N. 492 ORDINANZA 27 ottobre - 14 novembre 2000

Ordinanza 27 ottobre-14 novembre 2000
Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  penale,  per
diffamazione,   a   carico   di   parlamentari   -  Deliberazione  di
insindacabilita'  della Camera di appartenenza - Conflitto tra poteri
dello   Stato  proposto  dal  giudice  dell'udienza  preliminare  del
tribunale  di  Roma,  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  -
Delibazione  preliminare  di ammissibilita' del ricorso - Sussistenza
della  materia  di  un  conflitto  -  Ammissibilita'  del conflitto -
Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 7 marzo 2000.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37;  norme integrative per i giudizi davanti alla Corte cost.,
  art. 26, terzo comma.
(GU n.48 del 22-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:   Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Cesare  RUPERTO,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  del 7 marzo 2000 della Camera dei
deputati  relativa  alla insindacabilita' delle opinioni espresse dai
deputati  Filippo  Mancuso  e  Tiziana Maiolo nei confronti del dott.
Giancarlo  Caselli, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale  di  Roma  -  sez.  16a  g.i.p.,  con ricorso depositato il
12 luglio  2000  ed  iscritto  al  n. 162 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto che, con ricorso datato 2 giugno 2000 e depositato nella
cancelleria  della  Corte  il 12 luglio 2000, il giudice dell'udienza
preliminare  del  tribunale  di  Roma,  investito  di un procedimento
penale  con  l'imputazione  di  diffamazione  a  carico  dei deputati
Filippo   Mancuso   e  Tiziana  Maiolo,  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati  in  relazione  alla deliberazione con la quale l'Assemblea,
con  separate  votazioni,  nella  seduta  del 7 marzo 2000 (documento
IV-quater n. 112), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso
il  procedimento  penale concernevano opinioni espresse da membri del
Parlamento   nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  in  quanto  tali
insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
        che  il  giudice  ricorrente  ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'  riguarderebbe  dichiarazioni  per  le  quali non vi
sarebbe   il   necessario   nesso  con  la  funzione  parlamentare  e
menomerebbe,   quindi,   la   sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del procedimento.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza
preliminare  del  tribunale  di  Roma  e'  legittimato a sollevare il
conflitto,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente, per il
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,  in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita' delle opinioni espresse da propri
membri,  e'  legittimata  ad  essere  parte  del  conflitto,  essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma denuncia la
lesione  della  propria  sfera  di  attribuzioni,  garantita da norme
costituzionali,  in  conseguenza  della  deliberazione,  che  ritiene
illegittima,  con  la  quale la Camera dei deputati ha qualificato le
dichiarazioni  dei  parlamentari,  per  le  quali  era  in  corso  il
procedimento   penale,   come   insindacabili   in   quanto  comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per Questi Motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  conflitto  di  attribuzione  proposto  dal giudice
dell'udienza  preliminare  del  tribunale di Roma nei confronti della
Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
      a)  che  la  cancelleria  della  Corte  dia comunicazione della
presente  ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Roma, ricorrente;
      b)  che  l'atto  introduttivo  e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il
termine   di   sessanta   giorni   dalla  comunicazione,  per  essere
successivamente    depositati,    con   la   prova   delle   eseguite
notificazioni,  nella  cancelleria  della  Corte  entro il termine di
venti  giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.
                Il Presidente e redattore: Mirabelli
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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