N. 716 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2000

Ordinanza  emessa  il  6  aprile  2000  dal  tribunale amministrativo
regionale  dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Rinaldi Sergio
contro  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica ed altri

Istruzione   pubblica  -  Istruzione  universitaria  -  Incarichi  di
supplenza  a  titolo  gratuito  - Affidamento ai tecnici laureati che
hanno  svolto,  alla  data  di entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio
1980,  n. 382, per almeno tre anni, attivita' didattica e scientifica
-  Esclusione dei tecnici laureati che hanno maturato detto requisito
successivamente a tale data - Irragionevole disparita' di trattamento
di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Incidenza
sui  principi  della  retribuzione  proporzionata  ed  adeguata  e di
imparzialita'  e  buon  andamento  della  p.a.  -  Riproposizione  di
questione  oggetto  di  restituzione  atti  per  ius superveniens con
ordinanza Corte n. 28/1999.
- Legge 19 settembre 1999 (recte: 19 novembre 1999), n. 341, artt. 12
  e 16.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.
(GU n.48 del 22-11-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente, ordinanza sul ricorso n. 1928/1991
  proposto  da  Rinaldi  Sergio  rappresentato  e difeso dall'avv. P.
  Trifoni  ed  elettivamente  domiciliato  in  Bologna, via d'Azeglio
  n. 27 presso il suo studio;
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica,  in  persona  del Ministro protempore e Universita'
  degli  studi  di  Bologna,  in  persona  del  rettore  pro-tempore,
  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
  Bologna e domiciliati presso gli uffici della stessa in via G. Reni
  n. 4;
    Atto  di  intervento  ad adiuvandum promosso da: Basaglia Fulvia,
  Baruffaldi  Andrea, Carotenuto Michele, Varotto Sergio, Bergamaschi
  Anna,  Bernicchia  Annarosa,  Caulini Gian Carlo, Venturi Fabrizio,
  Dessi'   Nicoletta,  Laura  Garau,  Proietti  Gabriele,  Bastianoni
  Giorgio,  Coli  Roberto e Bonica Maria Luisa, tutti rappresentati e
  difesi  dall'avv. P. Trifoni ed elettivamente domiciliati presso il
  suo studio in Bologna, via D'Azeglio n. 27;
    Per   l'annullamento   del  provvedimento  prot.  19593  con  cui
  l'Universita' di Bologna ha rigettato l'istanza del ricorrente tesa
  ad  ottenere, conseguentemente all'entrata in vigore delle norme di
  cui  alla  legge n. 341/1990, l'annotazione sullo stato di servizio
  del nuovo status giuridico ed il migliore trattamento economico dei
  ricercatori confermati di pari anzianita';
    Visti gli atti tutti della causa;
    Visto l'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato;
    Designato  relatore  alla pubblica udienza del 12 gennaio 2000 il
  consigliere A. Pasi;
    Uditi  alla pubblica udienza predetta gli avv. S. Parlangeli e L.
  Paolucci;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    Con  l'epigrafato  ricorso e con memoria il dott. Sergio Rinaldi,
  dipendente dell'Universita' degli studi di Bologna con qualifica di
  tecnico laureato dal 1966, ha impugnato il diniego (provvedimento 2
  luglio  1991,  n. 1953, dell'Universita' degli studi di Bologna con
  qualifica  di  tecnico  laureato  dal 1966, ha impugnato il diniego
  (provvedimento  2  luglio  1991,  n. 1953,  dell'Universita'  degli
  studi)  di equiparazione, ex artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990,
  ai ricercatori confermati di pari anzianita'.
    Secondo il ricorrente la legge n. 341/1990 avrebbe determinato,ai
  sensi dell'art. 16, una piena equiparazione delle mansioni affidate
  ai  tecnici  laureati  in possesso dei requisiti di cui all'art. 50
  del  d.P.R.  n. 382/1980  a  quelle  proprie  dei  ricercatori, con
  conseguente  ridefinizione dello status giuridico di tale categoria
  di tecnici laureati e adeguamento della retribuzione.
    Il  diniego sarebbe quindi illegittimo per violazione degli artt.
  12   e  16  della  legge  n. 341/1990  ed  cccesso  di  potere  per
  illogicita'  e  disparita'  di trattamento. In via subordinata, gli
  artt.  12  e  16  della  legge  n. 341/1990,  nella  parte  in  cui
  determinano  la  piena  equiparazione  delle  mansioni ma non dello
  status giuridico ed economico, contrasterebbero con gli artt. 3, 36
  e 97 della Costituzione.
    Secondo  l'amministrazione,  costituita  e  resistente, l'art. 16
  della  legge  n. 341/1990  non  intende  affatto  equiparare le due
  categorie,  ma si limita a prevedere la possibilita' di affidare ai
  tecnici  laureati  i  compiti didattici integrativi di cui all'art.
  12,  con  il  consenso  dell'interessato  e  senza sottrazione allo
  svolgimento    delle   mansioni   principali,   che   restano   ben
  differenziate.
    Con   ordinanza   (n.   376/1997)   di   rimessione   alla  Corte
  costituzionale,  questa  sezione ha ritenuto la infondatezza del 1o
  motivo  e  la  rilevanza e non manifesta infondatezza della dedotta
  questione  di legittimita' costituzionale, per le ragioni enunciate
  nella motivazione della stessa: in sintesi, poiche' alla luce degli
  artt.   12,   15   e   16  della  legge  n. 341/1990  non  sembrano
  individuabili  mansioni  dei ricercatori che differiscano da quelle
  dei  tecnici  laureati (in possesso dei requisiti ex art. 50 d.P.R.
  n. 382/1980),  non  emerge  alcun elemento che, in base al criterio
  della  ragionevolezza,  possa giustificare una disparita' di status
  giuridico   ed  economico  tra  le  due  categorie  e  un  identico
  trattamento  retributivo  rispetto agli altri tecnici laureati, non
  in  possesso  dei  citati  requisiti;  inoltre  la  gratuita' degli
  incarichi  didattici  affidabili  ai  tecnici  laureati ex art. 12,
  subordinatamente ai loro consenso, potrebbe indurre gli interessati
  a  non prestano, vanificando la possibilita' concreta di attuazione
  della   norma,  e  quindi  frustando  l'efficienza  e  la  corretta
  organizzazione della amministrazione universitaria.
    La  Corte  costituzionale,  con  ordinanza 8-11 febbraio 1999, ha
  disposto  la  restituzione  degli  atti  aquesto  giudice  per  una
  rivalutazione  della  questione alla luce dello jus sperveniens, in
  particolare  perche'  sia  valutata la incidenza nel giudizio della
  sopravvenuta  legge  14  gennaio  1999, n. 4, recante "Disposizioni
  riguardanti  il  settore universitario e della ricerca scientifica,
  nonche' il servizio di mensa nelle scuole".
    La causa passa in decisione all'odierna pubblica udienza.
    Il  collegio  rileva  che  l'art.  1, comma 1, della citata legge
  n. 4/1999  si  limita a prevedere l'inquadramento per concorso, nel
  ruolo dei ricercatori confermati, dei tecnici laureati con tre anni
  di  attivita',  con  salvezza delle disposizioni di cui all'art. 16
  della legge n. 341/1990 per i tecnici laureati che abbiano maturato
  il requisito di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 (triennio di
  attivita'),  anche  se  successivamente  al  1o  agosto  1980 (data
  originariamente prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980).
    La norma sopravvenuta conferma quindi sia la diversita' di status
  giuridico  ed  economico  tra  le  due  categorie,  superabile solo
  mediante   apposito   concorso   riservato,   sia   la   perdurante
  possibilita'  di  affidamento  consensuale  di compiti didattici ai
  tecnici   laureati  in  possesso  del  requisito  del  triennio  di
  attivita'  (ora  estesa  anche  a  quelli  che  lo abbiano maturato
  successivamente  al  termine originariamente stabilito dall'art. 50
  del d.P.R. n. 382/1980).
    Pertanto,  la  rilevanza  e  non  la manifesta infondatezza della
  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 16 della
  legge  n. 341/1990 permangono inalterate in relazione agli artt. 3,
  36 e 97 della Costituzione.
    Conseguentemente  deve essere ancora sospesa ogni decisione sulla
  controversia  e  nuovamente  rimessa la questione al giudizio della
  Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della
  legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito,
  nel  merito  e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente
  infondata   la   questione  di  costituzionalita'  della  legge  19
  settembre 1990, n. 341, in parte qua per contrasto con gli artt. 3,
  36 e 97 della Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli
  atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
  notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
  sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Bologna il 12 gennaio 2000.
                        Il Presidente: Meale
Il consigliere relatore estensore: Pasi
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