N. 716 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2000
Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Rinaldi Sergio contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Incarichi di supplenza a titolo gratuito - Affidamento ai tecnici laureati che hanno svolto, alla data di entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per almeno tre anni, attivita' didattica e scientifica - Esclusione dei tecnici laureati che hanno maturato detto requisito successivamente a tale data - Irragionevole disparita' di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Incidenza sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata e di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Riproposizione di questione oggetto di restituzione atti per ius superveniens con ordinanza Corte n. 28/1999. - Legge 19 settembre 1999 (recte: 19 novembre 1999), n. 341, artt. 12 e 16. - Costituzione, artt. 3, 36 e 97.(GU n.48 del 22-11-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente, ordinanza sul ricorso n. 1928/1991 proposto da Rinaldi Sergio rappresentato e difeso dall'avv. P. Trifoni ed elettivamente domiciliato in Bologna, via d'Azeglio n. 27 presso il suo studio; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro protempore e Universita' degli studi di Bologna, in persona del rettore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliati presso gli uffici della stessa in via G. Reni n. 4; Atto di intervento ad adiuvandum promosso da: Basaglia Fulvia, Baruffaldi Andrea, Carotenuto Michele, Varotto Sergio, Bergamaschi Anna, Bernicchia Annarosa, Caulini Gian Carlo, Venturi Fabrizio, Dessi' Nicoletta, Laura Garau, Proietti Gabriele, Bastianoni Giorgio, Coli Roberto e Bonica Maria Luisa, tutti rappresentati e difesi dall'avv. P. Trifoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, via D'Azeglio n. 27; Per l'annullamento del provvedimento prot. 19593 con cui l'Universita' di Bologna ha rigettato l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere, conseguentemente all'entrata in vigore delle norme di cui alla legge n. 341/1990, l'annotazione sullo stato di servizio del nuovo status giuridico ed il migliore trattamento economico dei ricercatori confermati di pari anzianita'; Visti gli atti tutti della causa; Visto l'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato; Designato relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2000 il consigliere A. Pasi; Uditi alla pubblica udienza predetta gli avv. S. Parlangeli e L. Paolucci; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto Con l'epigrafato ricorso e con memoria il dott. Sergio Rinaldi, dipendente dell'Universita' degli studi di Bologna con qualifica di tecnico laureato dal 1966, ha impugnato il diniego (provvedimento 2 luglio 1991, n. 1953, dell'Universita' degli studi di Bologna con qualifica di tecnico laureato dal 1966, ha impugnato il diniego (provvedimento 2 luglio 1991, n. 1953, dell'Universita' degli studi) di equiparazione, ex artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990, ai ricercatori confermati di pari anzianita'. Secondo il ricorrente la legge n. 341/1990 avrebbe determinato,ai sensi dell'art. 16, una piena equiparazione delle mansioni affidate ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 a quelle proprie dei ricercatori, con conseguente ridefinizione dello status giuridico di tale categoria di tecnici laureati e adeguamento della retribuzione. Il diniego sarebbe quindi illegittimo per violazione degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990 ed cccesso di potere per illogicita' e disparita' di trattamento. In via subordinata, gli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990, nella parte in cui determinano la piena equiparazione delle mansioni ma non dello status giuridico ed economico, contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Secondo l'amministrazione, costituita e resistente, l'art. 16 della legge n. 341/1990 non intende affatto equiparare le due categorie, ma si limita a prevedere la possibilita' di affidare ai tecnici laureati i compiti didattici integrativi di cui all'art. 12, con il consenso dell'interessato e senza sottrazione allo svolgimento delle mansioni principali, che restano ben differenziate. Con ordinanza (n. 376/1997) di rimessione alla Corte costituzionale, questa sezione ha ritenuto la infondatezza del 1o motivo e la rilevanza e non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimita' costituzionale, per le ragioni enunciate nella motivazione della stessa: in sintesi, poiche' alla luce degli artt. 12, 15 e 16 della legge n. 341/1990 non sembrano individuabili mansioni dei ricercatori che differiscano da quelle dei tecnici laureati (in possesso dei requisiti ex art. 50 d.P.R. n. 382/1980), non emerge alcun elemento che, in base al criterio della ragionevolezza, possa giustificare una disparita' di status giuridico ed economico tra le due categorie e un identico trattamento retributivo rispetto agli altri tecnici laureati, non in possesso dei citati requisiti; inoltre la gratuita' degli incarichi didattici affidabili ai tecnici laureati ex art. 12, subordinatamente ai loro consenso, potrebbe indurre gli interessati a non prestano, vanificando la possibilita' concreta di attuazione della norma, e quindi frustando l'efficienza e la corretta organizzazione della amministrazione universitaria. La Corte costituzionale, con ordinanza 8-11 febbraio 1999, ha disposto la restituzione degli atti aquesto giudice per una rivalutazione della questione alla luce dello jus sperveniens, in particolare perche' sia valutata la incidenza nel giudizio della sopravvenuta legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole". La causa passa in decisione all'odierna pubblica udienza. Il collegio rileva che l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 4/1999 si limita a prevedere l'inquadramento per concorso, nel ruolo dei ricercatori confermati, dei tecnici laureati con tre anni di attivita', con salvezza delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 341/1990 per i tecnici laureati che abbiano maturato il requisito di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 (triennio di attivita'), anche se successivamente al 1o agosto 1980 (data originariamente prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980). La norma sopravvenuta conferma quindi sia la diversita' di status giuridico ed economico tra le due categorie, superabile solo mediante apposito concorso riservato, sia la perdurante possibilita' di affidamento consensuale di compiti didattici ai tecnici laureati in possesso del requisito del triennio di attivita' (ora estesa anche a quelli che lo abbiano maturato successivamente al termine originariamente stabilito dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980). Pertanto, la rilevanza e non la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge n. 341/1990 permangono inalterate in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Conseguentemente deve essere ancora sospesa ogni decisione sulla controversia e nuovamente rimessa la questione al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della legge 19 settembre 1990, n. 341, in parte qua per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna il 12 gennaio 2000. Il Presidente: Meale Il consigliere relatore estensore: Pasi 00C1250