UNIVERSITA' DI FERRARA

CONCORSO

Selezione  pubblica,  per  titoli e colloquio, per il conferimento di
tre assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca
(GU n.94 del 1-12-2000)

                             IL RETTORE

    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
    Viste  le  leggi  15 marzo  1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
come modificate dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n. 449 ed, in particolare,
l'art. 51, comma 6;
    Visto  il  decreto  ministeriale in data 11 febbraio 1998 recante
"Determinazione  dell'importo  e  dei  criteri per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca";
    Viste  le  note  ministeriali prot. 523 del 12 marzo 1998 e prot.
n. 911 del 24 aprile 1998;
    Visto  il regolamento per il conferimento dei suindicati assegni,
approvato  dal  senato  accademico  in  data  17 giugno  1998  e  dal
consiglio di amministrazione in data 24 giugno 1998;
    Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta
del 18 ottobre 2000.

                              Decreta:


                               Art. 1.

    E'  indetta  una  procedura  selettiva  pubblica,  per  titoli  e
colloquio,  per  il conferimento di tre assegni per collaborazione ad
attivita'  di  ricerca  (d'ora  in poi denominati assegni di ricerca)
presso strutture dell'Universita' degli studi di Ferrara.     Le aree
scientifico  disciplinari,  la  durata  dei singoli assegni, i titoli
delle  ricerche,  le  sedi  ove si svolgeranno le ricerche stesse e i
nominativi  dei  responsabili  delle singole ricerche sono di seguito
specificati:
          ---->  Vedere Tabella a pag. 32 della G.U.  <----


                               Art. 2.


          Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

    Agli  assegni  di  cui ai presente bando si applicano, in materia
fiscale,  le  disposizioni  di  cui  all'art. 4 della legge 13 agosto
1984,  n. 476  e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti,
della  legge  8 agosto  1995,  n.  335  e  successive modificazioni e
integrazioni.
    L'Universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni,
malattie  professionali  e  per  responsabilita' civile verso terzi a
favore  di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della
loro  attivita'  di ricerca. L'importo dei relativi premi e' detratto
dall'assegno spettante a ciascun titolare.

                               Art. 3.


         Durata, rinnovo ed importo degli assegni di ricerca

    Gli  assegni  hanno  la  durata  iniziale  prevista dall'art. 1 e
possono  essere  rinnovati  fino  ad  un  massimo di otto anni con lo
stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno
ha gia' conseguito il dottorato di ricerca.
    Il  rinnovo  dell'assegno  e' deliberato dal senato accademico e,
per  quanto  concerne  la  copertura  finanziaria,  dal  consiglio di
amministrazione,  su  proposta  delle  strutture  presso  le quali si
svolge la ricerca.
    L'importo   dell'assegno  e'  erogato  al  beneficiario  in  rate
mensili.

                              Art.  4.


                  Requisiti generali di ammissione

    Possono partecipare al concorso indetto per il conferimento degli
assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca
e  i  laureati  in  possesso  di curriculum scientifico-professionale
idoneo  per lo svolgimento di attivita' di ricerca con esclusione del
personale   di   ruolo   presso   le   Universita',  gli  osservatori
astronomici,   astrofisici  e  Vesuviano,  gli  enti  pubblici  e  le
istituzioni  di  ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
    Nel  caso  di  titoli  conseguiti all'estero, equipollenza dovra'
risultare   da  idonea  certificazione  rilasciata  dalle  competenti
autorita'.
    Oltre  ai  requisiti  indicati nei precedenti commi, e' richiesta
l'idoneita' fisica alla collaborazione.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  nel bando della presente procedura
selettiva per la presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
    L'amministrazione    puo'   dispone,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 5.


                          Domanda e termine

    La  domanda  di  ammissione  alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a
mezzo   di   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  al  rettore
dell'Universita'  degli  studi  di Ferrara, via Savonarola, 9 - 44100
Ferrara,  con  esclusione  di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio  di  giorni  trenta  che  decorre  dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
    La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Le  domande,  da formularsi distintamente, pena l'esclusione, per
ciascun  assegno  di ricerca, devono essere redatte secondo lo schema
allegato  alla  presente procedura selettiva (Allegato A), riportando
tutte  le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono
tenuti a fornire.
    L'amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di  comunicazioni  dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici,  o  comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
      a) nome e cognome;
      b) la data ed il luogo di nascita;
      c) la propria residenza
      d) la propria cittadinanza;
      e) la  laurea posseduta, la votazione riportata nonche' la data
e l'Universita' presso cui e' stata conseguita;
      f) l'eventuale diploma di dottore di ricerca posseduto, nonche'
la  data  di  conseguimento  e  l'Universita' sede amministrativa del
corso;
      g) di avere l'idoneita' fisica alla collaborazione;
      h) il  domicilio  o recapito, completo del codice di avviamento
postale,  al  quale  si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative alla presente procedura selettiva;
      i) la conoscenza di una lingua straniera;
    I   candidati   portatori  di  handicap,  ai  sensi  della  legge
5 febbraio   1992,  n. 104,  dovranno  fare  esplicita  richiesta  in
relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter
sostenere il colloquio.
    La partecipazione alla procedura selettiva comporta il versamento
di  una  tassa  di  concorso di L. 15.000 ( e 7,75) da
effettuarsi  sul  conto  corrente  postale  n. 11861440  intestato a:
Universita'  degli  studi  di  Ferrara  -  Rimborsi  spese - Servizio
tesoreria,  indicando  come  causale obbligatoria: "Tassa di concorso
per il conferimento di un assegno di ricerca".

                               Art. 6.


                  Titoli e curriculum professionale

    Alla domanda dovranno essere allegati:
      a) copia  fotostatica  del  documento di identita' e del codice
fiscale;
      b) curriculum    della    propria   attivita'   scientifica   e
professionale;
      c) titoli ritenuti utili ai fini della procedura selettiva;
      d) attestazione  di  versamento  della  tassa  di  concorso (in
originale).
    I   titoli   possono  essere  prodotti  in  originale,  in  copia
autenticata   ovvero   in   copia   fotostatica  dichiarata  conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'art. 2  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, utilizzando a tal fine l'allegato
B al presente bando.
    Per i titoli redatti in lingua straniera l'amministrazione potra'
richiedere   una  traduzione  in  lingua  italiana  che  deve  essere
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
    I  criteri  di  valutazione  e  la  pertinenza dei titoli saranno
determinati  da ogni singola commissione giudicatrice nel corso della
riunione preliminare.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
generali, e' effettuata prima del colloquio.
    Ai titoli sono riservati 70 punti ed al colloquio 30 punti.
    I  candidati  saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno
conseguito,  relativamente  alla  presentazione dei titoli posseduti,
una votazione di almeno 35 punti dei 70 disponibili.
    La  valutazione dei titoli verra' comunicata ai candidati ammessi
a  sostenere  il  colloquio, contestualmente alla convocazione per lo
stesso.
    I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati non saranno
restituiti da questa Amministrazione.

                              Art.  7.


                              Colloquio

    La  prova  d'esame  consistera'  in  un colloquio che vertera' su
argomenti  attinenti  il  progetto  di  ricerca per il quale e' stato
bandito l'assegno.
    Nel  corso del colloquio la commissione esaminatrice verifichera'
la  capacita'  del  candidato di trattare gli argomenti oggetto della
prova d'esame in almeno una lingua straniera a scelta del candidato.
    Per  il  colloquio  la commissione ha a disposizione 30 punti; la
prova  non s'intendera' superata se il candidato non avra' conseguito
almeno 27 punti dei 30 disponibili.
    La  notizia  del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terra' il
colloquio  verra'  data  ai candidati almeno venti giorni prima dello
svolgimento  dello  stesso,  a  mezzo  di  raccomandata con avviso di
ricevimento.
    Per  avere  accesso  all'aula  ove  si  svolgera' il colloquio, i
candidati  dovranno  essere  muniti di un documento di riconoscimento
valido.
    Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.

                               Art. 8.


                      Commissione esaminatrice

    Con  decreti  del rettore, su proposta delle strutture presso cui
si svolgeranno le ricerche, ratificate dal senato accademico, saranno
nominate  tre  commissioni  esaminatrici  in ragione delle differenti
tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
    Ciascuna   commissione   esaminatrice  sara'  costituita  da  tre
componenti:  il  responsabile della ricerca e due professori di ruolo
nominati con le procedure di cui al precedente comma.
    Le commissioni possono avvalersi di esperti di lingua straniera.
    Dei  propri lavori, la commissione redigera' apposito verbale. Al
fine  di  garantire  la pubblicita' in merito alla composizione della
commissione  esaminatrice,  il  decreto di nomina della stessa verra'
affisso   all'albo   ufficiale  dell'Universita'  di  Ferrara  -  via
Savonarola, 9.

                               Art. 9.


               Formazione delle graduatorie di merito

    Le  graduatorie  di  merito  dei  candidati  sono formate secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
    Verranno  predisposte  tre graduatorie di merito in ragione delle
differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
    Ai   sensi   di   quanto   previsto  dall'art. 16,  comma 4,  del
regolamento  disciplinante  il  conferimento degli assegni di ricerca
nonche'  dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se
due  o  piu'  candidati  ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione  dei  titoli  e  della  prova d'esame, pari punteggio, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    Gli  assegni  di  ricerca,  cosi' come determinati all'art. 1 del
presente  bando  di concorso sono conferiti ai candidati vincitori di
ciascuna tipologia di assegno.
    Le  graduatorie  di merito sono approvate con decreto del rettore
di questo Ateneo e sono immediatamente efficaci.
    Le  graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia
degli   assegnatari   o   di  risoluzione  per  mancata  accettazione
dell'assegno;  gli  assegni,  in  tal  caso,  verranno  conferiti  ai
candidati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
    Al  fine  di  garantire  un'immediata ed idonea pubblicita' delle
suddette  graduatorie,  le stesse verranno affisse per un periodo non
inferiore  a  trenta  giorni,  all'albo ufficiale dell'Universita' di
Ferrara, via Savonarola, 9 - Ferrara.
    Non  si  da'  luogo  a  dichiarazione  di idoneita' alla presente
procedura concorsuale.

                              Art.  10.


                Conferimento degli assegni di ricerca

    I  vincitori  del  presente  concorso  instaurano  un rapporto di
lavoro  autonomo  di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella
configurazione  istituzionale  della docenza universitaria e del molo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini  dell'assunzione  nei  ruoli  del  personale delle universita' e
istituti universitari italiani.
    La  stipula  e'  subordinata  all'effettivo  versamento  da parte
dell'Unione europea dei fondi previsti per l'attivazione del progetto
di ricerca.
    I vincitori saranno invitati ad autocertificare i seguenti stati,
fatti e qualita' personali:
      1) l'atto di nascita;
      2) il possesso della propria cittadinanza;
      3)  il possesso della eventuale partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
      4)  di  non  godere  di  borse  di  studio  a  qualsiasi titolo
conferite  e di non essere dipendenti di ruolo degli Enti indicati al
primo comma dell'art. 4 del presente bando.
    I  vincitori  saranno  altresi'  tenuti  a produrre, all'atto del
conferimento   del   contratto,   un  certificato  medico  rilasciato
dall'Unita' sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale
sanitario  attestante  la  sana  e robusta costituzione e l'idoneita'
fisica e psichica alla collaborazione.
    L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre i
vincitori  a  visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
    I  vincitori  saranno  inoltre  tenuti  a  presentare i documenti
necessari,  secondo  la normativa vigente, alla stipula dei contratti
di lavoro autonomo.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
vincitori  della  presente procedura concorsuale saranno soggetti, da
parte  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, a idonei controlli,
anche a campione, diretti ad accertarne la veridicita'.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10
e   12   della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  saranno  trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e  degli  eventuali  procedimenti  di  attribuzione  degli assegni in
questione.
    I vincitori del presente concorso saranno tenuti a rispettare gli
adempimenti  previsti  dal  regolamento di Ateneo per il conferimento
degli  assegni  per  la  collaborazione ad attivita' di ricerca ed in
particolare  quanto espressamente previsto dagli articoli 5 e 7 dello
stesso.
    Copia  del  regolamento  sara'  consegnata  a ciascun titolare di
assegno all'atto della stipula del contratto.
    Decadono   dal  diritto  all'assegno  per  la  collaborazione  ad
attivita'   di   ricerca   coloro   che,  entro  il  termine  fissato
dall'amministrazione,  non  dichiarino  di  accettarlo o non assumano
servizio nel termine stabilito.
    Possono  essere  giustificati  soltanto  i ritardi dovuti a gravi
motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
    Eventuali  differimenti  dalla  data  d'inizio o interruzione del
periodo  di  godimento  dell'assegno verranno consentiti ai vincitori
che  dimostrino  di  dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi
nelle condizioni previste per le lavoratrici madri.
    Coloro  che, alla data di ricezione della lettera di conferimento
dell'assegno  si  trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire
all'amministrazione un certificato dell'autorita' militare, nel quale
dovra' essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine
il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' comunque iniziare
l'attivita'  di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello
di congedo.
    I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, al
Consiglio  di  Dipartimento,  una particolareggiata relazione scritta
sull'attivita'  di  ricerca  svolta munita del visto del Responsabile
della ricerca.
    Al   termine   del  contratto,  il  titolare  di  assegno  dovra'
presentare una relazione sull'attivita' svolta inviata al rettore.
    Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990,  n. 241,  il  responsabile  del procedimento di cui al presente
bando e' il dott. Alessandro Perfetto, ufficio concorsi - Universita'
degli  studi  di  Ferrara,  via  Savonarola,  9  - Ferrara - Telefono
0532/293344-43-36 - Fax n. 0532/293337, E-mail concorsiunife.it
    Per   quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando,
valgono,  sempre  che  applicabili,  le  disposizioni  previste dalla
normativa  citata  nel preambolo della presente procedura concorsuale
nonche', in quanto applicabili, le norme del codice civile.
      Ferrara, 8 novembre 2000
Il rettore: Balandi

                                                           Allegato A

Modello di domanda
(in carta semplice)
                                  Al         magnifico        rettore
                                  dell'Universita'   degli  studi  di
                                  Ferrara
    Il  sottoscritto  .  .  .  ..  .  .  .  nato  a  .  . .. . . . il
..............  residente  a  . . . .. . ., via . . .. . . . n. .....
c.a.p.    .......    tel. ....................   chiede,   ai   sensi
dell'art. 51,  comma 6,  della legge n. 449/1997, di essere ammesso a
sostenere  il  concorso  pubblico,  per  titoli  e  colloquio, per il
conferimento di un assegno per collaborazione ad attivita' di ricerca
presso questa Universita':
      settore scientifico disciplinare . . . .. . .. . .
      titolo del progetto di ricerca . . . .. .. . . .. . .
      responsabile della ricerca: prof. . . . . .. . .
      presso il Dipartimento di . . .. . .. . . ..
    Il sottoscritto dichiara:
      a) di essere cittadino . . . . .. . .. .
      b) di  aver  conseguito il diploma di laurea in . .. . . .. . .
in  data  ......................  presso l'Universita' di . .. . . ..
con la votazione di . . .. . .. . .. . . .
      c) di  aver conseguito il diploma di dottore di ricerca in . ..
. .. . . .. . . conseguito in data ............... presso . .. . .. .
. .
      d) di avere l'idoneita' fisica alla collaborazione;
      e) di  eleggere domicilio, ai fini del concorso, in . .. . .. .
.   via   .   .   ..   .   ..  .  .  .  n. ......  c.a.p.  ..........
tel. ......................      riservandosi      di      comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.
      f)  di conoscere la seguente lingua straniera: . .. . .. . . ..
.
    Il sottoscritto allega alla presente domanda:
      1)  copia  fotostatica  del documento di identita' e del codice
fiscale;
      2) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica;
      3) titoli ritenuti utili ai fini della procedura selettiva;
      4)  attestazione  del  versamento  della  tassa di concorso (in
originale).
      Data ...........................
                                               Firma
                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                           Allegato B

             DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
        (art. 2 legge n. 15/1968 e art. 1 D.P.R. n. 403/1998)

          DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
        (art. 4 legge n. 15/1968 e art. 2 D.P.R. n. 403/1998)

                           Il sottoscritto

Cognome . .. . . .. . . nome . . .. . .. .
(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)
codice fiscale . . .. . .. . .
nato a .. . .. . . . prov. ................ il . .. . ..
residente a . . .. . . . prov. ...................
indirizzo . . . .. . . c.a.p. .......... telefono . . .. . ..
consapevole  delle  responsabilita'  penali  in cui puo' incorrere in
caso di dichiarazione mendace

                              DICHIARA:

. . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .
      Luogo e data.................
                                  Il dichiarante ....................