MINISTERO DELLA SANITA'

AVVISO

Modifica  relativa  alla  decorrenza  delle sette borse di studio per
cittadini italiani provvisti di diploma di laurea
(GU n.88 del 10-11-2000)

                            IL DIRETTORE
                 dell'Istituto superiore di sanita'

    Vista la legge del 7 agosto 1973, n. 519;
    Visti  i  decreti  del  Presidente della Repubblica del 25 giugno
1953, n. 492 e del 26 ottobre 1972, n. 642;
    Vista   la   legge   del  4 gennaio  1968,  n. 15,  e  successive
modificazioni;
    Vista la legge del 3 novembre 1982, n. 835;
    Visto  il  decreto  legislativo  del  3 febbraio  1993,  n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto  legislativo  del  30 giugno  1993,  n. 267,
concernente il riordinamento dell'Istituto superiore della sanita';
    Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 settembre
1994,  n. 754,  concernente il regolamento dell'Istituto superiore di
sanita',  di  cui  all'art. 2, secondo comma, del sopracitato decreto
legislativo del 30 giugno 1993, n. 267;
Visti i decreti ministeriali in data 5 giugno 1995, e 30 giugno 1995,
con  i  quali  sono  stati  individuati i requisiti e le modalita' di
fruizione  delle  borse  di  studio,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 4, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 754/1994;
    Visto il proprio decreto in data 28 giugno 2000, di cui l'ufficio
centrale  di bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' ha preso
atto  il  27 luglio  2000,  al  n. 1227,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4a serie speciale - n. 70 dell'8 settembre 2000, con il
quale  e'  stato  indetto  il  pubblico  concorso,  per  titoli,  per
l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea di
sette borse di studio per l'anno finanziario 2000;
    Visto  in  particolare  il terzo comma, dell'art. 1, del predetto
bando  di concorso, che stabilisce la durata delle borse di studio in
dodici mesi a decorrere dal 1o novembre 2000;
    Tenuto  conto  che  il  tempo occorrente per l'espletamento della
procedura  concorsuale  non  consente  l'assegnazione  delle borse in
questione entro il sopracitato termine del 1o novembre 2000;
    Ritenuto   necessario,   per  quanto  sopra,  far  decorrere  dal
1o dicembre 2000 l'inizio di fruizione di dette borse.

                              Decreta:

    Il  terzo  comma dell'art. 1, del proprio decreto 28 giugno 2000,
e'  modificato  come  segue: "Dette borse avranno la durata di dodici
mesi  e devono essere fruite presso l'Istituto superiore di sanita' a
decorrere dal 1o dicembre 2000".
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'ufficio  centrale di
bilancio presso l'Istituto superiore di sanita'.
      Roma, 13 ottobre 2000
                                                     Il direttore