MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta   di   modifica   al   disciplinare   di   produzione  della
denominazione di origine protetta "Salame di Varzi"
(GU n.263 del 10-11-2000)

    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta "Salame di Varzi",
registrata  con  regolamento  della  Commissione (CE)  n. 1107/96, ai
sensi  del  regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di
tutela  del  Salame  di  Varzi,  con  sede in Varzi (Pavia), mediante
talune variazioni al testo di detto disciplinare.     Considerato che
la  modifica  proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico
che  ha  rappresentato  uno  degli  elementi  sui  quali  ha  trovato
fondamento   il  riconoscimento  comunitario  e  non  compromette  la
qualita' del prodotto ottenuto;
    Considerato  altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede
la  facolta',  ai  sensi  dell'art. 9, da parte degli Stati membri di
proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito comunitario;
    Ritiene  di  dover procedere alla pubblicazione della proposta di
modifica nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "Disciplina  dell'imposto  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali  -  Ufficio  tutela  qualita' dei prodotti
agricoli  - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di
opportuna   valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche
agricole   e  forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
proposta alla Commissione europea.
    E'  proposta  la  modifica  al  disciplinare  di produzione della
denominazione  di  origine  protetta  "Salame  di Varzi" nel testo di
seguito indicato:
    all'art. 5, comma 1, lettera a), anziche':
    "a) la pezzatura che presenta le seguenti distinzioni:
      1) Salame  di  Varzi  -  filzetta;  peso  da  chilogrammi 0,5 a
chilogrammi  0,7  -  periodo  minimo  di  stagionatura quarantacinque
giorni;
      2) Salame  di  Varzi  -  filzettone:  peso da chilogrammi 0,7 a
chilogrammi 1 - periodo minimo di stagionatura sessanta giorni;
      3) Salame  di Varzi - sottocrespone a budello semplice: peso da
chilogrammi  1  a  chilogrammi  2  -  periodo  minimo di stagionatura
centoventi giorni;
      4) Salame   di  Varzi  -  cucito  a  budello  doppio:  peso  da
chilogrammi 1 a chilogrammi 2 e piu' - periodo minimo di stagionatura
centottanta giorni;",
    leggasi:
    "a) la   pezzatura   che,  in  relazione  al  periodo  minimo  di
asciugatura  e  stagionatura,  e'  distinta  nelle seguenti classi di
diametro:

                                         Tempi minimi di stagionatura
Diametro del salame fresco                  compreso l'asciugamento
       (in mm)                                     (in giorni)
          -                                              -
fino a 50                                               15
da 50 a 60                                              30
da 61 a 80                                              45
da 81 a 90                                              60
da 91 a 110                                            100
Prodotti speciali:
    Il Salame di Varzi con budello gentile e budello cucito doppio ha
un tempo di stagionatura minimo di cento giorni indipendentemente dal
diametro del salame fresco.".