N. 702 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2000

Ordinanza  emessa  il 6 giugno 2000 dal tribunale di Nocera Inferiore
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Correale Antonio e Sellitto
Sabato

Locazione  di  immobili  urbani  -  Esecuzione  del  provvedimento di
rilascio  dell'immobile  locato  -  Condizioni  - Dimostrazione della
registrazione  del  contratto,  della  denuncia dell'immobile ai fini
dell'ICI  e  della  dichiarazione  del reddito prodotto dall'immobile
stesso,  ai  fini  dell'applicazione  della  imposta  sui  redditi  -
Incidenza  sul  diritto  di  azione,  comprensivo  anche  della  fase
dell'esecuzione   forzata,  secondo  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale.
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.48 del 22-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva assunta il 2 maggio 2000;
    Letti  gli  atti  ed  i  verbali  del presente giudizio avente ad
  oggetto opposizione a precetto;
    Esaminata,  in  particolare,  l'istanza ex art. 23 legge 11 marzo
  1953,  n. 87,  avanzata dall'avv. Fasolino, procuratore e difensore
  della  convenuta-opposta, con la quale viene sollevata la questione
  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge n. 431/1998,
  per  la parte in cui impone la declaratoria del versamento I.C.I. e
  del  reddito  relativo  al  rapporto  di locazione, per contrasto e
  violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Esaminati i motivi posti dalla parte a fondamento della sollevata
  questione  di  illegittimita'  della sua indicata norma, gli stessi
  individuati  nella  limitazione  o condizionamento che subirebbe la
  tutela del diritto soggettivo;
    Ritenuto  che  la  sollevata  questione di illegittimita' appare,
  prima   face,   non   manifestamente  infondata,  ed  e'  rilevante
  nell'odierno  giudizio,  atteso  che  lo  stesso  non potra' essere
  definito senza l'applicazione della sudetta norma;
                              P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale,  previa  contestuale  sospensione  del  giudizio in
  corso;
    Ordina,  altresi',  che,  a  cura  della cancelleria, la presente
  ordinanza  di  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale,
  venga  notificata  alle parti in causa, al Presidente del Consiglio
  dei Ministri e ai Presidenti delle due camere del Parlamento.
        Nocera Inferiore, addi' 6 giugno 2000.
                      Il giudice onorario: Pepe
00C1209