ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 6 novembre 2000 

Modificazioni  al  regolamento  generale  dell'Istituto  nazionale di
fisica nucleare. (Disposizione n. 8408).
(GU n.263 del 10-11-2000)

                            IL PRESIDENTE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Visto  il  regolamento  generale  dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995;
  Vista  la  deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000, con la quale il
consiglio direttivo ha sostituito l'art. 7, commi 3 e 4, l'art. 27 ed
ha  abrogato  il  comma  3,  dell'art.  24 dell'anzidetto regolamento
generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
  Vista  la  nota  dell'Istituto del 27 aprile 2000, prot. n. 009758,
con la quale la deliberazione n. 6764 e' stata trasmessa al Ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica del 29 maggio 2000, prot. n. 892;
  Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  del  19 giugno  2000,  prot.
UOPA/ST./24435/GM52964/00/7.519;
  Vista  la  nota  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione economica del 5 luglio 2000, prot. n. 0049588;
  Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge
n. 168/1989;
                               Dispone
che  si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio
1989,  n.  168,  alla  emanazione  e  conseguente pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana,  delle  modifiche
apportate  al  testo del regolamento generale dell'Istituto nazionale
di   fisica   nucleare,   adottate   dal   consiglio   direttivo  con
deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000 come di seguito riportate:
  I  -  L'art.  7,  commi 3 e 4 del regolamento generale dell'INFN e'
sostituito dai seguenti:
  "Art.  7  (La  verifica della realizzazione degli obiettivi e della
corretta gestione delle risorse);
  (Omissis);
  3.  Il  servizio di controllo interno valuta i risultati ottenuti e
le  scelte effettuate rispetto agli obiettivi stabiliti negli atti di
indirizzo  politico-amministrativo  e fornisce indicazioni e proposte
sulla  sistematica  generale  dei controlli interni dell'Istituto. La
sua  composizione  e  organizzazione sono definite nel regolamento di
amministrazione,  finanza  e  contabilita'.  Esso  ha  configurazione
collegiale  ed e' dotato di adeguata autono-mia operativa e riferisce
almeno  annualmente  al consiglio direttivo, in via riservata, per il
tramite del presidente. I suoi componenti sono nominati dal consiglio
direttivo.
  4.  Il  controllo  di  gestione verifica l'efficacia, efficienza ed
economicita'  dell'azione  amministrativa,  al  fine  di ottimizzare,
anche   mediante   la   proposizione   di  tempestivi  interventi  di
correzione,  il rapporto tra costi e risultati. La sua organizzazione
e'   definita   nel   regolamento   di   amministrazione,  finanza  e
contabilita'.
  5.  Le  valutazioni  e  le  verifiche  di cui ai commi 3 e 4 non si
estendono  all'attivita'  scientifica.  Per quanto non previsto negli
stessi  commi,  si  applicano, in quanto compatibili con le attivita'
istituzionali   e   le   specificita'   organizzative  dell'INFN,  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286".
  II - L'art. 24, comma 3, del regolamento generale e' abrogato.
  III -   L'art.  27  del  regolamento  generale  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  27  (Gli uffici di livello dirigenziale generale). - 1. Sono
uffici   di  livello  dirigenziale  generale:  il  coordinamento  del
servizio di controllo interno, la direzione del controllo di gestione
e la direzione dell'amministrazione centrale.
  2.  Gli  incarichi  di cui al comma 1, sono conferiti dal consiglio
direttivo  su  proposta del presidente, con l'osservanza dei principi
dell'art. 3 e del capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche ed integrazioni.
  3.  I  titolari  degli  uffici  di  cui  al  comma 1 assistono alle
riunioni  della giunta esecutiva e del consiglio direttivo e svolgono
funzioni di consiglieri del presidente.
    Frascati, 6 novembre 2000
                                               Il presidente: Iarocci