Modifica del concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato, XVI ciclo, anno accademico 2000-2001(GU n.97 del 15-12-2000)
IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999; Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 1999, relativa all'approvazione del "Regolamento d'ateneo per l'attivazione dei corsi di dottorato e relativi adempimenti"; Visto il decreto rettorale n. 591 del 26 agosto 1999, di emanazione del regolamento sopracitato; Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 3 ottobre 2000 e 6ottobre 2000, in merito all'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XVI ciclo; Visti i decreti rettorali n. 462/290 e n. 463/293 del 23 ottobre 2000; Visto il decreto rettorale n. 387 del 28 novembre 2000, relativo alla modifica dell'art. 11, punto b), del "Regolamento d'ateneo per l'attivazione dei corsi di dottorato e relativi adempimenti"; Quant'altro visto e considerato; Decreta: L'art. 11, punto b), del bando di concorso, per l'ammissione ai corsi di dottorato, XVI ciclo, anno accademico 2000-2001, di seguito riportato: "Art. 11. - Possono essere ammessi in soprannumero, che non puo' superare il 100% dei posti ordinari: b) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borse di studio finanziata dal Ministero degli affari esteri;"; e' modificato come segue: "Art. 11. - Possono essere ammessi in soprannumero, che non puo' superare il 100% dei posti ordinari: b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza". Bologna, 28 novembre 2000 Il rettore