MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 novembre 2000 

Emissione  di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue
giorni.
(GU n.275 del 24-11-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro

  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1999, n. 489,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2000,  che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 17 novembre
2000 e' di 58.014 miliardi di lire (pari a 29.962 milioni di euro);
                              Decreta:
  Per   il   30 novembre   2000   e'   disposta   l'emissione,  senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 2001 fino
al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore 11 del giorno 27 novembre 2000, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
  Ai  sensi  degli  articoli  1,  13 e 14 del decreto ministeriale 16
novembre  2000,  e'  disposto,  altresi',  il  28  novembre  2000, il
collocamento  supplementare  dei  buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente  decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato".
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2001.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio
centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 novembre 2000
                                     p. Il direttore generale: La Via