MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 24 ottobre 2000, n. 16 

Promozione e tutela dell'allattamento al seno.
(GU n.263 del 10-11-2000)
 
 Vigente al: 10-11-2000  
 

                              Agli  Assessorati  alla  sanita'  delle
                              regioni e province autonome
                                          e, per conoscenza:
                              All'U.V.A.C.
                              All'U.S.M.A.
                              Al NAS
                              All'A.I.I.P.A.
                              Alla Federsalus
                              All'A.F.I.
                              Alla Federalimentare
                              Alla Confesercenti
                              Alla Confcommercio
                              All'Adiconsum
                              Agli enti ed operatori interessati
  Il  recente provvedimento dell'Autorita' garante per la concorrenza
ed  il  mercato ("Latte artificiale per neonati", n. 8087 del 2 marzo
2000),  ha  evidenziato  dei  meccanismi realizzati da alcune aziende
produttrici  di  latti  artificiali  in  occasione delle forniture ai
reparti di maternita' di ospedali e cliniche.
  Come   noto,   il  settore  dei  sostituti  del  latte  materno  e'
disciplinato  dal  decreto  ministeriale  6 aprile  1994, n. 500, che
fissa  i requisiti di produzione, etichettatura e commercializzazione
degli  stessi,  in  attuazione  della direttiva n. 91/321 dell'Unione
europea.
  La  prioritaria  esigenza  di  promuovere l'allattamento al seno ha
indotto a definire alcune specifiche disposizioni normative (articoli
6,  7 e 8 del sopracitato decreto) volte a tutelare tale pratica e ad
impedire  che attraverso qualunque forma di promozione commerciale la
mamma  possa  essere  dissuasa  dall'allattare  al  seno  il  proprio
bambino.
  Premesso  quanto  sopra, si invitano codesti assessorati a vigilare
affinche' non si verifichino situazioni che in qualunque modo possano
interferire  negativamente  sull'allattamento  al  seno, adoperandosi
affinche':
    i  reparti di maternita' favoriscano l'adozione e la prosecuzione
dell'allattamento   al   seno,   attuando  i  piu'  efficaci  modelli
organizzativi proposti al riguardo;
    vengano acquisite in condizioni di correttezza, trasparenza, e al
pari  delle  altre  forniture  di  beni  necessari,  le  quantita' di
sostituti  del  latte materno strettamente necessarie, da commisurare
sulla media dei neonati che non possono essere allattati al seno;
    al  momento  della  dimissione  non  vengano  forniti  in omaggio
prodotti  o  materiale  in grado di interferire in qualunque modo con
l'allattamento al seno. Le stesse lettere di dimissioni per i neonati
non  devono  prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del
sostituto   del  latte  materno  equiparandolo  ad  una  prescrizione
obbligatoria;
    eventuali  donazioni  di  materiali  e  attrezzature, da parte di
aziende  produttrici  a  strutture  sanitarie  avvengano nel rispetto
dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 500/1994 e non siano in alcun
modo legate alla prescrizione di sostituti.
  Per    verificare    la    situazione    nazionale   sull'incidenza
dell'allattamento  al  seno  al momento della dimissione, si invitano
codesti  assessorati  a  realizzare un apposito monitoraggio presso i
reparti di maternita' e a trasmettere i dati a questo Ministero.
  Si ringrazia per la collaborazione.
    Roma, 24 ottobre 2000
                                                Il Ministro: Veronesi