UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 2000 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.274 del 23-11-2000)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista  la  proposta di istituzione della scuola di specializzazione
per  la  formazione  degli insegnanti di scuola secondaria, formulata
dal comitato di proposta di Ateneo nella seduta del 7 luglio 1999;
  Visto il parere favorevole a tale modifica al regolamento didattico
di  Ateneo, espresso dal senato accademico nella seduta del 14 luglio
1999,    acquisito    il   parere   favorevole   del   consiglio   di
amministrazione;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nella seduta del 13 luglio 2000;
                              Decreta:
  Il  regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' degli studi di
Ferrara, e' modificato come segue:
                              Titolo 4
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               Capo 5
                        Settore interfacolta'
                             Art. 4.5.1
Scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria
  E' istituita la scuola di specializzazione per gli insegnanti della
scuola  secondaria  come  struttura  didattica dell'Universita' degli
studi di Ferrara.
  Alla scuola contribuiscono le facolta', i dipartimenti interessati,
nonche'  per  quanto  di  sua  competenza, il centro di Ateneo per la
ricerca e l'innovazione didattica (C.A.R.I.D.).
  La scuola ha la durata di 2 anni.
  Il  numero  degli  iscritti  alla  scuola  nei diversi indirizzi e'
stabilito   annualmente   sulla  base  della  normativa  vigente.  La
struttura didattica competente stabilira' i criteri di ammissione.
  Costituiscono  titolo  di ammissione, relativamente ad ognuno degli
indirizzi in cui la scuola si articola:
    le  lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione,
con  le  specificazioni relative al curricula e agli esami sostenuti,
previste  per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal
Ministero della pubblica istruzione;
    per  le  classi  corrispondenti,  i  diplomi conseguiti presso le
accademie  di  belle  arti  e gli istituti superiori per le industrie
artistiche,  i  conservatori  e gli istituti musicali pareggiati, gli
ISEF;
    i titoli universitari conseguiti in un Paese della Unione europea
che  diano  accesso,  nel  Paese stesso, alle attivita' di formazione
insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
  La  scuola  si  articola  negli indirizzi e abilitazioni di seguito
riportati:
           ---->   Vedere indirizzo e abilitazione  <----


  Le  attivita'  didattiche  previste  per  ogni  semestre  impegnano
complessivamente  tra  le  250 e le 300 ore. E' prevista in ogni caso
una   prova   specifica  di  conoscenza  di  lingua  straniera.    Il
regolamento della struttura didattica competente:
    a) disciplina le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti
da  impartire,  eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del
laboratorio, del tirocinio e di altre modalita';
    b) definisce   in   termini   di  crediti  il  carico  didattico,
comprensivo   dello  studio  personale,  di  ognuna  della  attivita'
previste;
    c) determina eventuali abbreviazioni della durata della scuola in
relazione a crediti riconosciuti;
    d) definisce   gli   adempimenti   degli  studenti  in  relazione
all'impegno  didattico complessivo semestrale in materia di frequenza
a tempo pieno e a tempo parziale;
    e) fissa  le attivita' didattiche dell'ultimo semestre di studio,
che non possono superare le 100 ore;
    f) determina  i contenuti formativi qualificanti necessari per il
conseguimento dell'obiettivo formativo.
  Le attivita' didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio.
Alle  attivita' di laboratorio e' destinato non meno del 20 per cento
dei  crediti  relativi  alla scuola. Alle attivita' di tirocinio, ivi
comprese  le  fasi  di  progettazione e di verifica, e' destinato non
meno del 25 per cento dei crediti.
  Nell'organizzazione  dell'attivita' della scuola si tiene conto, ai
fini  dei  necessari  raccordi,  dei momenti formativi previsti quale
formazione in servizio degli insegnanti.
  Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attivita' nell'area
1 di cui all'allegato C della tabella nazionale (decreto ministeriale
26 maggio   1998),  sono  previste  specifiche  attivita'  didattiche
aggiuntive,  per  almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo
studente  che  lo  desidera, di acquisire quei contenuti formativi in
base  ai  quali  il diploma di specializzazione abilita all'attivita'
didattica  di  sostegno  ai  sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
  Almeno  100  tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze
nel  settore  del  sostegno.  Chi ha gia' conseguito il diploma nella
scuola  puo'  integrare  il percorso formativo, ai fini indicati, con
uno o due semestri aggiuntivi.
  La   preparazione   specialistica,   necessaria   in   relazione  a
particolari   handicap  sensoriali,  dovra'  essere  completata,  con
riferimento  alle  specifiche  situazioni,  in  sede di formazione in
servizio.
  Le  prove  di  valutazione  conclusive  riguardano  globalmente, di
regola,  una pluralita' di attivita' didattiche e sono determinate in
un numero non superiore a tre per semestre.
  La  competente struttura didattica disciplinera' le modalita' delle
prove  stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette
attivita'.
  L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione
comprende  la  discussione  di  una  relazione  scritta  relativa  ad
attivita'  svolta  nel  tirocinio  e  nel laboratorio. Della relativa
commissione  esaminatrice  fanno  parte  sia docenti universitari sia
insegnanti  delle  istituzioni  scolastiche  interessate  che abbiano
collaborato alle attivita' della scuola.
  L'esame   finale   ha   valore   di   esame  di  Stato  ed  abilita
all'insegnamento  per le classi corrispondenti alle aree disciplinari
cui  si  riferiscono  i  diplomi  di  laurea di cui sono titolari gli
specializzandi.
  Il  diploma conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi
a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
  La scuola puo' essere attivata anche sulla base di intese tra due o
piu'  universita'.  In  sede  di definizione degli ordinamenti, della
progettazione  e  verifica delle attivita' didattiche, le Universita'
assicurano  l'integrazione  delle competenti strutture didattiche con
rappresentanti  di altre strutture di docenti dell'Ateneo interessati
su un piano di pari responsabilita'. Per la composizione degli organi
delle  predette  strutture  si  applicano  le vigenti disposizione di
legge.
  Le  Universita'  possono attivare opportune forme di collaborazione
con  gli  enti  locali  e  possono  stipulare convenzioni con enti di
ricerca  e  le  loro strutture scientifiche, nonche' con accademie di
belle   arti,   conservatori,  istituti  musicali  pareggiati,  ISEF,
istituzioni    scolastiche,    con   particolare   riferimento   alla
programmazione  e  realizzazione  di  attivita'  di  laboratorio e di
tirocinio.
    Ferrara, 25 ottobre 2000
                                                  Il rettore: Balandi