LEGGE 2 dicembre 2000, n. 360 

Modifica  dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio  1980,  n.  613,  concernente l'Associazione italiana della
Croce Rossa.
(GU n.286 del 7-12-2000)
 
 Vigente al: 22-12-2000  
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2,  n.  3),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  luglio  1980,  n.  613,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a)  alla  lettera  b), del numero I), le parole: "da un numero di
delegati  nominati in sede regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"dai presidenti dei comitati locali";
    b)  alla  fine  della  lettera  b),  del  numero II), il punto e'
sostituito  dal  punto  e  virgola, e dopo la medesima lettera b), e'
aggiunta la seguente: "b-bis) dai comitati locali".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 2 dicembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino