CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONCORSO

Selezione  pubblica  ad una borsa di studio per laureati per ricerche
nel   campo  tecnologico  da  usufruirsi  presso  l'Istituto  per  la
lavorazione dei metalli (ILM) CNR, Orbassano (Torino) nell'ambito del
contratto CNR/UE (CMC) BRPR CT-98-0700. (Bando n. 126.17.BS.3).
(GU n.88 del 10-11-2000)

                            IL DIRETTORE

    Vista   la  delibera  n. 225  del  consiglio  di  presidenza  del
30 aprile  1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per  la  predisposizione  dei  bandi  delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
    Vista  la  delibera  del consiglio scientifico d'Istituto in data
27 gennaio 2000;

                              Dispone:


                               Art. 1.

    E'  indetta  una  selezione  pubblica,  per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a una borsa di studio per laureati, per studi
e  ricerche nell'ambito del contratto CNR/UE (CMC) BRPR CT-98-0700 da
usufruirsi  presso  l'Istituto per la lavorazione dei metalli - CNR -
Orbassano (Torino), nell'ambito della seguente tematica "Rivestimenti
base  carbonio  per  la lavorazione a secco di materiali di difficile
lavorazione".
    Titolo  di  studio  richiesto:  laurea  in  chimica  o ingegneria
chimica o ingegneria meccanica.
    La  borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
una durata massima di dodici mesi e non e' rinnovabile.

                               Art. 2.

    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi  previsti dal successivo art. 3
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in missione per missioni
inerenti   l'attivita'   della   borsa   stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
CNR,  settimo  livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'organo
CNR presso il quale viene fruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella  legge  del  29 dicembre  1941 n. 1659 e decreto del Presidente
della  Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124  e successive modifiche,
presso  l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul
lavoro (INAIL).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria  di  cui  sopra godono di assicurazione a carico del CNR
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.

                               Art. 3.

    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito  la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o   istituti   superiori  stranieri  dichiarata  equivalente  da  una
universita'   o   istituto  superiore  o  italiano  o  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
      b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
    E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
    I  cittadini  dell'Unione  europea devono stabilirsi per l'intero
periodo  di  assegnazione  della  borsa nella sede di fruizione della
stessa.
    Non  possono partecipare alla selezione i professori universitari
di  primo  e  seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
    Puo'  partecipare  il  personale insegnante di molo della scuola,
che  puo'  usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

                               Art. 4.

    La  domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al:
      Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per la lavorazione
dei  metalli,  via  Frejus 127 - 10043 Orbassano (Torino) entro e non
oltre  il  quarantesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del bando stesso. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
    Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in  un  giorno  festivo,  detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
    Per  le  domande  di  ammissione  al  concorso  presentate a mano
all'Istituto  per  la  lavorazione  dei  metalli  durante l'orario di
lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
      1) certificato  di  laurea  in  carta  semplice nel quale siano
indicate  le  votazioni  riportate  nei singoli esami di profitto, la
votazione  dell'esame  di laurea e la data di quest'ultimo; (ai sensi
della  legge  127/1997  e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione);
      2) tesi di laurea;
      3) dichiarazione  di  accettazione  del  candidato da parte del
responsabile  dell'organo  CNR  presso  il  quale lo stesso candidato
intende svolgere la ricerca (come da fac-simile allegato);
      4) i  lavori  che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
      5) programma  particolareggiato  di  studio e di ricerca che il
candidato  intende  svolgere  durante  il  periodo di fruizione della
borsa;
      6) curriculum vitae et studiorum;
      7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
    I  documenti  di  cui  ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati  devono  essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
    Il  plico  contenente  la  domanda  con gli allegati deve portare
sull'involucro  esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del  candidato  e  il  numero del bando al quale il candidato intende
partecipare.
    Non  si  terra'  conto  dei  documenti  e delle domande inviate o
consegnate  dopo  il  termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale,  anche  se  trattasi  di  lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
    Costituisce  motivo  di  non ammissione alla selezione la mancata
presentazione  dei  documenti  di  cui  ai  punti 1), 2), 3) e 5) del
presente articolo.

                               Art. 5.

    I  candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata dal
direttore dell'organo CNR.
    Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per  la valutazione di ciascun candidato. La commissione provvede, in
via  preliminare,  a  ripartire  il  punteggio  a disposizione tra le
categorie  di  titoli che essa ritenga di individuare, curando che il
punteggio  massimo  riservato  a  ciascuna  categoria  non  abbia una
valenza eccessiva su quello complessivo.
    La  commissione  stabilisce  altresi,  in  via  preliminare, se i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita  ai  vari  titoli.  Nel  caso  in  cui  sia  stato, in via
preliminare,  previsto dalla commissione l'esame colloquio, la stessa
provvede  a  convocare a colloquio, mediante lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  con  almeno quindici giorni di preavviso, i
candidati  che  abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella
valutazione  dei  titoli.  Nessun  rimborso  e'  dovuto  dall'ente ai
candidati  che  sostengano  il colloquio, anche se in sede diversa da
quella  di  residenza.  Ai  fini  della  graduatoria  di  merito,  la
commissione  tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato
dell'eventuale  colloquio,  del  programma  di  studio  e  di ricerca
presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere,
in  genere,  compiti  di ricerca scientifica, sia la sua preparazione
nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
raggiunto  una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti  di  cui  la  commissione dispone. Le operazioni compiute dalla
commissione  vengono  verbalizzate  con sottoscrizione in ogni pagina
del presidente, dei componenti e del segretario.

                               Art. 6.

    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo  l'ordine  della  graduatoria  entro un mese dalla rinuncia o
decadenza  del  vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
    Qualora  il  vincitore,  entro  tre  mesi  dalla  data  di inizio
dell'attivita'  di  ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per  incompatibilita'  di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base  alla  disponibilita'  finanziaria  residua  e  alla valutazione
scientifica  da  parte  del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.

    Il   direttore   competente   provvede  a  comunicare  a  ciascun
concorrente  l'esito  della  selezione  restituendogli, nel contempo,
parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad
eccezione della seguente documentazione:
      1) certificato di laurea;
      2) dichiarazione     di     accettazione    del    responsabile
dell'istituzione scientifica;
      3) programma di ricerca;
      4) elenco dei titoli presentati;
      5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
      6) curriculum vitae et studiorum.
    Coloro  che  risultino  vincitori  della borsa e non diano inizio
agli  studi  e  alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
    Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione  di  comunicazioni  da  parte  dell'ente,  dipendente  da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da  parte  degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del  cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  sia  per
eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.

    La  data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assolvere  agli  obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso  che  il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
    I   motivi   di  rinvio  o  sospensione  devono  essere  comunque
debitamente comprovati.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di  non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta  del  responsabile  della  ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato,  e'  dichiarato  decaduto  con  motivato provvedimento del
direttore  competente  del  CNR  dall'ulteriore  utilizzazione  della
borsa.
    Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene data comunicazione
all'interessato  il  quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
una   archiviazione  degli  atti  o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.

    Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
    La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore  ha  comunicato  che  il  titolare  della  borsa  ha  iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
    Le  rate  successive  sono  erogate anticipatamente a meno che il
responsabile  della  ricerca  o  tutore  non  comunichi  che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
    Coloro  che  una  volta  iniziata  la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione  di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
    La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

                              Art. 10.

    Entro  sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra'  trasmettere  al  direttore  competente  una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.

                              Art. 11.

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per  le  finalita'  di  gestione  della  selezione e saranno trattati
presso  una  banca  dati  automatizzata  per le finalita' inerenti la
selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione, pena l'esclusione. I
medesimi    dati   potranno   essere   comunicati   unicamente   alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto per
la lavorazione dei metalli del CNR.
      Orbassano, 18 ottobre 2000
                                             Il direttore: Chiara
      Schema di domanda
per la partecipazione al concorso
                                  Al    consiglio   nazionale   delle
                                  ricerche    istituto    o    centro
                                  Via/P.zza Citta'
Oggetto: Bando n. ..........
Codice    n.   ........................   (se   previsto)       Il/la
sottoscritto/a
                                  (Cognome)              (Nome)
nato                                                                a
...............................................................    il
            (Comune                                          nascita)
          (Prov.)                      (data)
residente   a   c.a.p.   indirizzo       Indirizzo   ove  inviare  la
corrispondenza  se diverso da quello di residenza essendo in possesso
di                                             (descrizione titolo di
studio)
    conseguito  il con voto     presso di               (Universita',
Politecnico, Istituto)
    chiede  di  essere ammesso alla selezione in oggetto per svolgere
studi            e            ricerche            nel           campo
                                            (titolo della ricerca)
    dichiara    che    intende    svolgere    la    ricerca    presso
                                                                (Orga
no CNR)
    diretto dal prof. sotto la direzione del prof.
    A tal fine dichiara:
      1) di essere cittadino ;
      2) di non aver riportato condanne penali (*) ;
      3) di conoscere le seguenti lingue, specificando il livello;
      4) di allegare alla domanda la seguente documentazione:
        a) certificato  di  laurea  o  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione;
        b) tesi di laurea;
        c) programma di ricerca (in duplice copia);
        d) curriculum studiorum (in duplice copia);
        e) n... lavori dattiloscritti;
        f) n... lavori a stampa;
        g) elenco dei lavori di cui al punto e) (in duplice copia);
        h) dichiarazione  di  accettazione  del direttore dell'organo
CNR  presso  cui  si intende svolgere l'attivita' di ricerca (come da
fac-simile allegato al bando);
        i) altri  titoli (il candidato puo' produrre altri titoli che
ritiene  possano essere valutati dalla commissione) e relativo elenco
(in duplice copia).
                                  Il dichiarante ....................
    (*)  In  caso  affermativo  indicare le eventuali condanne penali
riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui
sia  stata  concessa  la  non menzione nei certificati rilasciati dal
casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti
amnistia,  indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti.
    Per informazioni rivolgersi all'organo CNR.