N. 498 ORDINANZA 13 - 16 novembre 2000

Ordinanza 13-16 novembre 2000
Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -   Immunita'   parlamentari   -   Giudizio  civile  per
risarcimento   danni,   a   carico   di   un  parlamentare,  per  sue
dichiarazioni    ritenute    diffamatorie    -    Deliberazione    di
insindacabilita'   della   Camera  di  appartenenza  -  Conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  promosso dal giudice della V
sezione  stralcio  del  Tribunale di Roma, nei confronti della Camera
dei  deputati - Delibazione preliminare di ammissibilita' del ricorso
-  Sussistenza  dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita'
del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 3 novembre 1998.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.48 del 22-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:   Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Cesare  RUPERTO,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della delibera del 3 novembre 1998 della Camera dei
deputati  relativa  alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal
deputato  Vittorio Sgarbi nei confronti del deputato Massimo D'Alema,
promosso  dal  giudice della V sezione stralcio del tribunale di Roma
con  ricorso  depositato  il 31 luglio 2000 ed iscritto al n. 164 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  datato  23 giugno-3 luglio  2000  e
depositato  nella  cancelleria  della  Corte  il  31 luglio  2000, il
giudice  della V sezione stralcio del tribunale di Roma, investito di
un  giudizio  civile per risarcimento danni da dichiarazioni ritenute
diffamatorie  promosso dal deputato Massimo D'Alema nei confronti del
deputato  Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati in
relazione  alla  deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del  3 novembre  1998 (documento IV-ter n. 49/A), ha dichiarato che i
fatti  per  i  quali era in corso il procedimento civile concernevano
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni,  in  quanto  tali insindacabili (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che  il  giudice  ricorrente  ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'  riguarderebbe  dichiarazioni  per  le  quali non vi
sarebbe   il   necessario   nesso  con  la  funzione  parlamentare  e
menomerebbe,   quindi,   la   sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del giudizio.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto  al  requisito  soggettivo,  il  giudice della V
sezione  stralcio del tribunale di Roma e' legittimato a sollevare il
conflitto,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente, per il
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,  in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  giudice  ricorrente  denuncia  la  lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la quale la Camera dei
deputati  ha  qualificato  le  dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per Questi Motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice della
V  sezione  stralcio del tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a)  che  la  cancelleria  della Corte dia comunicazione della
presente  ordinanza al giudice della V sezione stralcio del tribunale
di Roma, ricorrente;
        b)  che  l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il
termine   di   sessanta   giorni   dalla  comunicazione,  per  essere
successivamente    depositati,    con   la   prova   delle   eseguite
notificazioni,  nella  cancelleria  della  Corte  entro il termine di
venti  giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
                Il Presidente e redattore: Mirabelli
                      Il cancelliere: Di Paola

    Depositata in cancelleria il 16 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C1313