MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1 dicembre 2000 

Fissazione del limite di importo degli appalti di lavori pubblici per
gli  obblighi previsti dall'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, in materia di garanzie.
(GU n.285 del 6-12-2000)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art.  30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive  modificazioni,  che prevede la determinazione con decreto
ministeriale  del  limite di importo dei lavori al di sopra del quale
l'esecutore   di  lavori  pubblici  e'  obbligato  a  stipulare,  con
decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato  di collaudo
provvisorio,  una  polizza  indennitaria  decennale  a  copertura dei
rischi  di  rovina  parziale  o  totale  dell'opera  ed  una  polizza
decennale per responsabilita' civile verso terzi;
  Visto  l'art.  104  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
21 dicembre  1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici;
  Considerato  che  la  disciplina  relativa  alle  polizze  tipo, da
definire  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e'
stata introdotta solo in via sperimentale e provvisoria;
  Ritenuto  che in prima applicazione sia opportuno fissare un limite
di  importo  sufficientemente  elevato,  al fine di evitare possibili
distorsioni  nel  mercato  ed  aggravi di costi in particolare per le
piccole e medie imprese e che tale limite, da indicazione dei settori
interessati e da scelte effettuate da alcuni enti pubblici (ENEA), e'
stato individuato nella misura di L. 20.000.000.000;
  Ritenuto   che   l'appaltatore   resta  comunque  responsabile  nei
confronti  del  committente ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669
del codice civile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli esecutori di lavori pubblici sono obbligati agli adempimenti
in  materia  assicurativa  previsti all'art. 30, comma 4, della legge
11 febbraio   1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  qualora
l'importo  dei  lavori  sia  superiore  al controvalore in euro di 10
milioni di DSP.
  2.  L'importo fissato con il presente decreto sara' rideterminato a
seguito  della  definizione,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 59, della
legge   18 novembre  1998,  n.  415,  degli  schemi  di  polizza-tipo
riguardanti le diverse forme di garanzie previste dal citato art. 30.
    Roma, 1o dicembre 2000
                                                    Il Ministro: Nesi