Modificazioni allo statuto.(GU n.274 del 23-11-2000)
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la proposta di istituzione della scuola di specializzazione
per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria, formulata
dal comitato di proposta di Ateneo nella seduta del 7 luglio 1999;
Visto il parere favorevole a tale modifica al regolamento didattico
di Ateneo, espresso dal senato accademico nella seduta del 14 luglio
1999, acquisito il parere favorevole del consiglio di
amministrazione;
Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nella seduta del 13 luglio 2000;
Decreta:
Il regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' degli studi di
Ferrara, e' modificato come segue:
Titolo 4
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Capo 5
Settore interfacolta'
Art. 4.5.1
Scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria
E' istituita la scuola di specializzazione per gli insegnanti della
scuola secondaria come struttura didattica dell'Universita' degli
studi di Ferrara.
Alla scuola contribuiscono le facolta', i dipartimenti interessati,
nonche' per quanto di sua competenza, il centro di Ateneo per la
ricerca e l'innovazione didattica (C.A.R.I.D.).
La scuola ha la durata di 2 anni.
Il numero degli iscritti alla scuola nei diversi indirizzi e'
stabilito annualmente sulla base della normativa vigente. La
struttura didattica competente stabilira' i criteri di ammissione.
Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli
indirizzi in cui la scuola si articola:
le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione,
con le specificazioni relative al curricula e agli esami sostenuti,
previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal
Ministero della pubblica istruzione;
per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le
accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie
artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli
ISEF;
i titoli universitari conseguiti in un Paese della Unione europea
che diano accesso, nel Paese stesso, alle attivita' di formazione
insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
La scuola si articola negli indirizzi e abilitazioni di seguito
riportati:
----> Vedere indirizzo e abilitazione <----
Le attivita' didattiche previste per ogni semestre impegnano
complessivamente tra le 250 e le 300 ore. E' prevista in ogni caso
una prova specifica di conoscenza di lingua straniera. Il
regolamento della struttura didattica competente:
a) disciplina le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti
da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del
laboratorio, del tirocinio e di altre modalita';
b) definisce in termini di crediti il carico didattico,
comprensivo dello studio personale, di ognuna della attivita'
previste;
c) determina eventuali abbreviazioni della durata della scuola in
relazione a crediti riconosciuti;
d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione
all'impegno didattico complessivo semestrale in materia di frequenza
a tempo pieno e a tempo parziale;
e) fissa le attivita' didattiche dell'ultimo semestre di studio,
che non possono superare le 100 ore;
f) determina i contenuti formativi qualificanti necessari per il
conseguimento dell'obiettivo formativo.
Le attivita' didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio.
Alle attivita' di laboratorio e' destinato non meno del 20 per cento
dei crediti relativi alla scuola. Alle attivita' di tirocinio, ivi
comprese le fasi di progettazione e di verifica, e' destinato non
meno del 25 per cento dei crediti.
Nell'organizzazione dell'attivita' della scuola si tiene conto, ai
fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale
formazione in servizio degli insegnanti.
Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attivita' nell'area
1 di cui all'allegato C della tabella nazionale (decreto ministeriale
26 maggio 1998), sono previste specifiche attivita' didattiche
aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo
studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in
base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attivita'
didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze
nel settore del sostegno. Chi ha gia' conseguito il diploma nella
scuola puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con
uno o due semestri aggiuntivi.
La preparazione specialistica, necessaria in relazione a
particolari handicap sensoriali, dovra' essere completata, con
riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in
servizio.
Le prove di valutazione conclusive riguardano globalmente, di
regola, una pluralita' di attivita' didattiche e sono determinate in
un numero non superiore a tre per semestre.
La competente struttura didattica disciplinera' le modalita' delle
prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette
attivita'.
L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione
comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad
attivita' svolta nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa
commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia
insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano
collaborato alle attivita' della scuola.
L'esame finale ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari
cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli
specializzandi.
Il diploma conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi
a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
La scuola puo' essere attivata anche sulla base di intese tra due o
piu' universita'. In sede di definizione degli ordinamenti, della
progettazione e verifica delle attivita' didattiche, le Universita'
assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con
rappresentanti di altre strutture di docenti dell'Ateneo interessati
su un piano di pari responsabilita'. Per la composizione degli organi
delle predette strutture si applicano le vigenti disposizione di
legge.
Le Universita' possono attivare opportune forme di collaborazione
con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di
ricerca e le loro strutture scientifiche, nonche' con accademie di
belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF,
istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
programmazione e realizzazione di attivita' di laboratorio e di
tirocinio.
Ferrara, 25 ottobre 2000
Il rettore: Balandi