e di
riserve regionali", il comitato tecnico-scientifico per i parchi e le
riserve;
    Visto  altresi'  il  D.P.G.R.  n.  084/Pres.  del  20 marzo 1998,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il 9 aprile 1998, registro n. 1,
foglio  n.  104,  con il quale e' stato approvato il "Regolamento dei
lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve";
    Visto  il verbale della seduta del comitato tenutasi il 14 luglio
1999,  dal  quale  risulta  avanzata da alcuni componenti dell'organo
collegiale   la  proposta  di  modifica  dell'art. 4,  comma  2,  del
regolamento  stesso, in ordine all'opportunita' di elevare da dieci a
venti  giorni il termine minimo entro il quale deve essere inviata ai
componenti la convocazione delle sedute;
    Visto  il  parere favorevole n. 10-99 del 14 luglio 1999 espresso
dal comitato tecnico-scientifico sulla proposta medesima;
    Visto  il  parere  favorevole espresso in merito a detta modifica
regolamentare   dal  comitato  dipartimentale  per  il  territorio  e
l'ambiente nella seduta del 1o ottobre 1999;
    Su  conforme  deliberazione  di  giunta  regionale  n.  3707  del
3 dicsembre 1999;
                           D e c r e t a:
    1.   E'   approvata   la   modifica  dell'art. 4,  comma  2,  del
"Regolamento  interno  dei  lavori  del comitato tecnico-scientifico"
previsto  dall'  art. 8,  punto 8, della legge regionale 30 settembre
1996,  n.  42,  relativa  all'elevazione  da dieci a venti giorni del
termine  minimo  entro il quale inviare ai componenti la convocazione
delle sedute.
    Il  nuovo  testo dell'art. 4, comma 2, risulta pertanto essere il
seguente:
    "La  convocazione  del  comitato  e'  disposta  dal  presidente e
contiene  la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno della seduta e
la  data  di  deposito  di  cui all' art. 3, comma 2, ed e' inviata a
tutti  i  componenti almeno venti giorni prima del giorno fissato per
la seduta stessa.".
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 18 gennaio 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 10 febbraio 2000
Atti della Regione Friuli Venezia-Giulia, registro n. 1, foglio n. 54