Agli Assessorati alla sanita' delle
regioni e province autonome
e, per conoscenza:
All'U.V.A.C.
All'U.S.M.A.
Al NAS
All'A.I.I.P.A.
Alla Federsalus
All'A.F.I.
Alla Federalimentare
Alla Confesercenti
Alla Confcommercio
All'Adiconsum
Agli enti ed operatori interessati
Il recente provvedimento dell'Autorita' garante per la concorrenza
ed il mercato ("Latte artificiale per neonati", n. 8087 del 2 marzo
2000), ha evidenziato dei meccanismi realizzati da alcune aziende
produttrici di latti artificiali in occasione delle forniture ai
reparti di maternita' di ospedali e cliniche.
Come noto, il settore dei sostituti del latte materno e'
disciplinato dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, che
fissa i requisiti di produzione, etichettatura e commercializzazione
degli stessi, in attuazione della direttiva n. 91/321 dell'Unione
europea.
La prioritaria esigenza di promuovere l'allattamento al seno ha
indotto a definire alcune specifiche disposizioni normative (articoli
6, 7 e 8 del sopracitato decreto) volte a tutelare tale pratica e ad
impedire che attraverso qualunque forma di promozione commerciale la
mamma possa essere dissuasa dall'allattare al seno il proprio
bambino.
Premesso quanto sopra, si invitano codesti assessorati a vigilare
affinche' non si verifichino situazioni che in qualunque modo possano
interferire negativamente sull'allattamento al seno, adoperandosi
affinche':
i reparti di maternita' favoriscano l'adozione e la prosecuzione
dell'allattamento al seno, attuando i piu' efficaci modelli
organizzativi proposti al riguardo;
vengano acquisite in condizioni di correttezza, trasparenza, e al
pari delle altre forniture di beni necessari, le quantita' di
sostituti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare
sulla media dei neonati che non possono essere allattati al seno;
al momento della dimissione non vengano forniti in omaggio
prodotti o materiale in grado di interferire in qualunque modo con
l'allattamento al seno. Le stesse lettere di dimissioni per i neonati
non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del
sostituto del latte materno equiparandolo ad una prescrizione
obbligatoria;
eventuali donazioni di materiali e attrezzature, da parte di
aziende produttrici a strutture sanitarie avvengano nel rispetto
dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 500/1994 e non siano in alcun
modo legate alla prescrizione di sostituti.
Per verificare la situazione nazionale sull'incidenza
dell'allattamento al seno al momento della dimissione, si invitano
codesti assessorati a realizzare un apposito monitoraggio presso i
reparti di maternita' e a trasmettere i dati a questo Ministero.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Veronesi