MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 ottobre 2000 

Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, legge n. 223/1991, in
favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Macplast, in Milano,
unita' di Nettuno. (Decreto n. 29003).
(GU n.284 del 5-12-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge  23 luglio  1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  proprio  decreto n. 26473 del 10 giugno 1999, con cui e'
stato  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale della Macplast
S.p.a., relativo al periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 febbraio 1999;
  Visto  il proprio decreto n. 26494 del 16 giugno 1999 con il quale,
a   seguito   dell'approvazione  del  programma  di  crisi  aziendale
intervenuta  con  il sopracitato provvedimento ministeriale, e' stata
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per il primo semestre, dal 16 febbraio 1998 al
15 agosto  1998,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla precitata ditta;
  Considerato  che  la  societa'  Macplast  ha  presentato,  in  data
14 luglio    1999,   domanda   per   l'erogazione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  relativamente al secondo
semestre  di  attuazione  del  programma  sopra  indicato  (16 agosto
1998-15 febbraio 1999);
  Considerato  che questa amministrazione, con provvedimento n. 27373
del  25 novembre  1999, ha respinto la predetta istanza aziendale, in
quanto  presentata  ben  oltre  il termine di scadenza del periodo di
integrazione  richiesto,  e  che tale provvedimento negativo e' stato
adottato  in  applicazione  dell'art.  7,  comma  1,  della  legge n.
236/1993,   il   quale   prevede   la  decurtazione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della
legge  n.  164/1975,  nei casi di presentazione tardiva della domanda
medesima;
  Visto  il  ricorso,  notificato  in  data  31 gennaio  2000  presso
l'Avvocatura  generale  dello Stato con il quale la societa' Macplast
ha  impugnato  il  predetto  provvedimento  di reiezione, chiedendone
l'annullamento, previa sospensione del provvedimento medesimo;
  Vista l'ordinanza n. 4624/2000 con la quale il TAR Lazio ha accolto
la suindicata domanda incidentale di sospensione;
  Preso  atto  che  il  TAR,  nella  predetta  ordinanza  ha ritenuto
sussistenti le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della
sospensiva  "ai fini del riesame con riguardo ai motivi di ricorso ed
in  relazione  all'orientamento  del  TAR e del Consiglio di Stato in
materia, piu' volte affermato";
  Considerato,  infatti,  che, per fattispecie analoghe, il Consiglio
di  Stato  ha  respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione,
avverso  l'annullamento,  da  parte  del  TAR, di provvedimenti con i
quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della
legge  n.  236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della
CIGS   presentate   tardivamente,  la  decurtazione  del  trattamento
prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;
  Preso  atto  che il Consiglio di Stato, ha stabilito che "ancorche'
possa  ritenersi  applicabile  a qualsiasi tipo di istanza, attinente
alla  procedura  in  questione,  la  previsione  di  cui  al  comma 1
dell'art.  7  della  legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi
previsto  non  potra'  che individuarsi in un momento successivo alla
conoscenza  dell'esito  della  domanda,  ossia  del  provvedimento di
concessione parziale del beneficio";
  Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
formatosi in materia, di dover ottemperare alla sopracitata ordinanza
del  TAR  Lazio, e di dover procedere al riesame della documentazione
prodotta  a  sostegno  della  succitata istanza di proroga presentata
dalla S.p.a. Macplast;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi  aziendale
intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 10 giugno 1999,
per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale gia' disposta con il decreto ministeriale del
16 giugno 1999 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Macplast, sede di Milano, unita' di Nettuno (Roma), per
un  massimo  di  26  dipendenti  per il periodo dal 16 agosto 1998 al
15 febbraio 1999.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il provvedimento n. 27373
del 25 novembre 1999.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi